831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
Le spese per sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale sono assunte dal Fondo di compensazione AVS, se sono adempiute le seguenti condizioni:
i sistemi d’informazione comportano agevolazioni per gli organi esecutivi, gli assicurati o i datori di lavoro nello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 63 LAVS;
i sistemi d’informazione servono allo scambio di informazioni tra più organi esecutivi;
i sistemi d’informazione possono essere sviluppati o gestiti dall’UCC in modo centralizzato ed economico.
L’UFAS verifica l’adempimento delle condizioni e decide, previa consultazione degli organi esecutivi, in merito all’assunzione delle spese da parte del Fondo di compensazione AVS.
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