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Art. 211quinquies

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. Le spese per sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale sono assunte dal Fondo di compensazione AVS, se sono adempiute le seguenti condizioni:
    1. i sistemi d’informazione comportano agevolazioni per gli organi esecutivi, gli assicurati o i datori di lavoro nello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 63 LAVS;
    2. i sistemi d’informazione servono allo scambio di informazioni tra più organi esecutivi;
    3. i sistemi d’informazione possono essere sviluppati o gestiti dall’UCC in modo centralizzato ed economico.
  2. L’UFAS verifica l’adempimento delle condizioni e decide, previa consultazione degli organi esecutivi, in merito all’assunzione delle spese da parte del Fondo di compensazione AVS.

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