831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
L’UFAS esamina periodicamente le basi tecniche dell’assicurazione. Le direttive applicabili a tale scopo soggiacciono all’approvazione di una sottocommissione della Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.1
Gli elementi di calcolo sono desunti, in primo luogo, dai dati statistici di cui dispone l’UCC; detti dati saranno elaborati per ordine e secondo le istruzioni dell’UFAS. L’elaborazione può aver luogo secondo il metodo delle indagini saltuarie, eseguite su un quantitativo adeguato di materiale statistico.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1969 135). ↩
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