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Art. 130

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. I Cantoni e le associazioni professionali fondatrici possono delegare1alle casse di compensazione:
    1. compiti inerenti all’assicurazione sociale;
    2. compiti che servono alla previdenza professionale e sociale;
    3. compiti che servono alla formazione e al perfezionamento professionale; oppure
    4. ulteriori compiti senza scopo di lucro che vanno a beneficio dei Cantoni o delle associazioni professionali fondatrici.2
  2. Se delegano compiti alle casse di compensazione, i Cantoni disciplinano esplicitamente, in appositi decreti cantonali, la revisione e la presentazione dei rapporti.3.

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5183).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).

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