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Art. 131

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. I Cantoni e le associazioni fondatrici, che intendono delegare altri compiti alle loro casse di compensazione, devono presentare domanda scritta all’UFAS, precisando i nuovi compiti e i provvedimenti organizzativi previsti. 1bis. I Cantoni che intendono delegare altri compiti a tutte le casse di compensazione attive sul loro territorio devono presentare un’unica domanda scritta all’UFAS, precisando i nuovi compiti e i provvedimenti organizzativi previsti.1
  2. L’UFAS decide le domande. Esso può sottoporre a determinate condizioni l’autorizzazione di delegare altri compiti alle casse di compensazione.
  3. L’UFAS può revocare l’autorizzazione se, più tardi, risulta che il conferimento di questi nuovi compiti pregiudica la regolare applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3331).

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