831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
Le casse di compensazione professionali hanno l’obbligo di notificare l’affiliazione delle persone tenute al pagamento dei contributi alla cassa di compensazione del Cantone dove la persona assoggettata al pagamento dei contributi ha eletto domicilio. L’UFAS regola la procedura di notifica.1
L’UFAS può prescrivere alle casse di compensazione cantonali controlli particolari dell’assoggettamento di tutte le persone tenute a pagare i contributi conformemente all’articolo 63 capoverso 2 LAVS.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 dic. 1981, in vigore dal 1° gen. 1982 (RU 1981 2042). ↩
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