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Art. 5i

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. Gli assicurati possono recedere dall’assicurazione per fine di un mese civile, con un preavviso di 30 giorni.
  2. L’assicurato che non versa interamente il suo contributo annuo entro il 31 dicembre dell’anno civile è escluso con effetto retroattivo dall’assicurazione. Lo stesso vale per l’assicurato che non inoltra alla cassa di compensazione, entro il 31 dicembre successivo, i documenti giustificativi richiesti. Prima della scadenza del termine, la cassa di compensazione notifica per raccomandata all’assicurato una diffida con la comminatoria dell’esclusione.

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