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Art. 5h

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. L’assicurazione è continuata senza interruzione se la richiesta è depositata entro sei mesi a contare dall’inizio della formazione all’estero.
  2. Dopo la scadenza del termine, non è più possibile continuare l’assicurazione.

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