831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
Con riserva del secondo capoverso, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Gli articoli 22 a 26, 29, 67, 69, 83 a 127, 131, 133, 134, 174 a 177, 186, 187, 194 a 198, 205 a 217 e 219 capoverso 3 entrano in vigore il 1° novembre 1947.
Il DFI è incaricato di eseguire la presente ordinanza. Esso può emanare prescrizioni complementari o delegare tale competenza all’UFAS.
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