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Art. 225

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. Le organizzazioni che richiedono aiuti finanziari dovranno fornire indicazioni sull’organizzazione, sul programma di attività e sulla situazione finanziaria.
  2. L’UFAS stabilisce quali documenti devono essere presentati in vista della conclusione di un contratto di prestazioni.
  3. Stabilisce quali documenti devono essere presentati dall’organizzazione, vigente il contratto, e fissa i termini. Prima della loro scadenza, questi termini possono essere prorogati dietro richiesta scritta debitamente motivata. L’inosservanza, senza motivo valido, dei termini ordinari o prorogati comporta una riduzione degli aiuti finanziari di un quinto per ritardi fino a un mese e di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.
  4. L’UFAS esamina i documenti e stabilisce gli aiuti finanziari dovuti. Può essere concordato il versamento di acconti.
  5. L’organizzazione è tenuta ad informare in qualsiasi momento l’UFAS circa l’impiego degli aiuti finanziari e a garantire agli organi di controllo l’accesso alla contabilità analitica.

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