831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
Il Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rimborsa alle casse di compensazione:
110 franchi per ogni calcolo anticipato della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 58;
80 franchi per ogni domanda di continuazione ai sensi dell’articolo 88 LEF1;
2 70 franchi per ogni domanda di fallimento secondo l’articolo 166 LEF3e 210 franchi per ogni procedura di fallimento chiusa con una decisione del giudice del fallimento secondo l’articolo 268 capoverso 2 LEF;
700 franchi per ogni richiesta di risarcimento del danno secondo l’articolo 52 capoverso 1 LAVS fatta valere nei confronti di uno o più datori di lavoro tenuti al risarcimento; l’indennità non è versata per i casi risolti mediante transazione.
L’UFAS è incaricato dell’esecuzione e del controllo.