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Art. 158

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. Alle casse di compensazione sono accordati sussidi per le spese di amministrazione prelevati dal Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
  2. Su proposta della Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, il DFI stabilisce le condizioni del diritto ai sussidi e le modalità di calcolo dei medesimi.

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