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Art. 156

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. Gli atti delle casse di compensazione devono essere conservati accuratamente e in modo che nessuna persona non autorizzata possa prendere conoscenza del contenuto.
  2. L’UFAS può emanare prescrizioni particolari sulla conservazione degli atti, nonché sulla consegna o distruzione di atti vecchi.

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