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Art. 155a

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. Se vi è un istituto delle assicurazioni sociali secondo l’articolo 61 capoverso 1bisLAVS, questo deve tenere un bilancio e un conto d’amministrazione separati per ciascuna unità organizzativa e per l’organo direttivo sovraordinato, se ve n’è uno.
  2. L’organo direttivo sovraordinato può rifatturare alle unità organizzative che gli sono subordinate soltanto le spese che hanno un nesso diretto con i loro compiti e che sorgerebbero anche in mancanza di una struttura direttiva superiore.
  3. Le spese che non sono imputabili né alle varie assicurazioni né ai compiti delegati sono a carico del Cantone.

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