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Art. 141ter

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. Nel sistema d’informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali sono registrati tutti i dati prescritti per la determinazione delle prestazioni secondo gli atti giuridici dell’Unione europea e secondo altre convenzioni internazionali, segnatamente:
    1. dati sull’assicurato;
    2. numero AVS;
    3. rischi assicurati;
    4. dati sul reddito e sulle prestazioni assicurative;
    5. dati sul percorso assicurativo e professionale.
  2. L’UCC può trattare tutti i dati. Le casse di compensazione e gli uffici AI possono trattare soltanto i dati che rientrano nel proprio ambito di competenza.

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