831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
Nel sistema d’informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali sono registrati tutti i dati prescritti per la determinazione delle prestazioni secondo gli atti giuridici dell’Unione europea e secondo altre convenzioni internazionali, segnatamente:
dati sull’assicurato;
numero AVS;
rischi assicurati;
dati sul reddito e sulle prestazioni assicurative;
dati sul percorso assicurativo e professionale.
L’UCC può trattare tutti i dati. Le casse di compensazione e gli uffici AI possono trattare soltanto i dati che rientrano nel proprio ambito di competenza.
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