831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
Il sistema d’informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali è finalizzato alla registrazione e al trattamento delle richieste di prestazioni nonché allo scambio dei relativi dati tra le istituzioni competenti e l’organismo di collegamento.
Il sistema d’informazione permette lo scambio elettronico di tutti i dati necessari per la determinazione delle prestazioni assicurative tra gli organi svizzeri nonché tra questi e quelli esteri.
Il sistema d’informazione è messo a disposizione dall’UCC.
Le casse di compensazione e gli uffici AI registrano nel sistema d’informazione tutti i dati prescritti per la determinazione delle prestazioni secondo gli atti giuridici dell’Unione europea menzionati nell’allegato II sezione A punti 1–4 e sezione B dell’Accordo del 21 giugno 19991tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (atti giuridici dell’Unione europea), nella loro versione vincolante per la Svizzera, e secondo altre convenzioni internazionali.
L’UCC può registrare tutti i dati nel sistema d’informazione. Le casse di compensazione e gli uffici AI possono registrare soltanto i dati che rientrano nel proprio ambito di competenza.