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Art. 134ter

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. Le autorità, organizzazioni e persone autorizzate conformemente all’articolo 153c capoverso 1 LAVS a utilizzare sistematicamente il numero AVS annunciano tale utilizzazione all’UCC. Possono effettuare un annuncio collettivo.
  2. L’annuncio comprende in particolare:
    1. la denominazione dell’autorità, dell’organizzazione o della persona autorizzata a utilizzare sistematicamente il numero AVS;
    2. la designazione della persona responsabile per l’utilizzazione sistematica del numero AVS secondo l’articolo 153d lettera b LAVS;
    3. la base legale su cui si fonda l’utilizzazione sistematica del numero AVS e la menzione dei compiti legali il cui adempimento richiede questa utilizzazione sistematica.
  3. Qualsiasi modifica dei dati indicati nell’annuncio deve essere comunicata immediatamente all’UCC.

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