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Art. 134quater

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. L’UCC comunica il numero AVS a Infostar, SIMIC, E-VERA e Ordipro subito dopo la sua assegnazione, mediante procedura elettronica automatizzata.1
  2. Elabora una procedura standard che consenta la comunicazione e la verifica del numero AVS per interi complessi di dati.
  3. Può mettere a disposizione dei servizi e delle istituzioni annunciati un sistema di ricerca elettronico.
  4. Può approntare ulteriori soluzioni tecniche per garantire la comunicazione e la verifica del numero. A tal fine può collaborare con i servizi e le istituzioni annunciati.
  5. Per la comunicazione o la verifica del numero possono essere confrontati i dati di servizi e istituzioni tenuti o autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero.
  6. In casi individuali, il numero AVS è comunicato e verificato su richiesta.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’art 17 n. 2 dell’O Ordipro del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 1089).

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