831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
Le informazioni fornite dall’UCC, dalle casse di compensazione e dalle loro agenzie agli assicurati o alle persone soggette all’obbligo contributivo sono per principio gratuite.
Se per poter fornire queste informazioni sono necessarie ricerche speciali o altri lavori che implicano delle spese, si può percepire un emolumento, applicando per analogia l’articolo 16 dell’ordinanza del 10 settembre 19691sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.