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Art. 132quater

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. La direzione della cassa documenta sistematicamente in un elenco i rischi e la loro valutazione nonché le decisioni su come affrontarli.
  2. Il comitato direttivo della cassa o la commissione amministrativa approva annualmente l’elenco dei rischi e, se del caso, ordina l’adozione di provvedimenti.

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