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Art. 114

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. Se nonostante la richiesta di un numero importante di datori di lavoro o di persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, una cassa di compensazione non istituisce agenzie in singole regioni linguistiche oppure in determinati Cantoni, l’UFAS, ordina, a richiesta degli interessati, l’istituzione di agenzie.
  2. L’istituzione di un’agenzia comune da parte di più casse di compensazione professionali può essere autorizzata dall’UFAS, per quanto sia garantita la separazione delle contabilità e degli atti.
  3. L’istituzione di agenzie per singole professioni rappresentate in una cassa di compensazione non è permessa.

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