831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
Se nonostante la richiesta di un numero importante di datori di lavoro o di persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, una cassa di compensazione non istituisce agenzie in singole regioni linguistiche oppure in determinati Cantoni, l’UFAS, ordina, a richiesta degli interessati, l’istituzione di agenzie.
L’istituzione di un’agenzia comune da parte di più casse di compensazione professionali può essere autorizzata dall’UFAS, per quanto sia garantita la separazione delle contabilità e degli atti.
L’istituzione di agenzie per singole professioni rappresentate in una cassa di compensazione non è permessa.
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