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Art. 113

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. Nell’ambito dell’UCC è costituita una speciale cassa di compensazione, denominata Cassa svizzera di compensazione, alla quale incombono segnatamente l’applicazione dell’assicurazione facoltativa e i compiti a essa assegnati dalle convenzioni internazionali. Essa affilia inoltre gli studenti senza attività lucrativa assicurati in virtù dell’articolo 1a capoverso 3 lettera b LAVS.12
  2. Il DFF emana, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri e il DFI, il regolamento della cassa.

Footnotes

  1. Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).

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