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Art. 109

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale

La cassa di compensazione cantonale è rappresentata, di fronte ai terzi, dal gerente della cassa. Questi cura i rapporti diretti con gli uffici federali, nonché con i datori di lavoro e gli assicurati affiliati alla cassa.

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