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Art. 108

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale

Se fanno parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali secondo l’articolo 61 capoverso 1bisLAVS, la cassa di compensazione e l’ufficio AI sono organizzati quali unità organizzative a sé stanti.

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