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Art. 71

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. .1
  2. Se un avente diritto deve regolare contemporaneamente, in qualità di persona tenuta a pagare i contributi, i conti con la cassa di compensazione, le rendite e gli assegni per grandi invalidi possono essere compensati con i contributi dovuti.
  3. I versamenti diretti secondo l’articolo 44 capoverso 1 LAVS sono effettuati mediante polizze di pagamento con numeri di riferimento della Posta Svizzera.2

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 29 nov. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).

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