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Art. 70

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale

Le casse di compensazione comunicano, in modo adeguato, all’UCC i dati necessari alla tenuta del registro delle prestazioni in denaro correnti. Va tenuto, inoltre, un registro nel quale deve essere annotata qualsiasi modificazione circa ogni rendita e assegno per grandi invalidi versati dalla cassa di compensazione o da un datore di lavoro che regola i conti con essa.

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