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Art. 69bis

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. Il modulo di richiesta deve contenere tutte le indicazioni necessarie per la determinazione del diritto all’assegno per grande invalido.
  2. .1
  3. La cassa di compensazione deve apporre la data di ricezione del modulo e trasmetterlo all’ufficio dell’assicurazione per l’invalidità (detto qui di seguito: «ufficio AI»).2

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O dell’11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

  2. Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 15 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1251).

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