Torna alla legge

Art. 5f

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. Gli assicurati possono recedere dall’assicurazione per la fine di un mese civile, con un preavviso di 30 giorni.
  2. Se, nonostante diffida, l’assicurato non adempie i suoi obblighi, la cassa di compensazione gli intima una seconda diffida e gli impartisce un termine supplementare di 30 giorni comminandogli l’esclusione. Alla scadenza del termine inutilizzato, l’assicurato è escluso dall’assicurazione.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.