831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
Gli assicurati possono recedere dall’assicurazione per la fine di un mese civile, con un preavviso di 30 giorni.
Se, nonostante diffida, l’assicurato non adempie i suoi obblighi, la cassa di compensazione gli intima una seconda diffida e gli impartisce un termine supplementare di 30 giorni comminandogli l’esclusione. Alla scadenza del termine inutilizzato, l’assicurato è escluso dall’assicurazione.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629). ↩
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