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Le persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in base a una convenzione internazionale possono aderire all’assicurazione.1L’adesione deve essere dichiarata presso la cassa di compensazione del Cantone di domicilio.
Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824). ↩
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