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Art. 52l

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. Il diritto al computo di accrediti per compiti assistenziali deve essere notificato alla cassa di compensazione cantonale del domicilio della persona assistita. La domanda deve essere firmata sia dalla persona che prodiga le cure sia da quella che le riceve o dal suo rappresentante legale.
  2. Se parecchie persone fanno valere il diritto all’accredito per compiti assistenziali, devono indirizzare la loro domanda congiuntamente.

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