Non sono tenuti a pagare i contributi in qualità di datori di lavoro:
- 1 le missioni diplomatiche, le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative, le missioni speciali, nonché i posti consolari di cui all’articolo 2 della legge del 22 giugno 20072sullo Stato ospite;
- 3 i beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, i, j, k, l e m della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite con i quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede;
- le amministrazioni pubbliche e le imprese di trasporto degli Stati esteri.