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Art. 33

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale

Non sono tenuti a pagare i contributi in qualità di datori di lavoro:

  1. 1 le missioni diplomatiche, le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative, le missioni speciali, nonché i posti consolari di cui all’articolo 2 della legge del 22 giugno 20072sullo Stato ospite;
  2. 3 i beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, i, j, k, l e m della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite con i quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede;
  3. le amministrazioni pubbliche e le imprese di trasporto degli Stati esteri.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 14 dell’O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657).

  2. RS 192.12

  3. Nuovo testo giusta l’all. n. 14 dell’O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657).

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