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Art. 29ter

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. La riscossione dei contributi può essere affidata a un istituto scolastico se esso conclude con la cassa di compensazione un accordo scritto mediante il quale s’impegna:
    1. ad agire in nome della cassa di compensazione e secondo le disposizioni legali;
    2. a rispettare la divisione del lavoro convenuta tra la cassa di compensazione e l’istituto scolastico;
    3. ad autorizzare la cassa di compensazione a consultare i documenti determinanti in caso di disaccordo.
  2. Se l’istituto scolastico non può garantire la riscossione dei contributi, la cassa di compensazione scioglie l’accordo.

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