831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
La riscossione dei contributi può essere affidata a un istituto scolastico se esso conclude con la cassa di compensazione un accordo scritto mediante il quale s’impegna:
ad agire in nome della cassa di compensazione e secondo le disposizioni legali;
a rispettare la divisione del lavoro convenuta tra la cassa di compensazione e l’istituto scolastico;
ad autorizzare la cassa di compensazione a consultare i documenti determinanti in caso di disaccordo.
Se l’istituto scolastico non può garantire la riscossione dei contributi, la cassa di compensazione scioglie l’accordo.
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