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Art. 211

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. Le tasse e i diritti per gli invii postali e i versamenti interni, nonché all’estero in virtù di accordi bilaterali, derivanti dall’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti presso le casse di compensazione e l’UCC sono finanziati dal Fondo di compensazione AVS.
  2. L’assunzione delle tasse e dei diritti può essere estesa ai compiti delegati secondo l’articolo 63a LAVS, se questi sono svolti insieme con un invio secondo il capoverso 1. Le tasse e i diritti addebitati esclusivamente in relazione a questi compiti delegati devono essere finanziati direttamente a carico dei medesimi.
  3. L’UFAS, d’intesa con le unità aziendali interessate della Posta Svizzera, prescrive i particolari d’applicazione.

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