Se in applicazione dell’articolo 72b lettera h LAVS si ordina l’amministrazione della cassa di compensazione da parte di un commissario, l’UFAS nomina il commissario previa consultazione del Cantone o delle associazioni fondatrici. Il commissario sostituisce l’organo superiore della cassa e il gerente della cassa e ne assume tutti gli obblighi e le competenze.2
Il commissario deve amministrare la cassa di compensazione in conformità delle istruzioni dell’UFAS. Le spese derivanti dall’amministrazione da parte di un commissario sono a carico della cassa di compensazione.
L’amministrazione da parte di un commissario è revocata appena è data la garanzia che i compiti incombenti alla cassa di compensazione saranno adempiti in conformità delle prescrizioni. Il commissario deve stendere un rapporto finale per l’UFAS.3
Footnotes
Abrogato dalla cifra I dell’O del 22 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750). ↩
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