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Art. 177

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. I membri della Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità1sono nominati per un periodo di quattro anni.
  2. La Commissione stabilisce il suo regolamento.
  3. L’UFAS assume l’ufficio di segretariato della Commissione.

Footnotes

  1. Nuova denominazione giusta la cifra II lett. a del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1969 135).

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