831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
Le disposizioni degli articoli 159 e 160 sono applicabili alla revisione delle agenzie che adempiono, nel loro ambito, tutti i compiti di una cassa di compensazione.
Le agenzie che non sono della categoria indicata nel capoverso 1, ma che emanano decisioni autonomamente, devono essere controllate sul posto almeno una volta l’anno. L’estensione della revisione va adeguata ai compiti delegati alle singole agenzie.1