Torna alla legge

Art. 161

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. Le disposizioni degli articoli 159 e 160 sono applicabili alla revisione delle agenzie che adempiono, nel loro ambito, tutti i compiti di una cassa di compensazione.
  2. Le agenzie che non sono della categoria indicata nel capoverso 1, ma che emanano decisioni autonomamente, devono essere controllate sul posto almeno una volta l’anno. L’estensione della revisione va adeguata ai compiti delegati alle singole agenzie.1
  3. . 2
  4. Previa approvazione dell’UFAS, le casse di compensazione decidono se i capoversi 1 e 2 sono applicabili alle singole agenzie.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).

  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del 22 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.