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Art. 147

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. Il traffico dei pagamenti delle casse di compensazione deve essere fatto, per quanto possibile, mediante girata su un conto postale o bancario.1
  2. Le casse di compensazione possono disporre di denaro liquido soltanto nella misura necessaria per coprire le spese minute.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra II n. 58 dell’O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

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