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Art. 141septies

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. Gli organi esecutivi comunicano immediatamente all’UFAS eventuali danni e limitazioni significative nel funzionamento dei sistemi, in particolare in seguito a un ciberincidente, e gli fanno rapporto sulla loro risoluzione.
  2. Le comunicazioni secondo il capoverso 1 non sostituiscono le notifiche di violazioni della sicurezza dei dati all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza secondo la legge del 25 settembre 20201sulla protezione dei dati o alle autorità cantonali preposte alla protezione dei dati secondo le leggi cantonali in materia di protezione dei dati.

Footnotes

  1. RS 235.1

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