831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
Nel sistema d’informazione nell’ambito dell’assoggettamento assicurativo sono registrati i dati prescritti per la determinazione della legislazione applicabile secondo gli atti giuridici dell’Unione europea, secondo altre convenzioni internazionali e secondo gli articoli 1a e 2 LAVS, segnatamente dati concernenti:
gli assicurati e i loro familiari;
i datori di lavoro degli assicurati e le imprese locali;
la durata e il tipo di attività.
Le casse di compensazione e l’organismo di collegamento possono trattare i dati nell’ambito dei loro compiti legali. I datori di lavoro e gli assicurati possono registrare e consultare i dati.
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