831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
Di regola, i contributi dei membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui sono fissati in base al reddito in denaro e in natura. È riservato l’articolo 5 capoverso 3 LAVS.
Il reddito in natura dei membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui sono fissati secondo gli articoli 11 e 13.
Nella misura in cui i redditi in contanti e in natura dei membri della famiglia che lavorano con l’esercente agricolo non raggiungano gli importi qui appresso, i contributi sono calcolati in base al salario mensile globale seguente:1
2070 franchi per i membri della famiglia che non sono coniugati;
3060 franchi per i familiari coniugati; se ambedue i coniugi lavorano a tempo pieno nell’azienda, l’importo fissato alla lettera a fa stato per ognuno di essi.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759). ↩
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