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Art. 132septies

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. Il competente organo di nomina emana le prescrizioni sulla garanzia di un’attività irreprensibile delle persone di cui all’articolo 66a LAVS.
  2. Occorre in particolare tenere conto di:
    1. iscrizioni nel casellario giudiziale;
    2. attestati di carenza di beni;
    3. referenze di precedenti datori di lavoro.
  3. Il competente organo di nomina valuta il rispetto delle prescrizioni a intervalli regolari, ma almeno ogni cinque anni.

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