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Art. 120

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. Gli agricoltori e le organizzazioni agricole, membri di un’associazione fondatrice, possono, a loro scelta, affiliarsi alla cassa cantonale di compensazione o alla cassa di compensazione professionale. Si dovranno però in ogni caso regolare i conti con la cassa di compensazione del Cantone di domicilio, quando si tratti di contributi di salariati agricoli per salari dei quali deve essere versato un contributo particolare in conformità della legge federale del 20 giugno 19521sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF)2.3
  2. Se un’azienda cantonale o comunale, membro di un’associazione fondatrice, forma una parte dell’amministrazione cantonale o comunale senza essere giuridicamente indipendente, il Cantone o il Comune può decidere di affiliare l’azienda alla cassa cantonale di compensazione o alla cassa di compensazione professionale.
  3. È riservata in ogni caso la competenza delle casse di compensazione della Confederazione.

Footnotes

  1. RS 836.1

  2. Nuova denominazione giusta la cifra I dell’O del 27 mag. 1981, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU 1981 538).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420) .

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