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Art. 105

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale
  1. Il diritto di essere rappresentate nel comitato direttivo della cassa è conferito soltanto ad associazioni di salariati che hanno la forma giuridica di un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero1o di una società cooperativa ai sensi degli articoli 828 e seguenti CO2e cui appartiene almeno il 10 per cento di tutti i salariati membri della cassa di compensazione.3
  2. Le associazioni di salariati devono disporre insieme di almeno due seggi.
  3. Le associazioni di salariati interessate devono provare all’UFAS che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. Le associazioni di datori di lavoro interessate sono tenute a mettere a disposizione delle associazioni di salariati e dell’UFAS i documenti necessari per la prova.4
  4. .5

Footnotes

  1. RS 210

  2. RS 220

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).

  5. Abrogato dalla cifra I dell’O del 22 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).

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