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Art. 1

831.101OAVSFederal Council Ordinance1 nov 1947Fonte originale

Il Comitato internazionale della Croce Rossa è un’organizzazione internazionale considerata datore di lavoro ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 2 LAVS ma solo nella misura prevista all’articolo 12a dell’Accordo del 19 marzo 19931tra il Consiglio federale svizzero e il Comitato internazionale della Croce Rossa per determinare lo statuto giuridico del Comitato in Svizzera.

Footnotes

  1. RS 0.192.122.50

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