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Art. 331d

220ORFederal Act01.01.1912Originalquelle
  1. Der Arbeitnehmer kann bis drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs auf Altersleistungen seinen Anspruch auf Vorsorgeleistungen oder einen Betrag bis zur Höhe seiner Freizügigkeitsleistung für Wohneigentum zum eigenen Bedarf verpfänden.
  2. Die Verpfändung ist auch zulässig für den Erwerb von Anteilscheinen einer Wohnbaugenossenschaft oder ähnlicher Beteiligungen, wenn der Arbeitnehmer eine dadurch mitfinanzierte Wohnung selbst benutzt.
  3. Die Verpfändung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Anzeige an die Vorsorgeeinrichtung.
  4. Arbeitnehmer, die das 50. Altersjahr überschritten haben, dürfen höchstens die Freizügigkeitsleistung, auf die sie im 50. Altersjahr Anspruch gehabt hätten, oder die Hälfte der Freizügigkeitsleistung im Zeitpunkt der Verpfändung als Pfand einsetzen.
  5. Ist der Arbeitnehmer verheiratet, so ist die Verpfändung nur zulässig, wenn sein Ehegatte schriftlich zustimmt. Kann der Arbeitnehmer die Zustimmung nicht einholen oder wird sie ihm verweigert, so kann er das Zivilgericht anrufen.1Die gleiche Regelung gilt bei eingetragenen Partnerschaften.2
  6. Wird das Pfand vor dem Vorsorgefall oder vor der Barauszahlung verwertet, so finden die Artikel 30d , 30e , 30g und 83a des Bundesgesetzes vom 25. Juni 19823über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge Anwendung.4
  7. Der Bundesrat bestimmt:
    1. die zulässigen Verpfändungszwecke und den Begriff «Wohneigentum zum eigenen Bedarf»;
    2. welche Voraussetzungen bei der Verpfändung von Anteilscheinen einer Wohnbaugenossenschaft oder ähnlicher Beteiligungen zu erfüllen sind.

Footnotes

  1. Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313;BBl 2013 4887).

  2. Fassung gemäss Anhang Ziff. 11 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685;BBl 2003 1288).

  3. SR 831.40

  4. Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313;BBl 2013 4887).

3 commentaries

N1.Verpfändung von Vorsorgemitteln zur Wohneigentumsfinanzierung

Die Vereinbarung betrifft die Verpfändung von Vorsorgemitteln (2. und 3. Säule) zur Finanzierung von Wohneigentum; dabei wird in den Vereinbarungen auf Art. 30b LPP und Art. 331d OR Bezug genommen. Nach Art. 331d OR ist die Verpfändung für die Gültigkeit der schriftlichen Mitteilung an die Vorsorgeeinrichtung bedürftig; bei Verheirateten ist zudem die schriftliche Zustimmung des Ehegatten erforderlich.

5 cpv. 1 lett. c LPTD e art. 21 cpv. 4 OPTD), i capitali del 3° pilastro possono infatti essere computati nella sostanza se, conformemente all'art. 3 cpv. 1 OPP 3 (Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS), si può potenzialmente disporre dei valori di riscatto.   In specie, le citate convenzioni di costituzione in pegno dei diritti del 2° e del 3° pilastro per il finanziamento di una abitazione propria, sottoscritte dal ricorrente e dalla sua coniuge, fanno riferimento all'art. 30b LPP, all'art. 331d CO e all'art. 4 OPP 3.   Gli artt. 30a-30g LPP regolano la promozione della proprietà d'abitazioni e, in particolare, l'art. 30b LPP dispone che l'assicurato può costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio conformemente all'art. 331d CO.   Anche l'art. 331d CO concerne la promozione della proprietà d'abitazioni e al capoverso 1 prevede che per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio il lavoratore può, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, costituire in pegno le sue prestazioni di previdenza o un importo fino a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio. Giusta l'art. 331d cpv. 3 CO, per essere valida, la costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto all'istituto di previdenza e, per i lavoratori coniugati, è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge (art. 331d cpv. 5 CO). Per l'art. 331d cpv. 6 CO, se la costituzione in pegno avviene prima del sopraggiungere di un caso di previdenza o del pagamento in contanti, trovano applicazione gli artt. 30d, 30e, 30g e 83a LPP. A norma dell'art. 4 OPP 3 (Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute),   1 Per la cessione, la costituzione in pegno e la compensazione di diritti alle prestazioni si applica per analogia l'articolo 39 LPP.
5 cpv. 1 lett. c LPTD e art. 21 cpv. 4 OPTD), i capitali del 3° pilastro possono infatti essere computati nella sostanza se, conformemente all'art. 3 cpv. 1 OPP 3 (Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS), si può potenzialmente disporre dei valori di riscatto.   In specie, le citate convenzioni di costituzione in pegno dei diritti del 2° e del 3° pilastro per il finanziamento di una abitazione propria, sottoscritte dal ricorrente e dalla sua coniuge, fanno riferimento all'art. 30b LPP, all'art. 331d CO e all'art. 4 OPP 3.   Gli artt. 30a-30g LPP regolano la promozione della proprietà d'abitazioni e, in particolare, l'art. 30b LPP dispone che l'assicurato può costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio conformemente all'art. 331d CO.   Anche l'art. 331d CO concerne la promozione della proprietà d'abitazioni e al capoverso 1 prevede che per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio il lavoratore può, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, costituire in pegno le sue prestazioni di previdenza o un importo fino a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio. Giusta l'art. 331d cpv. 3 CO, per essere valida, la costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto all'istituto di previdenza e, per i lavoratori coniugati, è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge (art. 331d cpv. 5 CO). Per l'art. 331d cpv. 6 CO, se la costituzione in pegno avviene prima del sopraggiungere di un caso di previdenza o del pagamento in contanti, trovano applicazione gli artt. 30d, 30e, 30g e 83a LPP. A norma dell'art. 4 OPP 3 (Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute),   1 Per la cessione, la costituzione in pegno e la compensazione di diritti alle prestazioni si applica per analogia l'articolo 39 LPP.

N2.Maximal verpfändbares Freizügigkeitsguthaben

Die Beschwerdegegnerin hat zu klären, auf welchen Betrag sich der nach Art. 331d Abs. 4 OR maximal verpfändbare bzw. realisierbare Anteil des Freizügigkeitsguthabens per 1. August 2021 belief.

Altersjahr zurückgelegt, weshalb Art. 331d Abs. 4 grundsätzlich zur Anwendung gelangt, worauf die Beschwerdegegnerin hinweist (Beschwerdeantwort, S. 4, Ziff. 2.4). Damit konnte die Ehefrau nach derzeitiger Aktenlage nicht ihr gesamtes Freizügigkeitsguthaben verpfänden. Inwieweit daraus in Bezug auf die hier strittigen EL anspruchsausschliessende Mehreinnahmen resultieren blieb ungeklärt und lässt sich damit nach gegenwärtiger Lage der Akten nicht beurteilen. Die Beschwerdegegnerin wird deshalb weiter abzuklären haben, auf welchen Betrag sich der maximal verpfändbare bzw. realisierbare Anteil des Freizügigkeitsguthabens per 1. August 2021 (frühester Zeitpunkt der Anrechnung des Freizügigkeitsguthabens) nach Massgabe von Art. 331d Abs. 4 OR belief.

N3.3. Säule nur bei verfügbarer Auszahlung

Kapitalien des 3. Säule sind im Zusammenhang mit Pfandbestellungen zu Wohnzwecken erst dann als Vermögen zu berücksichtigen, wenn sie grundsätzlich zur Verfügung stehen, d. h. der Berechtigte potenziell über Rückkaufswerte bzw. Auszahlungsoptionen verfügen kann.

Tuttavia, i capitali del 3° pilastro vanno computati quale sostanza soltanto dal momento in cui il beneficiario di prestazioni transitorie o il coniuge avrebbe la possibilità di riscuoterli (N. 3343.04 DPT). A differenza degli averi della previdenza professionale, che beneficiano della protezione accordata dal legislatore per la valutazione della soglia di sostanza (art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD) e della sostanza netta (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD e art. 21 cpv. 4 OPTD), i capitali del 3° pilastro possono infatti essere computati nella sostanza se, conformemente all'art. 3 cpv. 1 OPP 3 (Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS), si può potenzialmente disporre dei valori di riscatto.   In specie, le citate convenzioni di costituzione in pegno dei diritti del 2° e del 3° pilastro per il finanziamento di una abitazione propria, sottoscritte dal ricorrente e dalla sua coniuge, fanno riferimento all'art. 30b LPP, all'art. 331d CO e all'art. 4 OPP 3.   Gli artt. 30a-30g LPP regolano la promozione della proprietà d'abitazioni e, in particolare, l'art. 30b LPP dispone che l'assicurato può costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio conformemente all'art. 331d CO.   Anche l'art. 331d CO concerne la promozione della proprietà d'abitazioni e al capoverso 1 prevede che per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio il lavoratore può, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, costituire in pegno le sue prestazioni di previdenza o un importo fino a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio. Giusta l'art. 331d cpv. 3 CO, per essere valida, la costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto all'istituto di previdenza e, per i lavoratori coniugati, è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge (art. 331d cpv. 5 CO). Per l'art. 331d cpv. 6 CO, se la costituzione in pegno avviene prima del sopraggiungere di un caso di previdenza o del pagamento in contanti, trovano applicazione gli artt.
Tuttavia, i capitali del 3° pilastro vanno computati quale sostanza soltanto dal momento in cui il beneficiario di prestazioni transitorie o il coniuge avrebbe la possibilità di riscuoterli (N. 3343.04 DPT). A differenza degli averi della previdenza professionale, che beneficiano della protezione accordata dal legislatore per la valutazione della soglia di sostanza (art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD) e della sostanza netta (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD e art. 21 cpv. 4 OPTD), i capitali del 3° pilastro possono infatti essere computati nella sostanza se, conformemente all'art. 3 cpv. 1 OPP 3 (Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS), si può potenzialmente disporre dei valori di riscatto.   In specie, le citate convenzioni di costituzione in pegno dei diritti del 2° e del 3° pilastro per il finanziamento di una abitazione propria, sottoscritte dal ricorrente e dalla sua coniuge, fanno riferimento all'art. 30b LPP, all'art. 331d CO e all'art. 4 OPP 3.   Gli artt. 30a-30g LPP regolano la promozione della proprietà d'abitazioni e, in particolare, l'art. 30b LPP dispone che l'assicurato può costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio conformemente all'art. 331d CO.   Anche l'art. 331d CO concerne la promozione della proprietà d'abitazioni e al capoverso 1 prevede che per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio il lavoratore può, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, costituire in pegno le sue prestazioni di previdenza o un importo fino a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio. Giusta l'art. 331d cpv. 3 CO, per essere valida, la costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto all'istituto di previdenza e, per i lavoratori coniugati, è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge (art. 331d cpv. 5 CO). Per l'art. 331d cpv. 6 CO, se la costituzione in pegno avviene prima del sopraggiungere di un caso di previdenza o del pagamento in contanti, trovano applicazione gli artt.