831.20
Legge federale
sull’assicurazione per l’invalidità
(LAI)
del 19 giugno 1959 (Stato 1° gennaio 2026)
Parte 1: L’assicurazione
Capitolo1: Applicabilità della LPGA
Art. 1
- Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità (art. 1a – 26bise 28–70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
- Gli articoli 32 e 33 LPGA sono pure applicabili al promovimento dell’aiuto agli invalidi (art. 71–76).
Capitolo 1a : Scopo
Art. 1a
Le prestazioni della presente legge si prefiggono di:
- prevenire, ridurre o eliminare l’invalidità mediante provvedimenti d’integrazione adeguati, semplici e appropriati;
- compensare le conseguenze economiche permanenti dell’invalidità mediante un’adeguata copertura del fabbisogno vitale;
- aiutare gli assicurati interessati a condurre una vita autonoma e responsabile.
Capitolo 1b : Persone assicurate
Art. 1b
Sono assicurate, a norma della presente legge, le persone che, conformemente agli articoli 1a e 2 della legge federale del 20 dicembre 1946su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), sono assicurate a titolo obbligatorio o a titolo facoltativo.
Capitolo 2: I contributi
Art. 2 Obbligo contributivo
Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro indicati negli articoli 3 e 12 della LAVS.
Art. 3 Calcolo e riscossione dei contributi
- La LAVSè applicabile, per analogia, al calcolo dei contributi dell’assicurazione per l’invalidità. Il contributo sul reddito di un’attività lucrativa è dell’1,4 per cento. I contributi delle persone assicurate obbligatoriamente, calcolati secondo la tavola scalare, sono graduati nello stesso modo dei contributi dell’assicurazione vecchiaia e superstiti. In tale ambito, è mantenuto il rapporto tra la percentuale summenzionata e il tasso non ridotto di contribuzione secondo l’articolo 8 capoverso 1 della LAVS. L’articolo 9bisdella LAVS è applicabile per analogia.
1bis. Le persone senza attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 70 franchiall’anno se sono assicurate obbligatoriamente e di 140 franchiall’anno se sono assicurate facoltativamente in virtù dell’articolo 2 LAVS. Il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo dell’assicurazione obbligatoria.
- I contributi sono riscossi come supplemento ai contributi dell’AVS. Gli articoli 11 e 14–16 LAVSsono applicabili per analogia con le rispettive deroghe alla LPGA.
Capitolo 2a : Provvedimenti iniziali
A. Consulenza finalizzata all’integrazione
Art. 3a
Se l’integrazione professionale dell’assicurato o il mantenimento del suo posto di lavoro è a rischio per ragioni di salute, l’ufficio AI può fornire una consulenza finalizzata all’integrazione all’assicurato, al datore di lavoro, ai medici curanti o agli attori interessati del settore educativo, su richiesta, già prima che sia rivendicato il diritto a una prestazione conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA.
B. Rilevamento tempestivo
Art. 3a bis Principio
- Il rilevamento tempestivo ha lo scopo di prevenire l’insorgere di un’invalidità (art. 8 LPGA).
- Una comunicazione per il rilevamento tempestivo può essere effettuata dalle o per le seguenti persone:
a. minorenni a partire da 13 anni compiuti e giovani adulti fino al compimento dei 25 anni che:
1. sono minacciati da un’invalidità,
2. non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa, e
3. sono assistiti da uno degli organi cantonali di cui all’articolo 68biscapoversi 1bise 1ter;
b. persone che presentano un’incapacità al lavoro o che sono minacciate da un’incapacità al lavoro di durata prolungata (art. 6 LPGA).
- L’ufficio AI attua il rilevamento tempestivo in collaborazione con altri assicuratori sociali, con le imprese di assicurazione che sottostanno alla legge del 17 dicembre 2004sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e con gli organi cantonali di cui all’articolo 68biscapoversi 1bise 1ter.
Art. 3b Comunicazione
- Per il rilevamento tempestivo di un assicurato vengono comunicati per scritto al competente ufficio AI le generalità e i dati dell’assicurato e della persona o istituzione che effettua la comunicazione. Alla comunicazione può essere allegato un certificato medico di incapacità al lavoro.
- Sono legittimati a effettuare tale comunicazione:
- l’assicurato o il suo rappresentante legale;
- i familiari che vivono in comunione domestica con l’assicurato;
- il datore di lavoro dell’assicurato;
- i medici e chiropratici curanti dell’assicurato;
- l’assicuratore di indennità giornaliera in caso di malattia, ai sensi dell’articolo 12 della legge federale del 18 marzo 1994sull’assicurazione malattie (LAMal);
- le imprese di assicurazione che sottostanno alla LSAe propongono un’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia o un’assicurazione pensioni;
- l’assicuratore infortuni secondo l’articolo 58 della legge federale del 20 marzo 1981sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
h gli istituti della previdenza professionale che sottostanno alla legge del 17 dicembre 1993sul libero passaggio;
i. gli organi d’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione;
j. gli organi d’esecuzione delle leggi cantonali in materia di aiuto sociale;
k. l’assicurazione militare;
l. l’assicuratore malattie;
m. gli organi cantonali di cui all’articolo 68biscapoversi 1bise 1ter.
- Le persone o istituzioni ai sensi del capoverso 2 lettere b–m devono previamente informare l’assicurato o il suo rappresentante legale in merito alla comunicazione.
- …
Art. 3c Procedura
- L’ufficio AI informa l’assicurato dello scopo e dell’estensione del previsto trattamento dei dati che lo concernono.
- L’ufficio AI esamina la situazione personale dell’assicurato, tenendo conto in particolare delle cause e delle ripercussioni della sua ridotta capacità di seguire una formazione o della sua incapacità al lavoro. Valuta se sono indicati provvedimenti d’intervento tempestivo ai sensi dell’articolo 7d . Può invitare l’assicurato e, se necessario, il suo datore di lavoro a un colloquio di consulenza.
- L’ufficio AI invita l’assicurato ad autorizzare, in generale, il suo datore di lavoro, i fornitori di prestazioni secondo gli articoli 36–40 LAMal, le assicurazioni, nonché i servizi ufficiali a fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per l’accertamento effettuato nell’ambito del rilevamento tempestivo.
- Se l’assicurato non dà questa autorizzazione, un medico del servizio medico regionale (art. 54a ) può chiedere ai medici curanti dell’assicurato di fornirgli le informazioni necessarie. Questi sono svincolati dall’obbligo del segreto. Il medico valuta se sono indicati provvedimenti di intervento tempestivo ai sensi dell’articolo 7d e ne informa l’ufficio AI, senza trasmettere informazioni di natura medica e documenti.
- L’ufficio AI informa l’assicurato o il suo rappresentante legale, l’assicuratore di indennità giornaliera in caso di malattia, l’assicuratore malattie, l’istituto d’assicurazione privato secondo l’articolo 3b capoverso 2 lettera f o l’assicuratore infortuni, nonché il datore di lavoro nel caso in cui quest’ultimo abbia comunicato il caso per il rilevamento tempestivo, se sono indicati provvedimenti d’intervento tempestivo ai sensi dell’articolo 7d ; non trasmette informazioni o documenti di natura medica.
- Se necessario, ingiunge all’assicurato di annunciarsi all’assicurazione per l’invalidità (art. 29 LPGA). Lo informa del fatto che le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate se non si annuncia senza indugio.
Capitolo 3: Le prestazioni
A. Condizioni generali
Art. 4 Invalidità
- L’invalidità (art. 8 LPGA) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
- L’invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
Art. 5 Casi speciali
- L’invalidità degli assicurati di 20 anni compiuti che prima di subire un danno alla salute fisica, psichica o mentale non esercitavano un’attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere l’esercizio di un’attività lucrativa si determina secondo l’articolo 8 capoverso 3 LPGA.
- Le persone di età inferiore a 20 anni, che non esercitano un’attività lucrativa, sono considerate invalide sulla base dell’articolo 8 capoverso 2 LPGA.
Art. 6 Condizioni assicurative
- Gli Svizzeri e gli stranieri nonché gli apolidi hanno diritto alle prestazioni conformemente alle seguenti disposizioni. È fatto salvo l’articolo 39.
1bis. Qualora una convenzione di sicurezza sociale conclusa dalla Svizzera obblighi soltanto uno Stato contraente a versare prestazioni, non sussiste alcun diritto ad una rendita d’invalidità se la totalizzazione dei periodi di assicurazione congiunti in entrambi i Paesi da parte di cittadini svizzeri o cittadini dell’altro Stato contraente giustifica il diritto alla rendita secondo la legislazione dell’altro Stato contraente.
- Fatto salvo l’articolo 9 capoverso 3, i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, e in quanto, all’insorgere dell’invalidità, abbiano pagato i contributi almeno per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Nessuna prestazione è assegnata ai loro congiunti domiciliati all’estero.
- Nel caso di persone che hanno avuto successivamente più cittadinanze, per il diritto alle prestazioni è determinante la cittadinanza posseduta durante la riscossione delle prestazioni.
Art. 6a Fornitura di informazioni
- In deroga all’articolo 28 capoverso 3 LPGAchi pretende prestazioni assicurative autorizza le persone e i servizi menzionati nella comunicazione a fornire agli organi dell’assicurazione per l’invalidità tutte le informazioni necessarie e a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto al regresso. Queste persone e questi servizi sono tenuti a fornire le informazioni richieste.
- I datori di lavoro, i fornitori di prestazioni secondo gli articoli 36–40 LAMal, le assicurazioni e i servizi ufficiali non menzionati nominativamente nella comunicazione sono tenuti a fornire, su richiesta, agli organi dell’assicurazione per l’invalidità tutte le informazioni necessarie e a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto al regresso.L’assicurato dev’essere informato dei contatti presi con queste persone e questi servizi.
Art. 7 Obblighi dell’assicurato
- L’assicurato deve fare tutto quanto si può ragionevolmente esigere da lui per ridurre la durata e l’entità dell’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) e per evitare l’insorgere di un’invalidità (art. 8 LPGA).
- L’assicurato deve partecipare attivamente all’esecuzione di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua integrazione nella vita professionale o in un’attività paragonabile (mansioni consuete). Si tratta in particolare di:
- provvedimenti di intervento tempestivo (art. 7d );
- provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale (art. 14a );
- provvedimenti professionali (art. 15–18 e 18b );
- cure mediche conformemente all’articolo 25 LAMal;
- provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di una rendita secondo l’articolo 8a capoverso 2.
Art. 7a Provvedimenti ragionevolmente esigibili
È considerato ragionevolmente esigibile ogni provvedimento che serve all’integrazione dell’assicurato; fanno eccezione i provvedimenti che non sono adatti allo stato di salute dell’assicurato.
Art. 7b Sanzioni
- Le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate conformemente all’articolo 21 capoverso 4 LPGAse l’assicurato non ha adempiuto gli obblighi di cui all’articolo 7 della presente legge o all’articolo 43 capoverso 2 LPGA.
- In deroga all’articolo 21 capoverso 4 LPGA, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se l’assicurato:
- non si è annunciato immediatamente all’AI nonostante un’ingiunzione dell’ufficio AI conformemente all’articolo 3c capoverso 6 e ciò si ripercuote negativamente sulla durata o sull’entità dell’incapacità al lavoro o dell’invalidità;
- non ha adempiuto l’obbligo di notificazione ai sensi dell’articolo 31 capo-verso 1 LPGA;
- ha ottenuto o ha tentato di ottenere indebitamente prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità;
- non fornisce all’ufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna per adempiere i suoi compiti legali.
- ** La decisione di ridurre o di rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa dell’assicurato.
- ** In deroga all’articolo 21 capoverso 1 LPGA, gli assegni per grandi invalidi non possono essere né rifiutati né ridotti.
Art. 7c Collaborazione del datore di lavoro
Il datore di lavoro collabora attivamente con l’ufficio AI. Coopera nella ricerca di una soluzione adeguata nell’ambito di quanto si possa ragionevolmente pretendere.
B. Provvedimenti d’intervento tempestivo
Art. 7d
- I provvedimenti d’intervento tempestivo hanno lo scopo di contribuire affinché:
- i minorenni a partire da 13 anni compiuti con danni alla salute e i giovani adulti fino al compimento dei 25 anni con danni alla salute siano sostenuti nell’accesso a una prima formazione professionale e nel loro ingresso nel mercato del lavoro;
- gli assicurati che presentano un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) possano mantenere il loro posto di lavoro;
- gli assicurati possano essere integrati in un nuovo posto di lavoro all’interno della stessa azienda o altrove.
- Gli uffici AI possono ordinare i seguenti provvedimenti:
- adeguamenti del posto di lavoro;
- corsi di formazione;
- collocamento;
- orientamento professionale;
- riabilitazione socioprofessionale;
- provvedimenti di occupazione;
- consulenza e accompagnamento.
- Non sussiste alcun diritto ai provvedimenti d’intervento tempestivo.
- Il Consiglio federale può ampliare l’elenco dei provvedimenti. Disciplina la durata della fase d’intervento tempestivo e stabilisce l’importo massimo che può essere impiegato, per ogni assicurato, per provvedimenti di questo tipo.
C. Provvedimenti d’integrazione e indennità giornaliere
I. Il diritto alle prestazioni
Art. 8 Regola
- Gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto:
- essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete; e
- le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.
1bis. Il diritto ai provvedimenti d’integrazione non dipende dall’esercizio di un’attività lucrativa prima dell’insorgere dell’invalidità. Per determinare questi provvedimenti si tiene conto in particolare degli aspetti seguenti riguardanti l’assicurato:
a. la sua età;
b. il suo grado di sviluppo;
c. le sue capacità; e
d. la durata probabile della sua vita professionale.
1ter. In caso di abbandono di un provvedimento d’integrazione, l’ulteriore concessione del medesimo o di un altro provvedimento d’integrazione è valutata sulla base dei criteri di cui ai capoversi 1 e 1bis.
- Il diritto alle prestazioni previste negli articoli 13 e 21 esiste indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita professionale o di svolgimento delle mansioni consuete.
2bis. Il diritto alle prestazioni previste nell’articolo 16 capoverso 3 lettera b esiste indipendentemente dal fatto che i provvedimenti d’integrazione siano necessari o no per conservare o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete.
- I provvedimenti d’integrazione sono:
a. i provvedimenti sanitari;
abis. la consulenza e l’accompagnamento;
ater. i provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale;
b. i provvedimenti professionali;
c. …
d. la consegnadi mezzi ausiliari;
e. …
- …
Art. 8a Reintegrazione dei beneficiari di una rendita con un potenziale d’integrazione
- ** I beneficiari di una rendita hanno diritto a provvedimenti di reintegrazione purché:
- la capacità al guadagno possa essere presumibilmente migliorata; e
- i provvedimenti siano idonei a migliorare la capacità al guadagno.
- I provvedimenti di reintegrazione sono i provvedimenti di cui all’articolo 8 capoverso 3 lettere abis–b e d.
- ** I provvedimenti di reinserimento possono essere assegnati più volte e avere una durata complessiva superiore a un anno.
- ** …
- Il Consiglio federale può stabilire gli importi massimi a disposizione degli uffici AI per i provvedimenti di cui al capoverso 2.
Art. 9 Condizioni assicurative
- I provvedimenti d’integrazione sono applicati in Svizzera e solo eccezionalmente anche all’estero.
1bis. Il diritto ai provvedimenti d’integrazione nasce al più presto con l’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria o facoltativa e si estingue al più tardi allo scadere dell’assicurazione.
- Le persone che non sono o non sono più assoggettate all’assicurazione hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione al massimo fino all’età di 20 anni, purché almeno uno dei genitori:
- sia assicurato facoltativamente; o
- sia assicurato obbligatoriamente durante un’attività lucrativa esercitata all’estero:
1. secondo l’articolo 1a capoverso 1 lettera c LAVS,
2. secondo l’articolo 1a capoverso 3 lettera a LAVS, o
3. in virtù di una convenzione internazionale.
- Gli stranieri che non hanno ancora compiuto il 20° anno e hanno il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione se adempiono essi stessi le condizioni previste nell’articolo 6 capoverso 2 o se:
- all’insorgenza dell’invalidità, il padre o la madre, quando si tratti di stranieri, conta almeno un anno intero di contribuzione o dieci anni di dimora ininterrotta in Svizzera; e se
- essi stessi sono nati invalidi in Svizzera oppure, al manifestarsi dell’invalidità, risiedono in Svizzera ininterrottamente da almeno un anno o dalla nascita. Sono parificati ai figli nati invalidi in Svizzera quelli con domicilio e dimora abituale in Svizzera, ma nati invalidi all’estero, la cui madre, immediatamente prima della loro nascita, ha risieduto all’estero per due mesi al massimo. Il Consiglio federale determina in che misura l’assicurazione per l’invalidità debba assumere le spese causate dall’invalidità all’estero.
Art. 10 Inizio ed estinzione del diritto
- Il diritto ai provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale e ai provvedimenti professionali nasce al più presto al momento in cui l’assicurato rivendica il diritto alle prestazioni conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA.
- ** Il diritto agli altri provvedimenti d’integrazione e ai provvedimenti di reintegrazione di cui all’articolo 8a nasce non appena i provvedimenti sono opportuni considerati l’età e lo stato di salute dell’assicurato.
- Il diritto si estingue nel momento in cui l’assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 LAVS, ma al più tardi alla fine del mese in cui raggiunge l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS.
Art. 11 Copertura assicurativa nell’assicurazione contro gli infortuni
- L’assicurazione per l’invalidità può detrarre dall’indennità giornaliera al massimo due terzi del premio per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali.
- Per gli assicurati di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF, l’ufficio AI stabilisce un guadagno assicurato ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 LAINF.
- Il Consiglio federale fissa le modalità per il calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 LAINF in funzione dell’indennità giornaliera percepita e disciplina la procedura.
Art. 11a Indennità per spese di custodia e d’assistenza
- Gli assicurati senza attività lucrativa che partecipano a provvedimenti d’integrazione e vivono in comunione domestica con uno o più figli di età inferiore a 16 anni o con altri familiari hanno diritto a un’indennità per spese di custodia e d’assistenza se:
- forniscono la prova che i provvedimenti d’integrazione provocano spese supplementari per la custodia dei figli o l’assistenza dei familiari; e
- i provvedimenti d’integrazione si protraggono per almeno due giorni consecutivi.
- Danno diritto all’indennità per spese di custodia e d’assistenza:
- i figli degli assicurati;
- gli affiliati di cui gli assicurati si sono assunti gratuitamente e durevolmente il mantenimento e l’educazione;
- i familiari per i quali gli assicurati hanno diritto a un accredito per compiti assistenziali secondo l’articolo 29septiesLAVS.
- Il Consiglio federale stabilisce l’importo massimo dell’indennità.
II. I provvedimenti sanitari
Art. 12 Diritto a provvedimenti sanitari d’integrazione
- Fino al compimento dei 20 anni gli assicurati hanno diritto a provvedimenti sanitari d’integrazione destinati non alla cura dell’affezione in quanto tale ma direttamente all’integrazione nella scuola dell’obbligo, nella formazione professionale iniziale o nella vita professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete.
- Gli assicurati che al momento del compimento dei 20 anni partecipano a provvedimenti professionali secondo gli articoli 15–18c hanno diritto a provvedimenti sanitari d’integrazione destinati direttamente all’integrazione nella vita professionale sino alla fine dei provvedimenti professionali in questione, ma al massimo fino al compimento dei 25 anni.
- I provvedimenti sanitari d’integrazione devono essere atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di frequentare la scuola o seguire una formazione oppure la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete, o a evitare una diminuzione notevole di tale capacità. Il diritto sussiste soltanto se il medico specialista curante emette una prognosi favorevole tenendo conto della gravità dell’infermità dell’assicurato.
Art. 13 Diritto a provvedimenti sanitari per la cura delle infermità congenite
- Fino al compimento dei 20 anni gli assicurati hanno diritto a provvedimenti sanitari per la cura delle infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA).
- I provvedimenti sanitari di cui al capoverso 1 sono concessi per la cura di malformazioni congenite, malattie genetiche e affezioni prenatali e perinatali che:
- sono diagnosticate da un medico specialista;
- compromettono la salute;
- presentano una certa gravità;
- richiedono cure di lunga durata o complesse; e
- possono essere curate con i provvedimenti sanitari di cui all’articolo 14.
- Il capoverso 2 lettera e non si applica ai provvedimenti sanitari per la cura della trisomia 21.
Art. 14 Entità dei provvedimenti sanitari e condizioni per l’assunzione delle prestazioni
- I provvedimenti sanitari comprendono:
a. le terapie ambulatoriali od ospedaliere, con i relativi esami, e le cure in ospedale dispensate:
1. dal medico,
2. dal chiropratico,
3. da persone che effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione di un medico o di un chiropratico;
b. le prestazioni di cura mediche ambulatoriali;
c. le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici o terapeutici prescritti dal medico o, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale, dal chiropratico;
d. i provvedimenti di riabilitazione medica eseguiti o prescritti dal medico;
e. la degenza in ospedale secondo lo standard del reparto comune;
f. la prestazione effettuata dal farmacista al momento di fornire i medicamenti prescritti secondo la lettera c;
g. le spese di trasporto necessarie dal profilo medico.
- I provvedimenti sanitari devono essere efficaci, appropriati ed economici. L’efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici; nel caso delle malattie rare si tiene conto della frequenza della malattia.
- L’assicurazione non assume le spese per i provvedimenti di logopedia.
- La decisione se concedere terapie ambulatoriali od ospedaliere deve tenere adeguatamente conto della proposta del medico curante e delle condizioni personali dell’assicurato.
Art. 14bis Rimborso delle spese per terapie ospedaliere
- Le spese per terapie ospedaliere ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 effettuate in un ospedale autorizzato secondo l’articolo 39 LAMalsono assunte per l’80 per cento dall’assicurazione e per il 20 per cento dal Cantone di domicilio dell’assicurato. Il Cantone di domicilio versa la sua parte direttamente all’ospedale.
- Il diritto di regresso di cui all’articolo 72 LPGAsi applica per analogia al Cantone di domicilio per i contributi da esso versati in virtù del capoverso 1.
Art. 14ter Designazione delle prestazioni
- Il Consiglio federale stabilisce:
- le condizioni applicabili ai provvedimenti sanitari d’integrazione secondo l’articolo 12 capoverso 3;
- le infermità congenite per le quali sono concessi provvedimenti sanitari secondo l’articolo 13;
- le prestazioni di cura mediche per le quali sono assunte le spese.
- Può prevedere che siano assunte le spese per i provvedimenti sanitari d’integrazione di cui all’articolo 12 che non soddisfano le condizioni dell’articolo 14 capoverso 2, se questi provvedimenti sono necessari per l’integrazione. Determina la natura e l’entità dei provvedimenti.
- Può disciplinare il rimborso delle spese per medicamenti:
a. impiegati in modo diverso rispetto all’impiego definito:
1. dalle informazioni professionali omologate dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici,
2. dalle indicazioni ammesse nell’elenco delle specialità o nell’elenco di cui al capoverso 5;
b. omologati in Svizzera ma non inclusi nell’elenco delle specialità o nell’elenco di cui al capoverso 5; o
c. non omologati in Svizzera.
- Può delegare al Dipartimento federale dell’interno (DFI) o all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) i compiti di cui ai capoversi 1–3.
- L’Ufficio federale competente tiene un elenco dei medicamenti per la cura delle infermità congenite secondo l’articolo 13, inclusi i prezzi massimi, sempreché tali medicamenti non figurino già nell’elenco delle specialità di cui all’articolo 52 capoverso 1 lettera b LAMal.
IIbis. Consulenza e accompagnamento
Art. 14quater
- L’assicurato e il suo datore di lavoro hanno diritto alla consulenza e all’accompagnamento se:
- l’assicurato ha diritto a un provvedimento d’integrazione secondo l’articolo 8 capoverso 3 lettera atero b; o
- viene esaminato il diritto dell’assicurato a una rendita.
- Il diritto nasce al più presto nel momento in cui l’ufficio AI stabilisce che è indicato un provvedimento di reinserimento per preparare all’integrazione professionale, un provvedimento professionale o l’esame del diritto a una rendita.
- L’assicurato per il quale è concluso l’ultimo provvedimento di cui al capoverso 1 lettera a e il suo datore di lavoro hanno diritto alla consulenza e all’accompagnamento per al massimo altri tre anni dalla decisione dell’ufficio AI che conclude il provvedimento.
- L’assicurato la cui rendita è soppressa una volta conclusi i provvedimenti di cui all’articolo 8a capoverso 2 e il suo datore di lavoro hanno diritto alla consulenza e all’accompagnamento per al massimo altri tre anni dalla decisione dell’ufficio AI.
- Il Consiglio federale può stabilire gli importi massimi a disposizione degli uffici AI per la consulenza e l’accompagnamento.
IIter. I provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale
Art. 14a
- Hanno diritto a provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale (provvedimenti di reinserimento):
- gli assicurati che da almeno sei mesi presentano un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 50 per cento;
- gli assicurati senza attività lucrativa di età inferiore a 25 anni, se minacciati da un’invalidità (art. 8 cpv. 2 LPGA).
1bis. Il diritto sussiste soltanto se i provvedimenti di reinserimento permettono di creare le premesse per attuare provvedimenti professionali.
- Sono considerati provvedimenti di reinserimento i seguenti provvedimenti mirati per favorire l’integrazione professionale:
- provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale;
- provvedimenti d’occupazione.
- I provvedimenti di reinserimento possono essere assegnati più volte. Il singolo provvedimento non può durare più di un anno; in casi eccezionali questa durata può essere prolungata di un anno al massimo.
- …
- I provvedimenti da attuare nell’azienda sono presi e realizzati in stretta collaborazione con il datore di lavoro. L’assicurazione può versare un contributo al datore di lavoro. Il Consiglio federale stabilisce il suo importo, nonché la durata e le condizioni del suo versamento.
III. I provvedimenti professionali
Art. 15 Orientamento professionale
- Gli assicurati cui l’invalidità rende difficile la scelta della professione hanno diritto all’orientamento professionale e a un provvedimento preparatorio in vista dell’accesso alla formazione.
- Gli assicurati cui l’invalidità rende difficile l’esercizio dell’attività svolta in precedenza hanno diritto all’orientamento professionale.
Art. 16 Prima formazione professionale
- Gli assicurati che hanno scelto una professione ma che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale hanno diritto alla rifusione di tali spese se la formazione si confà alle loro attitudini.
- La prima formazione professionale deve, per quanto possibile, essere finalizzata all’integrazione professionale nel mercato del lavoro primario e svolgersi già in esso.
- Sono parificati alla prima formazione professionale:
- la formazione in una nuova professione per gli assicurati i quali, dopo l’insorgere dell’invalidità, hanno intrapreso un’attività lucrativa inadeguata di cui non si può ragionevolmente pretendere la continuazione;
- il perfezionamento nel settore professionale dell’assicurato o in un altro settore, nella misura in cui sia idoneo e adeguato e permetta presumibilmente di migliorare o conservare la capacità al guadagno; è eccettuato il perfezionamento offerto dalle organizzazioni di cui all’articolo 74; in casi motivati, definiti dall’UFAS, si può prescindere da questa eccezione;
- la preparazione a un lavoro ausiliario o a un’attività in un laboratorio protetto.
- Il Consiglio federale può stabilire le condizioni per l’assegnazione dei provvedimenti di cui al capoverso 3 lettera c, per quanto concerne la loro natura, durata ed entità.
Art. 17 Riformazione professionale
- L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa se la sua invalidità esige una riconversione professionale e grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o migliorata.
- La nuova formazione nella professione esercitata anteriormente è parificata alla formazione in una nuova attività lucrativa.
Art. 18 Servizio di collocamento
- Gli assicurati che presentano un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) e sono idonei all’integrazione hanno diritto a un sostegno nella ricerca di un posto di lavoro appropriato o al fine di mantenere il loro posto di lavoro.
- L’ufficio AI decide l’attuazione immediata di questi provvedimenti non appena risulti da un esame sommario che le condizioni necessarie sono adempiute.
3 e4. …
Art. 18a Lavoro a titolo di prova
- L’assicurazione per l’invalidità può assegnare all’assicurato un posto di lavoro a titolo di prova per al massimo 180 giorni (lavoro a titolo di prova), al fine di appurare le sue capacità effettive sul mercato del lavoro.
- Durante il lavoro a titolo di prova l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera; i beneficiari di una rendita continuano a percepire la rendita.
- Il lavoro a titolo di prova non crea un rapporto di lavoro ai sensi del Codice delle obbligazioni (CO). Tuttavia, le seguenti disposizioni del diritto del contratto di lavoro sono applicabili per analogia:
- diligenza e fedeltà (art. 321a CO);
- rendiconto e restituzione (art. 321b CO);
- lavoro straordinario (art. 321c CO);
- osservanza di direttive e di istruzioni (art. 321d CO);
- responsabilità del lavoratore (art. 321e CO);
- utensili, materiale e spese (art. 327, 327a , 327b , 327c CO);
- protezione della personalità del lavoratore (art. 328, 328b CO);
- tempo libero e vacanze (art. 329, 329a , 329c CO);
- altri obblighi: cauzione (art. 330 CO), attestato (art. 330a CO), obbligo di informare (art. 330b CO);
- diritti sulle invenzioni e sui design (art. 332 CO);
- conseguenze della fine del rapporto di lavoro: esigibilità dei crediti (art. 339 cpv. 1 CO), restituzione (art. 339a CO).
- Il Consiglio federale disciplina le condizioni per un’eventuale conclusione anticipata del lavoro a titolo di prova.
Art. 18a bis Fornitura di personale a prestito
- Per agevolare l’accesso dell’assicurato al mercato del lavoro, l’ufficio AI può rivolgersi a un prestatore di personale autorizzato conformemente alla legge del 6 ottobre 1989sul collocamento o esentato dall’obbligo di autorizzazione poiché di utilità pubblica.
- Il prestatore di personale deve disporre di conoscenze specialistiche sul collocamento di persone con danni alla salute.
- L’assicurazione versa al prestatore di personale un’indennità per:
- le prestazioni da lui fornite secondo il contratto di prestazioni;
- le spese supplementari per i contributi alla previdenza professionale e per i premi per l’indennità giornaliera in caso di malattia dovute allo stato di salute dell’assicurato.
- Il Consiglio federale stabilisce le modalità nonché l’importo massimo dell’indennità.
Art. 18b Assegno per il periodo d’introduzione
- L’assicurato che ha trovato un posto di lavoro grazie al collocamento e le cui capacità effettive non corrispondono ancora al salario convenuto ha diritto a un assegno per il periodo d’introduzione necessario, ma al massimo per 180 giorni.
- L’assegno per il periodo d’introduzione corrisponde al massimo al salario lordo mensile convenuto e non può superare l’importo massimo dell’indennità giornaliera.
- L’assegno per il periodo d’introduzione è versato al datore di lavoro.
- Il Consiglio federale disciplina il coordinamento con le prestazioni di altre assicurazioni sociali per il periodo durante il quale l’assicurato percepisce l’assegno per il periodo d’introduzione.
Art. 18c Indennità per sopperire all’aumento dei contributi
- L’assicurazione versa un’indennità per sopperire all’aumento dei contributi della previdenza professionale obbligatoria e dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia se:
- nell’arco di tre anni, l’assicurato ricollocato ridiventa incapace al lavoro per motivi di salute;
- all’insorgere della nuova incapacità al lavoro, il rapporto di lavoro è durato più di tre mesi.
- Il Consiglio federale stabilisce l’importo dell’indennità e può subordinarne il versamento ad altre condizioni.
Art. 18d Aiuto in capitale
Un aiuto in capitale può essere accordato agli assicurati invalidi idonei all’integrazione, affinché possano intraprendere o sviluppare un’attività lucrativa come lavoratori indipendenti e allo scopo di finanziare gli adeguamenti necessari nell’azienda in seguito all’invalidità. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni ulteriori e precisa le forme di questo aiuto.
IV. …
Art. 19
Art. 20
V. I mezzi ausiliari
Art. 21 Diritto
- L’assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un’attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o seguire una formazione continua oppure a scopo di assuefazione funzionale.L’assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d’integrazione.
- L’assicurato, che, a causa della sua invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale.
- L’assicurazione fornisce i mezzi ausiliari in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato. Se un mezzo ausiliario sostituisce oggetti che l’assicurato dovrebbe acquistare anche senza l’invalidità, l’assicurato è tenuto a partecipare alla spesa.
- Il Consiglio federale può prevedere che l’assicurato possa continuare a utilizzare il mezzo ausiliario fornito a prestito anche quando non sono più adempiute le condizioni poste all’assegnazione.
Art. 21bis Diritto di sostituzione della prestazione
- L’assicurato che ha diritto a un mezzo ausiliario figurante nell’elenco del Consiglio federale può sceglierne un altro che adempie la stessa funzione.
- L’assicurazione assume i costi del mezzo ausiliario scelto, ma solo fino a concorrenza dell’importo che avrebbe versato per il mezzo ausiliario figurante nell’elenco.
- Se i mezzi ausiliari sono acquistati mediante una procedura di aggiudicazione, il Consiglio federale può limitare il diritto di sostituzione ai soli mezzi ausiliari degli offerenti.
Art. 21ter Prestazioni sostitutive
- L’assicurazione può assegnare sussidi di ammortamento all’assicurato che acquista a proprie spese un mezzo ausiliario al quale ha diritto.
- Se al posto di un mezzo ausiliario un assicurato ha bisogno dei servizi di terzi, l’assicurazione può assegnare sussidi a tal fine.
- Se, per esercitare l’attività professionale in un’azienda agricola o artigianale, l’assicurato ha diritto a un mezzo ausiliario costoso che l’assicurazione non potrà recuperare o potrà riutilizzare solo difficilmente, l’assicurazione può accordare invece del mezzo ausiliario un mutuo che si ammortizza automaticamente.
- Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei sussidi di cui ai capoversi 1 e 2, nonché l’importo del mutuo di cui al capoverso 3.
Art. 21quater Acquisizione e rimborso dei mezzi ausiliari
- Ai fini della consegna di mezzi ausiliari finanziati in tutto o in parte dall’assicurazione e per la fornitura di servizi connessi con tali mezzi il Consiglio federale dispone degli strumenti seguenti:
- fissazione di importi forfetari;
- conclusione di convenzioni tariffali con i fornitori di prestazioni quali fornitori di mezzi ausiliari, produttori, grossisti e dettaglianti;
- fissazione degli importi massimi per l’assunzione di costi; e
- procedure di aggiudicazione secondo la legge federale del 16 dicembre 1994sugli acquisti pubblici.
- Il Consiglio federale applica procedure di aggiudicazione ai sensi del capoverso 1 lettera d dopo aver esaminato gli strumenti di cui alle lettere a–c.
VI. Indennità giornaliere
Art. 22 Diritto
- Durante l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione di cui all’articolo 8 capoverso 3 l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera se:
- questi provvedimenti gli impediscono di esercitare un’attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi; o
- presenta, nella sua attività lucrativa, un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 50 per cento.
- Durante la prima formazione professionale l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera se:
- beneficia di prestazioni secondo l’articolo 16; o
- ha partecipato a provvedimenti secondo l’articolo 12 o 14a direttamente necessari per tale formazione.
- L’assicurato che segue una formazione professionale superiore o frequenta una scuola universitaria ha diritto a un’indennità giornaliera soltanto se:
- a causa del danno alla sua salute non è in grado di esercitare parallelamente un’attività lucrativa; o
- a causa del danno alla sua salute la formazione dura notevolmente più a lungo.
- Non hanno diritto a un’indennità giornaliera gli assicurati di cui al capoverso 2 che frequentano una scuola di cultura generale o seguono una formazione professionale di base che si svolge esclusivamente in una scuola.
- I provvedimenti di cui agli articoli 8 capoverso 3 lettera abise 16 capoverso 3 lettera b non danno diritto a un’indennità giornaliera.
Art. 22bis Modalità
- L’indennità giornaliera consiste in un’indennità di base, cui hanno diritto tutti gli assicurati, e in una prestazione per i figli, per gli assicurati con figli.
- L’assicurato ha diritto a una prestazione per ogni figlio che non ha ancora compiuto 18 anni. Per i figli che seguono una formazione il diritto sussiste fino alla conclusione della stessa, ma al più tardi fino al compimento dei 25 anni. Gli affiliati sono equiparati ai figli propri quando l’assicurato ne assume gratuitamente e durevolmente la cura e l’educazione. L’assicurato non ha diritto a una prestazione per i figli per i quali sono già versati assegni legali per i figli o per la formazione.
- L’indennità giornaliera decorre, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l’assicurato ha compiuto 18 anni. Il diritto di cui all’articolo 22 capoverso 2 nasce con l’inizio della formazione, anche se l’assicurato non ha ancora compiuto 18 anni.
- Il diritto si estingue nel momento in cui l’assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 LAVS, ma al più tardi alla fine del mese in cui raggiunge l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS.
- Se l’assicurato riceve una rendita, questa continua a essergli versata al posto delle indennità giornaliere durante l’esecuzione dei provvedimenti di reinserimento secondo l’articolo 14a e dei provvedimenti di reintegrazione di cui all’articolo 8a .
- Se a causa dell’esecuzione di un provvedimento l’assicurato subisce una perdita di guadagno o la soppressione dell’indennità giornaliera di un’altra assicurazione, l’assicurazione gli versa un’indennità giornaliera oltre alla rendita.
- Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono versate le indennità giornaliere:
- per giorni singoli;
- per i periodi d’accertamento e d’attesa;
- per il lavoro a titolo di prova;
- in caso di interruzione dei provvedimenti d’integrazione in seguito a malattia, infortunio o maternità.
Art. 23 Indennità di base
- L’indennità di base ammonta all’80 per cento del reddito lavorativo conseguito dall’assicurato nell’ultimo periodo di attività lucrativa esercitata senza limitazioni dovute a ragioni di salute; tuttavia, non deve superare l’80 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera secondo l’articolo 24 capoverso 1.
1bis. Nel caso dei provvedimenti di reintegrazione di cui all’articolo 8a , l’indennità di base ammonta all’80 per cento del reddito lavorativo conseguito dall’assicurato immediatamente prima dell’inizio del provvedimento; tuttavia non deve superare l’80 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera.
- …
2bis. …
- Per il calcolo del reddito lavorativo di cui ai capoversi 1 e 1bisè determinante il reddito medio sul quale sono riscossi i contributi secondo la LAVS(reddito determinante).
Art. 23bis Prestazione per i figli
La prestazione per i figli ammonta per ogni figlio al 2 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera secondo l’articolo 24 capoverso 1.
Art. 23tera23sexies
Art. 24 Importo massimo e minimo dell’indennità giornaliera
- L’importo massimo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 22 capoverso 1 corrisponde all’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato secondo la LAINF.
- L’indennità giornaliera di cui all’articolo 22 capoverso 1 è ridotta se supera il reddito lavorativo determinante, inclusi gli assegni legali per i figli e per la formazione.
- …
- Se fino al momento dell’integrazione l’assicurato aveva diritto a un’indennità giornaliera secondo la LAINF, l’indennità giornaliera corrisponde almeno a quella versata fino allora dall’assicurazione contro gli infortuni.
- Il Consiglio federale disciplina il computo di un eventuale reddito da attività lucrativa e per certi casi può prevedere riduzioni. Per il calcolo delle indennità giornaliere, l’UFASallestisce tavole vincolanti con importi arrotondati per eccesso.
Art. 24bis Deduzione in caso di assunzione delle spese di vitto e alloggio da parte dell’assicurazione per l’invalidità
Se l’assicurazione per l’invalidità si assume completamente le spese di vitto e alloggio, l’indennità giornaliera subisce una deduzione. Il Consiglio federale determina l’importo della deduzione. In tal ambito differenzia tra assicurati che hanno e assicurati che non hanno un obbligo di mantenimento.
Art. 24ter Importo dell’indennità giornaliera durante la prima formazione professionale
- Per gli assicurati che seguono la prima formazione professionale l’importo mensile dell’indennità giornaliera corrisponde al salario stabilito nel contratto di tirocinio. Il Consiglio federale può stabilire criteri relativi all’importo dell’indennità giornaliera per i casi in cui il salario convenuto non corrisponde alla media cantonale del settore.
- In assenza di un contratto di tirocinio, l’importo mensile dell’indennità giornaliera corrisponde al reddito medio, graduato in funzione dell’età, delle persone in una situazione formativa equivalente. Il Consiglio federale fissa l’importo dell’indennità giornaliera.
- Per gli assicurati che hanno 25 anni compiuti, l’importo mensile dell’indennità giornaliera corrisponde all’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.
Art. 24quater Versamento dell’indennità giornaliera durante la prima formazione professionale
- Durante la prima formazione professionale l’indennità giornaliera è versata al datore di lavoro nella misura in cui questi paga all’assicurato un salario corrispondente. Il Consiglio federale definisce le modalità di versamento dell’indennità giornaliera per i casi in cui non vi è un datore di lavoro. L’importo è versato mensilmente.
- Se l’indennità giornaliera supera l’importo determinante secondo l’articolo 24tercapoverso 1, la differenza è versata all’assicurato.
Art. 24quinquies
Art. 25 Contributi alle assicurazioni sociali
- Sulle indennità giornaliere sono pagati contributi:
- all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;
- all’assicurazione per l’invalidità;
- all’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno;
- se del caso, all’assicurazione contro la disoccupazione.
- La metà dei contributi è a carico dell’assicurato, l’altra metà dell’assicurazione per l’invalidità. L’assicurazione rimborsa inoltre il contributo del datore di lavoro per il personale agricolo secondo l’articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 1952sugli assegni familiari nell’agricoltura.
- Il Consiglio federale può esentare dai contributi determinate categorie di persone e prevedere che non siano pagati contributi sulle indennità giornaliere accordate solo per brevi periodi.
Art. 25bis
Art. 25ter
VII. Diritto d’opzione dell’assicurato, collaborazione, tariffe e tribunali arbitrali
Art. 26 Scelta tra medici, dentisti e farmacisti
- L’assicurato ha libera scelta tra i medici, chiropratici, dentisti e farmacisti che sono autorizzati a esercitare la loro professione sotto la propria responsabilità professionale conformemente alla legge del 23 giugno 2006sulle professioni mediche o che esercitano la loro professione nel settore pubblico sotto la propria responsabilità professionale.
- …
- I medici con diploma federale, autorizzati da un Cantone a gestire una farmacia privata, sono parificati, nei limiti di questa autorizzazione, ai farmacisti designati nel capoverso 1.
- …
Art. 26bis Scelta tra personale sanitario ausiliario, stabilimenti e fornitori di mezzi ausiliari
- L’assicurato ha libera scelta tra il personale sanitario ausiliario, gli stabilimenti e i laboratori, nonché le aziende presenti sul mercato generale del lavoro, che eseguono i provvedimenti d’integrazione, e i fornitori di mezzi ausiliari, in quanto essi soddisfino le prescrizioni cantonali e le esigenze dell’assicurazione.
- Il Consiglio federale, consultati i Cantoni e le organizzazioni interessate, emana le prescrizioni sul riconoscimento degli agenti esecutori indicati nel capoverso 1.
Art. 27 Collaborazione e tariffe
- L’UFAS ha la facoltà di stipulare convenzioni con il corpo medico, le associazioni professionali del settore sanitario, nonché gli stabilimenti e i laboratori che eseguono provvedimenti di accertamento o d’integrazione, al fine di disciplinare la loro collaborazione con gli organi dell’assicurazione e stabilire le tariffe.
- Il Consiglio federale può definire principi affinché le tariffe siano calcolate secondo le regole dell’economia e adeguatamente strutturate; può anche definire principi relativi all’adeguamento delle tariffe. Provvede al coordinamento con gli ordinamenti tariffali delle altre assicurazioni sociali.
- Per i casi non retti da alcuna convenzione, il Consiglio federale può stabilire gli importi massimi delle spese assunte per provvedimenti d’integrazione.
- Le tariffe che fissano punti per le prestazioni o per importi forfettari che si rifanno alle prestazioni devono basarsi su una struttura tariffale uniforme per tutta la Svizzera. Se le parti non si accordano, la struttura tariffale è stabilita dal Consiglio federale.
- Il Consiglio federale può adeguare la struttura tariffale se quest’ultima si rivela inadeguata e le parti non si accordano su una sua revisione.
- Se non è stipulata una convenzione ai sensi del capoverso 1, il DFI, su domanda dell’UFAS o del fornitore di prestazioni, emana una decisione impugnabile concernente la collaborazione e le tariffe.
- Se i fornitori di prestazioni e l’UFAS non si accordano sulla proroga di una convenzione tariffaria esistente, il DFI può prorogarla per un anno. Se entro tale termine non è stipulata una nuova convenzione, il DFI stabilisce le tariffe dopo aver consultato gli interessati.
- Su richiesta, i fornitori di prestazioni, le loro federazioni e l’organizzazione di cui all’articolo 47a LAMalcomunicano gratuitamente al Consiglio federale i dati necessari per adempiere i compiti di cui ai capoversi 3–5. Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.
- In caso di violazione dell’obbligo di comunicare i dati di cui al capoverso 8, il Dipartimento federale dell’interno può prendere sanzioni contro i fornitori di prestazioni interessati, nonché contro le rispettive federazioni e l’organizzazione di cui all’articolo 47a LAMal. Le sanzioni consistono:
- nell’ammonizione;
- nella multa sino a 20 000 franchi.
Art. 27bis Economicità dei provvedimenti sanitari
- Il rimborso può essere rifiutato per le prestazioni eccedenti il limite richiesto dall’interesse dell’assicurato e dallo scopo dei provvedimenti sanitari. L’ufficio AI può esigere dal fornitore di provvedimenti sanitari la restituzione di rimborsi ai sensi della presente legge ottenuti indebitamente.
- Il fornitore di provvedimenti sanitari deve fare usufruire l’ufficio AI di sconti diretti o indiretti che ha ottenuto:
- da un altro fornitore di prestazioni cui ha conferito mandato;
- da persone o enti fornitori di medicamenti o di mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici.
- Se il fornitore di provvedimenti sanitari disattende questo obbligo, l’ufficio AI può esigere la restituzione dello sconto.
Art. 27ter Fatturazione
- Il fornitore di prestazioni deve consegnare all’ufficio AI una fattura dettagliata e comprensibile. Deve pure trasmettergli tutte le indicazioni necessarie per poter verificare il calcolo del rimborso e l’economicità della prestazione. L’assicurato riceve una copia della fattura.
- Per i rimborsi tramite importi forfettari per singolo caso nella fattura vanno indicate le basi di calcolo, in particolare le diagnosi e le procedure.
Art. 27quater Protezione tariffale
I fornitori di prestazioni devono attenersi alle tariffe e ai prezzi stabiliti dalla convenzione o dall’autorità competente; non possono esigere rimborsi superiori per prestazioni previste dalla presente legge.
Art. 27quinquies Tribunale arbitrale cantonale
- Le controversie tra l’assicurazione e i fornitori di prestazioni sono giudicate dai tribunali arbitrali designati dai Cantoni.
- È competente il tribunale arbitrale del luogo in cui il fornitore di prestazioni ha un’installazione permanente o esercita l’attività professionale.
- I Cantoni possono affidare i compiti del tribunale arbitrale al tribunale cantonale delle assicurazioni.
- Il tribunale arbitrale si compone di un presidente neutrale e di una rappresentanza paritetica delle parti interessate. Il tribunale cantonale delle assicurazioni al quale siano affidati i compiti del tribunale arbitrale è completato da una rappresentanza paritetica delle parti interessate.
- Il procedimento dinanzi al tribunale arbitrale è preceduto da una procedura di conciliazione, per quanto la controversia non sia già stata sottoposta a un’istanza di conciliazione prevista per convenzione.
- Le decisioni sono notificate per scritto alle parti con la motivazione e l’indicazione dei rimedi giuridici.
- Per il resto, i Cantoni disciplinano la procedura.
Art. 27sexies** Misure di gestione strategica dei costi
- I fornitori di prestazioni o le loro federazioni e l’UFAS prevedono misure di gestione strategica dei costi nelle convenzioni di cui all’articolo 27 capoverso 1 applicabili in tutta la Svizzera.
- Per ciascun settore rilevante per il tipo di fornitori di prestazioni, le misure prevedono almeno:
- la sorveglianza dell’evoluzione quantitativa delle diverse posizioni previste per le prestazioni;
- la sorveglianza dell’evoluzione dei costi fatturati.
- Le convenzioni prevedono regole per correggere gli aumenti ingiustificati delle quantità o dei costi rispetto al periodo indicato nella convenzione. Indicano inoltre i fattori non influenzabili dai fornitori di prestazioni e dall’assicurazione che possono spiegare un aumento delle quantità e dei costi.
- Il Consiglio federale può definire i settori di cui al capoverso 2.
- Se i fornitori di prestazioni o le loro federazioni e l’UFAS non si accordano sulle misure di gestione strategica dei costi di cui al capoverso 1, queste sono stabilite dal Consiglio federale. Su richiesta, i fornitori di prestazioni e le loro federazioni comunicano gratuitamente al Consiglio federale le informazioni necessarie per stabilire le misure.
- In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al capoverso 5, il DFI può prendere sanzioni contro i fornitori di prestazioni interessati e le loro federazioni. Le sanzioni consistono:
- nell’ammonimento;
- nella multa sino a 20 000 franchi.
- Tutti i fornitori di prestazioni e l’UFAS si attengono alle misure di gestione strategica dei costi convenute secondo il capoverso 1 o stabilite secondo il capoverso 5 per il rispettivo settore.
D. Le rendite
I. Il diritto
Art. 28 Principio
- L’assicurato ha diritto a una rendita se:
- la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili;
- ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e
- al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.
1bis. La rendita secondo il capoverso 1 non è concessa fintantoché non sono esaurite le possibilità d’integrazione secondo l’articolo 8 capoversi 1bise 1ter.
- …
Art. 28a Valutazione del grado d’invalidità
- Per valutare il grado d’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d’invalidità e i fattori di correzione applicabili.
- Il grado d’invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutato, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.
- Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, il grado d’invalidità per questa attività è valutato secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, il grado d’invalidità per questa attività è valutato secondo il capoverso 2.In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti.
Art. 28b Determinazione dell’importo della rendita
- L’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera.
- Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità.
- Se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera.
- Se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali seguenti:| Grado d’invalidità | Quota percentuale |
| --- | --- |
| 49 % | 47,5 % |
| 48 % | 45 % |
| 47 % | 42,5 % |
| 46 % | 40 % |
| 45 % | 37,5 % |
| 44 % | 35 % |
| 43 % | 32,5 % |
| 42 % | 30 % |
| 41 % | 27,5 % |
| 40 % | 25 % |
Art. 29 Inizio del diritto e versamento della rendita
- Il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.
- Il diritto non nasce finché l’assicurato può pretendere un’indennità giornaliera ai sensi dell’articolo 22.
- La rendita è versata dall’inizio del mese in cui nasce il diritto.
- Le rendite corrispondenti a un grado d’invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente (art. 13 LPGA) in Svizzera. Questo presupposto deve essere adempiuto anche dai congiunti per i quali è chiesta una prestazione.
Art. 30 Estinzione del diritto
Il diritto alla rendita si estingue nel momento in cui l’assicurato:
- anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 LAVS, salvo se l’anticipazione è avvenuta dopo la richiesta di prestazioni dell’assicurazione invalidità e prima della concessione di una rendita d’invalidità;
- acquisisce il diritto a una rendita di vecchiaia poiché ha raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS;
- decede.
Art. 31
Art. 32 Prestazione transitoria in caso di incapacità al lavoro
- L’assicurato ha diritto a una prestazione transitoria se:
- nel corso dei tre anni successivi alla riduzione o alla soppressione della rendita presenta una nuova incapacità al lavoro pari ad almeno il 50 per cento;
- l’incapacità al lavoro è durata almeno 30 giorni e continua a sussistere; e
- prima della riduzione o della soppressione della rendita ha partecipato a provvedimenti di reintegrazione di cui all’articolo 8a o la rendita gli è stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell’attività lucrativa o all’aumento del grado d’occupazione.
- Il diritto alla prestazione transitoria nasce all’inizio del mese in cui le condizioni di cui al capoverso 1 sono soddisfatte.
- Il diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l’ufficio AI decide in merito al grado d’invalidità (art. 34).
Art. 33 Importo della prestazione transitoria
- La prestazione transitoria di cui all’articolo 32 corrisponde:
- alla differenza fra la rendita corrente e la rendita che l’assicurato riceverebbe se non fosse stata ridotta;
- alla rendita che l’assicurato riceverebbe se non fosse stata soppressa.
- Se l’assicurato ha diritto a una rendita completiva per i figli, questa è inclusa nel calcolo secondo il capoverso 1.
Art. 34 Riesame del grado d’invalidità e adeguamento della rendita
- L’ufficio AI che accorda la prestazione transitoria di cui all’articolo 32 dispone parallelamente il riesame del grado d’invalidità.
- Il primo giorno del mese successivo a quello in cui l’ufficio AI pronuncia la propria decisione in merito al grado d’invalidità dell’assicurato:
- nasce il diritto a una rendita, in deroga all’articolo 28 capoverso 1 lettera b, a condizione che il grado d’invalidità raggiunga nuovamente il livello che dà diritto alla rendita;
- la rendita corrente è aumentata, ridotta o soppressa per il futuro, se il grado d’invalidità subisce una notevole modificazione.
Art. 35 Rendite completive per i figli
- Le persone legittimate alla rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.
- …
- I figli elettivi affiliati soltanto dopo l’insorgere dell’invalidità non danno diritto alla rendita completiva salvo qualora si tratti di figli dell’altro coniuge.
- La rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all’articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate.
II. Le rendite ordinarie
Art. 36 Beneficiari e calcolo
- Hanno diritto a una rendita ordinaria gli assicurati che, all’insorgere dell’invalidità, hanno pagato i contributi per almeno tre anni.
- Le disposizioni della LAVSsi applicano per analogia al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive.
- …
- Le quote pagate all’AVS prima dell’entrata in vigore della presente legge sono computate.
Art. 37 Importo delle rendite d’invalidità
- L’importo delle rendite d’invalidità corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia dell’AVS.
1bis. Se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita, per la riduzione delle due rendite l’articolo 35 della LAVSsi applica per analogia.
- Se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora compiuto i 25 anni al momento dell’insorgenza dell’invalidità, la sua rendita d’invalidità e le eventuali rendite completive ammontano ad almeno il 1331/
3per cento dell’importo minimo della corrispondente rendita completa.
Art. 38 Importo delle rendite per i figli
- La rendita per i figli ammonta al 40 per cento della rendita d’invalidità che corrisponde al reddito medio annuo determinante.Se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per figli, le due rendite per figli vanno ridotte qualora la loro somma superi il 60 per cento della rendita massima d’invalidità. L’articolo 35 della LAVSsi applica per analogia al calcolo della riduzione.
- Sono applicabili le regole valide per il calcolo delle corrispondenti rendite d’invalidità.
Art. 38bis Diminuzione in caso di soprassicurazione
- In deroga all’articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA, le rendite per figli sono ridotte nella misura in cui insieme con le rendite del padre o della madre superino il 90 per cento del reddito annuo medio determinante per il calcolo di queste ultime.
- Il Consiglio federale stabilisce tuttavia un importo minimo.
- …
III. Le rendite straordinarie
Art. 39 Beneficiari
- Il diritto dei cittadini svizzeri alle rendite straordinarie è disciplinato dalla LAVS.
- …
- Anche gli stranieri e gli apolidi invalidi, che da bambini hanno adempiuto le condizioni stabilite nell’articolo 9 capoverso 3, hanno diritto a una rendita straordinaria.
Art. 40 Importo delle rendite
- Le rendite straordinarie sono pari all’importo minimo delle rendite ordinarie complete corrispondenti, riservati i capoversi 2 e 3.
- In deroga all’articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA, le rendite straordinarie per figli sono ridotte alle stesse condizioni e nella stessa misura delle rendite straordinarie dell’AVS.
- Le rendite straordinarie versate alle persone divenute invalide anteriormente al 1° dicembre dell’anno seguente a quello in cui hanno compiuto i 20 anni, sono pari al 133 e1/
3per cento dell’importo minimo delle corrispondenti rendite ordinarie complete.
IV. …
Art. 41
E. L’assegno per grandi invalidi
Art. 42 Diritto
- L’assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l’articolo 42bis.
- Si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve.
- È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita.Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l’articolo 42biscapoverso 5.
- L’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l’assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l’articolo 42biscapoverso 3.
4bis. Il diritto all’assegno per grandi invalidi si estingue al più tardi alla fine del mese:
- che precede quello in cui l’assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 LAVS; o
- in cui l’assicurato raggiunge l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS.
- In caso di soggiorno in un’istituzione per l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione di cui all’articolo 8 capoverso 3, l’assicurato non ha più diritto all’assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di assegni per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un’istituzione se l’assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi.
- Il Consiglio federale disciplina l’assunzione, in termini proporzionali, di un contributo all’assegno per grandi invalidi dell’assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia imputabile solo parzialmente a un infortunio.
Art. 42bis Condizioni particolari per i minorenni
- I cittadini svizzeri minorenni senza domicilio (art. 13 cpv. 1 LPGA) in Svizzera sono equiparati agli assicurati riguardo all’assegno per grandi invalidi purché abbiano la loro dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) in Svizzera.
- Gli stranieri minorenni hanno parimenti diritto a un assegno per grandi invalidi purché adempiano le condizioni di cui all’articolo 9 capoverso 3.
- Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto il primo anno di età, il diritto nasce dal momento in cui si possa prevedere che vi sarà una grande invalidità durante più di 12 mesi.
- I minorenni hanno diritto a un assegno per grandi invalidi solo per i giorni in cui non soggiornano in un istituto. In deroga all’articolo 67 capoverso 2 LPGA, i minorenni che soggiornano in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione sociale hanno diritto a un assegno per grandi invalidi per ogni mese civile intero, purché ogni 30 giorni lo stabilimento attesti che la presenza regolare dei genitori o di un genitore nello stabilimento sia necessaria ed effettiva.
- I minorenni non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se necessitano soltanto di essere accompagnati nell’organizzazione della realtà quotidiana.
Art. 42ter Importo
- Il grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l’importo dell’assegno per grandi invalidi. L’assegno per grandi invalidi è versato individualmente e deve agevolare la libertà di scelta negli ambiti principali della vita. L’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all’80 per cento, in caso di grande invalidità di grado medio al 50 per cento e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. L’assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo giornaliero.
- L’assegno per gli assicurati grandi invalidi che soggiornano in un istituto ammonta a un quarto degli importi di cui al capoverso 1. Sono fatti salvi gli articoli 42 capoverso 5 e 42biscapoverso 4.
- L’assegno per minorenni grandi invalidi che necessitano inoltre di un’assistenza intensiva è aumentato di un supplemento per cure intensive; il supplemento non è accordato in caso di soggiorno in un istituto. Il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all’invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 100 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 70 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Ebis. Il contributo per l’assistenza
Art. 42quater Diritto
- Hanno diritto al contributo per l’assistenza gli assicurati che:
- percepiscono un assegno per grandi invalidi dell’AI secondo l’articolo 42 capoversi 1–4;
- vivono a casa propria; e
- sono maggiorenni.
- ** Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per cui le persone con una capacità limitata di esercitare i diritti civili non hanno diritto al contributo per l’assistenza.
- ** Stabilisce le condizioni alle quali i minorenni hanno diritto al contributo per l’assistenza.
Art. 42quinquies Prestazioni d’aiuto coperte
L’assicurazione versa il contributo per l’assistenza a copertura delle prestazioni d’aiuto di cui l’assicurato ha bisogno e che gli sono fornite regolarmente da una persona fisica (assistente):
- assunta dall’assicurato o dal suo rappresentante legale con un contratto di lavoro; e
- che non sia il coniuge, il partner registrato, la persona con cui convive di fatto o un parente in linea retta.
Art. 42sexies Entità del diritto
- Il calcolo del contributo per l’assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d’aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti:
- l’assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42–42ter, ad eccezione del supplemento per cure intensive di cui all’articolo 42tercapoverso 3;
- i sussidi per i servizi di terzi ai quali l’assicurato ricorre al posto di un mezzo ausiliario secondo l’articolo 21tercapoverso 2;
- il contributo alle cure versato dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nell’ambito delle cure di base secondo l’articolo 25a LAMal.
- Nel calcolo del contributo per l’assistenza il tempo trascorso in uno stabilimento ospedaliero o semiospedaliero è dedotto dal tempo necessario per fornire le prestazioni d’aiuto.
- In deroga all’articolo 64 capoversi 1 e 2 LPGA, l’assicurazione per l’invalidità non accorda alcun contributo per l’assistenza per le prestazioni d’aiuto coperte dal contributo alle cure secondo l’articolo 25a LAMal.
- Il Consiglio federale stabilisce:
- gli ambiti e il numero minimo e massimo di ore per cui è versato il contributo per l’assistenza;
- gli importi forfettari, per unità di tempo, accordati per le prestazioni d’aiuto coperte dal contributo per l’assistenza;
- i casi in cui, in base agli obblighi che derivano dal contratto di lavoro secondo il CO, il contributo per l’assistenza è versato, senza che le prestazioni d’aiuto siano state effettivamente fornite da un assistente.
Art. 42septies Inizio ed estinzione del diritto
- In deroga all’articolo 24 LPGAil diritto al contributo per l’assistenza nasce al più presto nel momento in cui l’assicurato rivendica tale diritto.
- L’assicurato ha diritto al contributo per l’assistenza per le prestazioni d’aiuto di cui dà comunicazione entro 12 mesi dalla fornitura.
- Il diritto si estingue nel momento in cui l’assicurato:
- non adempie più le condizioni di cui all’articolo 42quater;
- anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 LAVSo raggiunge l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS; o
- decede.
Art. 42octies Riduzione o rifiuto del contributo per l’assistenza
Il contributo per l’assistenza può essere ridotto o rifiutato all’assicurato che non adempie i propri obblighi legali nei confronti dell’assistente o dell’assicurazione. Prima di ridurre o rifiutare il contributo, l’assicurazione deve inviare all’assicurato una diffida scritta e avvertirlo delle conseguenze giuridiche.
F. Il concorso di prestazioni
Art. 43 Prestazioni dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
- Le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i superstiti dell’AVS e dell’assicurazione per l’invalidità, beneficiano di una rendita intera d’invalidità. È versata loro soltanto la rendita più elevata.
- Se le condizioni d’assegnazione di una indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità sono adempiute o se questa assicurazione si assume, prevalentemente o completamente, le spese di vitto e alloggio durante l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione, l’assicurato non ha nessun diritto a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità. Il Consiglio federale può prevedere deroghe e emanare disposizioni per la sostituzione dell’indennità giornaliera con una rendita.
- Il Consiglio federale emana disposizioni al fine di evitare che un cumulo di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità con altre prestazioni di questa assicurazione o di quella per la vecchiaia e i superstiti conduca a un sovrindennizzo.
Art. 44 Relazione con l’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione militare
Il Consiglio federale stabilisce se e in quale misura gli assicurati aventi diritto a una rendita dell’assicurazione contro gli infortuni, all’indennità giornaliera oppure a una rendita dell’assicurazione militare hanno diritto a un’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità.
Art. 45
Art. 45bis
G. Disposizioni diverse
Art. 46
Art. 47 Pagamento delle indennità giornaliere e delle rendite
- In deroga all’articolo 19 capoverso 3 LPGA, le rendite possono continuare a essere concesse durante l’esecuzione di provvedimenti di accertamento e d’integrazione nonché di provvedimenti di reintegrazione secondo l’articolo 8a .
1bis. Le rendite sono concesse:
- fino alla decisione dell’ufficio AI secondo l’articolo 17 LPGA, se l’assicurato partecipa a provvedimenti di reintegrazione secondo l’articolo 8a ;
- al massimo fino alla fine del terzo mese civile completo che segue l’inizio dei provvedimenti, nel caso di altri provvedimenti d’integrazione.
1ter. Oltre alla rendita l’assicurato riceve un’indennità giornaliera. Durante l’esecuzione di provvedimenti di accertamento e d’integrazione, quest’ultima è tuttavia ridotta di un trentesimo dell’importo della rendita, per la durata del periodo in cui sussiste il doppio diritto.
- Se una rendita sostituisce l’indennità giornaliera, in deroga all’articolo 19 capoverso 3 LPGA la rendita è versata senza riduzioni anche per il mese in cui termina il diritto all’indennità giornaliera. Per contro, in questo mese l’indennità giornaliera è ridotta di un trentesimo dell’importo della rendita.
- Le rendite il cui importo non supera il 20 per cento della rendita minima completa sono versate, in deroga all’articolo 19 capoversi 1 e 3 LPGA, una volta all’anno. L’avente diritto può chiedere il versamento mensile.
Art. 47a Pagamento dell’assegno per grandi invalidi per i minorenni
Per i minorenni, il pagamento dell’assegno per grandi invalidi avviene, in deroga all’articolo 19 capoverso 3 LPGA, a posteriori dietro presentazione di una fattura.
Art. 48 Ricupero di prestazioni arretrate
- Se l’assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi, a provvedimenti sanitari o a mezzi ausiliari più di 12 mesi dopo la nascita di tale diritto, la prestazione gli è dovuta, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta.
- La prestazione arretrata è corrisposta per un periodo più lungo se l’assicurato:
- non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni; e
- fa valere il suo diritto entro 12 mesi dal momento in cui è venuto a conoscenza di tali fatti.
Art. 49 Esecuzione dei provvedimenti d’integrazione
La decisione in merito all’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione (art. 28 cpv. 1 lett. a) è presa il più tardi 12 mesi dopo che è stata fatta valere la pretesa alla prestazione secondo l’articolo 29 capoverso 1 LPGA.
Art. 50 Esecuzione forzata e compensazione
- Il diritto alla rendita non sottostà all’esecuzione forzata.
- Per la compensazione è applicabile per analogia l’articolo 20 capoverso 2 LAVS.
Art. 51 Spese di viaggio
- Le spese di viaggio in territorio svizzero, indispensabili per eseguire i provvedimenti di integrazione, sono rimborsate all’assicurato.
- Eccezionalmente, l’assicurazione può accordare un contributo per le spese di viaggio all’estero. Il Consiglio federale disciplina i particolari.
Art. 52
Capitolo 4: L’organizzazione
Art. 53 Principio
- L’assicurazione è applicata dagli uffici AI in collaborazione con gli organi dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e sotto la vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA).
- Il Consiglio federale può delegare all’UFAS compiti d’esecuzione nei settori:
a. della consegna di mezzi ausiliari secondo l’articolo 21quater;
abis. …
b. delle analisi scientifiche secondo l’articolo 68;
c. dell’informazione nazionale sulle prestazioni dell’assicurazione secondo l’articolo 68ter;
d. dei progetti pilota secondo l’articolo 68quater;
e. del promovimento dell’aiuto agli invalidisecondo gli articoli 74 e 75.
A. Gli uffici AI
Art. 54 Uffici AI cantonali
- La Confederazione provvede all’istituzione di uffici AI cantonali. A tale scopo conclude convenzioni con i Cantoni.
- I Cantoni istituiscono il loro ufficio AI sotto forma di istituto cantonale di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Più Cantoni possono concludere insieme una convenzione per istituire un ufficio AI comune o per delegare a un altro ufficio AI alcuni dei compiti di cui all’articolo 57. Gli atti legislativi cantonali o le convenzioni intercantonali disciplinano in particolare l’organizzazione interna degli uffici AI.
- Se in un Cantone non si riesce a concludere una convenzione sull’istituzione dell’ufficio AI, il Consiglio federale può istituire l’ufficio AI cantonale sotto forma di istituto di diritto pubblico federale dotato di personalità giuridica.
3bis. Se l’ufficio AI cantonale fa parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali (art. 61 cpv. 1bisLAVS) e non è dotato di personalità giuridica, l’istituto cantonale delle assicurazioni sociali garantisce che l’UFAS possa esercitare senza restrizioni la vigilanza di cui all’articolo 64a e che venga effettuato il rimborso delle spese di cui all’articolo 67.
- La delega di compiti previsti dal diritto cantonale a un ufficio AI cantonale sottostà all’approvazione del DFI. L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri.
- I Cantoni possono delegare compiti previsti dal diritto federale a un ufficio AI cantonale. La delega sottostà all’approvazione del DFI; può essere vincolata a condizioni e oneri.
- I Cantoni possono delegare compiti degli uffici AI cantonali di cui all’articolo 57 capoverso 1, inclusa la competenza di emanare decisioni, alle istituzioni pubbliche di cui all’articolo 68biscapoverso 1. La delega sottostà all’approvazione del DFI; può essere vincolata a condizioni e oneri.
Art. 54a Servizi medici regionali
- Gli uffici AI istituiscono servizi medici regionali interdisciplinari. Il Consiglio federale stabilisce le regioni dopo aver consultato i Cantoni.
- I servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni.
- I servizi medici regionali stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato, determinante per l’AI secondo l’articolo 6 LPGA, di esercitare un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile o di svolgere le mansioni consuete.
- I servizi medici regionali sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nel caso specifico.
Art. 55 Competenza
- Per principio, l’ufficio AI competente è quello del Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della richiesta delle prestazioni. Il Consiglio federale stabilisce la competenza nei casi speciali.
- Il Consiglio federale può emanare prescrizioni nell’ambito della composizione delle controversie riguardo alla competenza territoriale e derogare in tale contesto all’articolo 35 LPGA.
Art. 56 Ufficio AI della Confederazione
Il Consiglio federale istituisce un ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero.
Art. 57 Compiti
- Gli uffici AI hanno in particolare i compiti seguenti:
- provvedere alla consulenza finalizzata all’integrazione;
- provvedere al rilevamento tempestivo;
- determinare, attuare e sorvegliare i provvedimenti di intervento tempestivo, compresi la consulenza e l’accompagnamento necessari;
- accertare le condizioni assicurative;
- accertare le possibilità di integrazione dell’assicurato in funzione delle sue risorse, con il coinvolgimento degli attori di rilievo nel caso specifico;
- determinare i provvedimenti d’integrazione con il coinvolgimento degli attori di rilievo nel caso specifico, attuare e sorvegliare tali provvedimenti, offrire all’assicurato e al suo datore di lavoro la consulenza e l’accompagnamento necessari durante l’integrazione e l’esame del diritto alla rendita nonché valutare la ripetizione di un provvedimento d’integrazione e adeguare l’obiettivo d’integrazione in caso di abbandono del provvedimento, in particolare per gli assicurati giovani;
- offrire consulenza e accompagnamento all’assicurato e al suo datore di lavoro dopo la conclusione dei provvedimenti d’integrazione o la soppressione di una rendita;
- offrire consulenza e accompagnamento ai beneficiari di una rendita con un potenziale d’integrazione a partire dalla concessione della rendita;
- valutare il grado d’invalidità, la grande invalidità e le prestazioni d’aiuto di cui l’assicurato ha bisogno;
- emanare le decisioni sulle prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità;
- informare il pubblico;
- coordinare i provvedimenti sanitari con l’assicuratore malattia e l’assicuratore infortuni;
- controllare le fatture relative ai provvedimenti sanitari;
- tenere e pubblicare un elenco contenente in particolare dati concernenti i periti e i centri peritali incaricati, strutturato in base ai settori di specializzazione, al numero di casi esaminati annualmente e al numero di attestati di incapacità al lavoro rilasciati.
- Il Consiglio federale può affidare agli uffici AI ulteriori compiti. Può emanare direttive applicabili all’elenco di cui al capoverso 1 lettera n e prevedere l’iscrizione di altri dati.
- Fino all’emanazione di una decisione, gli uffici AI stabiliscono quali accertamenti sono determinanti e necessari.
Art. 57a Preavviso
- L’ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata, nonché la decisione prevista in merito alla sospensione cautelare delle prestazioni.L’assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all’articolo 42 LPGA.
- Se la decisione prevista concerne l’obbligo di prestazione di un altro assicuratore, l’ufficio AI sente quest’altro assicuratore prima di emanare la decisione.
- Le parti possono presentare le loro obiezioni in merito al preavviso entro 30 giorni.
Art. 58 Assegnazione di prestazioni senza decisione
Il Consiglio federale può ordinare che, in deroga all’articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata di cui all’articolo 51 LPGA sia applicabile anche per determinate prestazioni rilevanti.
Art. 59 Organizzazione e procedura
- Gli uffici AI si organizzano in modo da garantire che i compiti elencati nell’articolo 57 siano eseguiti con professionalità ed efficienza nel rispetto delle prescrizioni legali e delle istruzioni della Confederazione.
- …
2bis. …
- Gli uffici AI possono far capo a specialisti dell’aiuto privato agli invalidi, ad esperti, a centri d’osservazione medica e professionale, a servizi specializzati nell’integrazione degli stranieri, a servizi d’interpretariato interculturale, nonché a servizi di altre istituzioni preposte alle assicurazioni sociali.
- Gli uffici AI possono concludere con altri assicuratori e con gli organi dell’aiuto sociale pubblico convenzioni relative alla possibilità di far capo ai servizi medici regionali.
- Per lottare contro la riscossione indebita delle prestazioni gli uffici AI possono far capo a specialisti.
- Nell’erogare le loro prestazioni, gli uffici AI tengono conto delle peculiarità linguistiche, sociali e culturali degli assicurati, senza che per questi ultimi ne derivi il diritto a una prestazione particolare.
Art. 59a Responsabilità
Le pretese di risarcimento di cui all’articolo 78 LPGAdevono essere fatte valere presso l’ufficio AI; quest’ultimo statuisce mediante decisione.
Art. 59b Revisione dei conti
La gestione contabile degli uffici AI è verificata, nell’ambito della revisione delle casse di compensazione competenti per gli uffici AI secondo l’articolo 68 capoverso 1 LAVS, da uffici di revisione esterni indipendenti, specializzati e riconosciuti dall’UFAS. Quest’ultimo può procedere direttamente alle necessarie revisioni complementari o farle effettuare dall’Ufficio centrale di compensazione o da un ufficio di revisione esterno.
B. Le casse di compensazione
Art. 60 Compiti
- I compiti delle casse di compensazione sono in particolare i seguenti:
- collaborare all’accertamento dei presupposti assicurativi;
- calcolare l’importo delle rendite, delle indennità giornaliere e degli assegni per spese di custodia e d’assistenza;
- versare le rendite, le indennità giornaliere, gli assegni per spese di custodia e d’assistenza e, per quanto riguarda gli assicurati maggiorenni, gli assegni per grandi invalidi.
- Per altro, l’articolo 63 della LAVSsi applica per analogia.
- Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla composizione delle controversie in materia di competenza territoriale e derogare all’articolo 35 LPGA.
Art. 61 Collaborazione
Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra gli uffici AI e gli organi dell’AVS.…
Art. 62e63
C. La vigilanza della Confederazione
Art. 64 Principio
- La Confederazione sorveglia l’esecuzione della presente legge da parte degli uffici AI e provvede a un’applicazione uniforme. Gli articoli 72, 72a e 72b LAVSsono applicabili per analogia.
- Per la vigilanza sugli organi dell’AVS nell’esecuzione della presente legge, le prescrizioni della LAVS si applicano per analogia.
Art. 64a Vigilanza da parte dell’UFAS
- L’UFAS esercita la vigilanza materiale sugli uffici AI e sui servizi medici regionali. Esso adempie in particolare i seguenti compiti:
- controllare ogni anno l’adempimento da parte degli uffici AI dei compiti di cui all’articolo 57 e l’adempimento da parte dei servizi medici regionali dei compiti secondo l’articolo 54a ;
- impartire agli uffici AI istruzioni generali e istruzioni riguardanti singoli casi;
- impartire ai servizi medici regionali istruzioni generali in materia sanitaria.
- L’UFAS esercita la vigilanza amministrativa sugli uffici AI, inclusi i servizi medici regionali. Stabilisce in particolare criteri per garantire l’efficacia, la qualità e l’uniformità dell’adempimento dei compiti di cui agli articoli 57 e 54a e controlla il rispetto di questi criteri.
Art. 65 Commissione federale dell’AVS/AI
La Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità tratta, nei limiti dell’articolo 73 della LAVS, anche le questioni fondamentali dell’assicurazione per l’invalidità. Essa comprende anche rappresentanti degli andicappati e dell’aiuto agli invalidi.
D. Disposizioni varie
Art. 66 Disposizioni applicabili della LAVS
- Per quanto la presente legge non vi deroghi, sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVSconcernenti:
- i sistemi d’informazione (art. 49a , 49b e 72a cpv. 2 lett. b LAVS);
- i registri (art. 49c –49e LAVS);
- il trattamento di dati personali (art. 49f LAVS);
- l’utilizzazione sistematica del numero AVS (art. 50c e 153b –153i LAVS);
- i datori di lavoro (art. 51 e 52 LAVS);
- le casse di compensazione (art. 53–70 LAVS);
- l’Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS);
- il rimborso e l’assunzione delle spese (art. 95 LAVS).
- La responsabilità per danni è retta dall’articolo 78 LPGAe, per analogia, dagli articoli 52, 70 e 71a LAVS.
Art. 66a Comunicazione di dati
- Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge oppure di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’obbligo del segreto di cui all’articolo 33 LPGA:
- alle autorità fiscali, qualora si riferiscano al versamento di rendite AI e tali autorità ne necessitino per l’applicazione delle leggi in materia fiscale;
- alle autorità preposte all’esecuzione della legge federale del 12 giugno 1959sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, secondo l’articolo 24 di detta legge;
- al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015sulle attività informative;
cbis. ai medici curanti, nella misura in cui le informazioni e la documentazione servono a stabilire i provvedimenti d’integrazione adeguati per l’interessato; in singoli casi, lo scambio di dati può avvenire oralmente;
d. all’Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS), qualora siano necessari dati medici per la registrazione e il trattamento di richieste di prestazioni e per la trasmissione di queste ultime all’estero in virtù di convenzioni internazionali.
- Per il resto è applicabile per analogia l’articolo 50a LAVS, incluse le deroghe alla LPGA.
- L’assicurazione per l’invalidità mette a disposizione dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, in forma anonimizzata, i dati personali necessari per analizzare il rischio d’infortuni delle persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF.
Art. 66b Accesso ai sistemi d’informazione
- L’Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS) tiene un registro dei beneficiari di prestazioni in natura nonché un elenco dei conti relativi a tali prestazioni. Il registro e l’elenco servono a indennizzare i costi di tali prestazioni.
1bis. Il Fondo di compensazione AI indennizza all’Ufficio centrale di compensazione i costi della gestione e dello sviluppo del registro e dell’elenco.
- Gli uffici dell’AI, le casse di compensazione e l’ufficio federale competente possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro e all’elenco summenzionati, per i dati necessari all’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla legge sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
2bis. L’Ufficio centrale di compensazione gestisce un sistema d’informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali. Il sistema d’informazione consente agli uffici AI e alle casse di compensazione competenti di registrare e trattare le richieste di prestazioni.
2ter. Gli uffici AI e le casse di compensazione possono, mediante procedura di richiamo, accedere al sistema d’informazione per i dati necessari all’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge, dalla LAVS e da convenzioni internazionali.
- Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da raccogliere e i termini di conservazione, l’accesso ai dati, la collaborazione fra utenti nonché la sicurezza dei dati.
Art. 66c Capacità di condurre un veicolo a motore
- Se ha dubbi quanto alla capacità fisica o psichica dell’assicurato di condurre con sicurezza un veicolo a motore o un natante o di esercitare con sicurezza un servizio nautico a bordo di un natante, l’ufficio AI può comunicare all’autorità cantonale competente l’identità dell’assicurato (art. 22 della LF del 19 dic. 1958sulla circolazione stradale e art. 17b cpv. 4 della LF del 3 ott. 1975sulla navigazione interna).
- L’ufficio AI informa l’assicurato di tale comunicazione.
- In singoli casi, l’ufficio AI consegna su richiesta all’autorità cantonale la documentazione pertinente.
Art. 67 Rimborso delle spese
- L’assicurazione rimborsa le seguenti spese:
- le spese d’esercizio causate agli uffici AI, inclusi i servizi medici regionali, dall’esecuzione della presente legge, nell’ambito di una gestione razionale; le spese possono essere rimborsate in funzione delle prestazioni fornite e dei risultati ottenuti;
- le spese dell’UFAS per i compiti d’esecuzione che gli sono delegati dal Consiglio federale secondo l’articolo 53 e per i compiti di vigilanza.
1bis. Il Consiglio federale può prevedere che l’assicurazione rimborsi le spese per la tenuta dell’elenco dei medicamenti di cui all’articolo 14tercapoverso 5.
- Il DFI determina le spese computabili dell’UFAS.
Art. 68 Analisi scientifiche e informazione, rimborso delle spese
- La Confederazione svolge o fa effettuare analisi scientifiche sull’attuazione della presente legge per:
- sorvegliarne e valutarne l’applicazione;
- migliorarne l’esecuzione;
- promuoverne l’efficacia,
- proporre adeguamenti legislativi.
- L’assicurazione rimborsa alla Confederazione le spese derivanti dall’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1.
Art. 68bis Forme di collaborazione interistituzionale
- Al fine di agevolare, per gli assicurati che sono stati oggetto di una comunicazione in vista del rilevamento tempestivo o che hanno presentato una domanda di prestazioni presso un ufficio AI e la cui capacità al guadagno è sottoposta ad accertamento, l’accesso ai provvedimenti d’integrazione appropriati previsti dall’assicurazione per l’invalidità, dall’assicurazione contro la disoccupazione o dai Cantoni, gli uffici AI collaborano strettamente con:
- gli assicuratori e gli organi d’esecuzione delle assicurazioni sociali;
- le imprese di assicurazione che sottostanno alla LSA;
- gli istituti della previdenza professionale che sottostanno alla legge del 17 dicembre 1993sul libero passaggio;
- gli organi d’esecuzione cantonali competenti per la promozione dell’integrazione professionale;
- gli organi d’esecuzione delle leggi cantonali in materia di aiuto sociale;
ebis. gli organi d’esecuzione pubblici e privati della legislazione sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione;
f. altre istituzioni pubbliche e private importanti per l’integrazione degli assicurati.
1bis. L’assicurazione per l’invalidità collabora con gli organi cantonali preposti al sostegno dell’integrazione professionale dei giovani. Può partecipare anche al finanziamento degli organi cantonali preposti al coordinamento delle misure di sostegno se:
a. tali organi assistono giovani che presentano problematiche multiple; e
b. la collaborazione tra tali organi e l’ufficio AI come pure la partecipazione finanziaria dell’assicurazione per l’invalidità sono disciplinate in una convenzione.
1ter. Nel caso di minorenni a partire da 13 anni compiuti e di giovani adulti fino al compimento dei 25 anni che sono minacciati da un’invalidità e hanno presentato una domanda di prestazioni all’assicurazione per l’invalidità, gli uffici AI possono partecipare ai costi dei provvedimenti volti a preparare a una prima formazione professionale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1, se è stata conclusa una convenzione con gli organi cantonali competenti di cui al capoverso 1 lettera d.
1quater. L’assicurazione per l’invalidità assume al massimo un terzo delle spese di cui al capoverso 1bisper ogni Cantone e dei costi di cui al capoverso 1terper ogni provvedimento. Il Consiglio federale può stabilire limiti massimi per i contributi e subordinarne il versamento ad altre condizioni o ad oneri. Può delegare all’UFAS la competenza di stabilire i requisiti minimi per le convenzioni.
- Gli uffici AI, gli assicuratori e gli organi d’esecuzione delle assicurazioni sociali sono svincolati reciprocamente dall’obbligo del segreto (art. 33 LPGA), a condizione che:
- una base legale formale svincoli da questo obbligo gli assicuratori e gli organi d’esecuzione delle assicurazioni sociali;
- nessun interesse privato preponderante vi si opponga; e
- le informazioni e la documentazione servano per:
1. determinare i provvedimenti d’integrazione adeguati per la persona interessata, o
2. chiarire le pretese della persona interessata nei confronti delle assicurazioni sociali.
- L’obbligo del segreto per gli uffici AI decade, alle condizioni di cui al capoverso 2 lettere b e c, anche nei confronti delle istituzioni e degli organi d’esecuzione cantonali di cui ai capoversi 1 lettere b–f e 1bis, purché una base legale formale svincoli tali istituzioni e organi da questo obbligo ed essi accordino la reciprocità agli uffici AI.
- In deroga all’articolo 32 LPGA e all’articolo 50a capoverso 1 LAVS, lo scambio di dati secondo i capoversi 2 e 3 può avvenire anche oralmente secondo i casi. La persona interessata dev’essere successivamente informata dello scambio di dati e del loro contenuto.
- Se emana una decisione che rientra nel settore di prestazioni di un’istituzione o di un organo d’esecuzione cantonale di cui ai capoversi 1 lettere b–f e 1bis, l’ufficio AI è tenuto a fornirne loro una copia.
Art. 68ter Informazione nazionale sulle prestazioni dell’assicurazione
- La Confederazione provvede a un’informazione generale a livello nazionale sulle prestazioni dell’assicurazione. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni sulle modalità dell’informazione.
- L’assicurazione rimborsa alla Confederazione le spese derivanti dall’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1.
Art. 68quater Progetti pilota
- Ai fini dell’integrazione, l’UFAS può autorizzare progetti pilota di durata limitata che possono derogarealle disposizioni della presente legge. Sente dapprima la Commissione federale dell’AVS/AI.
- L’UFAS può protrarre per quattro anni al massimo l’autorizzazione per progetti pilota che hanno dato buoni risultati.
- Il finanziamento può avvenire mediante fondi dell’assicurazione.
Art. 68quinquies Responsabilità per danni presso le imprese
- Se l’assicurato cagiona un danno all’impresa durante un provvedimento secondo l’articolo 7d , 14a , 15, 16, 17 o 18a della presente legge o durante un accertamento ai sensi dell’articolo 43 LPGAe l’impresa può far valere il diritto al risarcimento del danno in applicazione, per analogia, dell’articolo 321e CO, l’assicurazione per l’invalidità risponde del danno.
- Se l’assicurato cagiona un danno a terzi durante un provvedimento secondo l’articolo 7d , 14a , 15, 16, 17 o 18a della presente legge o durante un accertamento ai sensi dell’articolo 43 LPGA, l’impresa risponde del danno così come risponde del comportamento dei suoi lavoratori.Essa può esercitare il regresso contro l’assicurazione per l’invalidità, sempre che l’assicurato sia tenuto a risarcire il danno in applicazione, per analogia, dell’articolo 321e CO.
- L’assicurazione per l’invalidità può esercitare il regresso contro l’assicurato per gli indennizzi versati secondo i capoversi 1 e 2, se l’assicurato ha cagionato il danno intenzionalmente o per grave negligenza.
- L’assicurato non può essere convenuto direttamente in giudizio dalla persona lesa.
- L’ufficio AI competente si pronuncia mediante decisione:
- sulle pretese dell’impresa;
- sul regresso dell’assicurazione contro l’assicurato.
Art. 68sexies Convenzioni di collaborazione
- Il Consiglio federale può concludere convenzioni di collaborazione con le associazioni mantello del mondo del lavoro al fine di rafforzare l’integrazione, la reintegrazione e la permanenza dei disabili nel mercato del lavoro primario. Può delegare al DFI la competenza di concludere tali convenzioni.
- Le convenzioni di collaborazione stabiliscono i provvedimenti che le associazioni mantello e i loro membri eseguono per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al capoverso 1. L’assicurazione per l’invalidità può partecipare finanziariamente all’esecuzione dei provvedimenti.
Art. 68septies Indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione
A partire dalla 91aindennità giornaliera l’assicurazione per l’invalidità assume le spese per le indennità giornaliere, compresi tutti i contributi alle assicurazioni sociali e le spese per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, per le persone di cui all’articolo 27 capoverso 5 della legge del 25 giugno 1982sull’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 68octies Locali
- Su incarico del Consiglio federale, il Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità può acquistare, costruire o vendere locali per gli organi d’esecuzione dell’assicurazione per l’invalidità, se a lungo termine ne risultano risparmi per l’assicurazione per l’invalidità.
- Il Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità dà in usufrutto questi locali agli uffici AI in questione.
- Il Consiglio federale disciplina l’iscrizione a bilancio dei locali e le condizioni da adempiere per l’usufrutto. Può delegare all’UFAS la competenza di incaricare il Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità di acquistare, costruire o vendere locali per gli organi d’esecuzione dell’assicurazione per l’invalidità.
Capitolo 5: Il contenzioso e le disposizioni penali
Art. 69 Rimedi giuridici: disposizioni particolari
- In deroga agli articoli 52 e 58 LPGA:
- le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI;
- le decisioni dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
1bis. La procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
- Il capoverso 1bise l’articolo 85biscapoverso 3 LAVSsi applicano per analogia ai procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
- Le decisioni dei tribunali arbitrali cantonali secondo l’articolo 27quinquiespossono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005sul Tribunale federale.
Art. 70 Disposizioni penali
Gli articoli 87 a 91 della LAVSsono applicabili alle persone che violano le disposizioni della presente legge in uno dei modi indicati in detti articoli.
Parte 2: Il promovimento dell’aiuto agli invalidi
I. …
Art. 71
II. I sussidi alle istituzioni
Art. 72
Art. 73
Art. 74 Organizzazioni private d’aiuto agli invalidi
- L’assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell’aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall’adempimento dei compiti seguenti:
- consulenza e assistenza per gli invalidi;
- consulenza per i congiunti degli invalidi;
- organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi;
- prestazioni per il sostegno e la promozione dell’integrazione degli invalidi.
- I sussidi continuano a essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS.
Art. 75 Disposizioni comuni
Il Consiglio federale stabilisce i limiti massimi dei sussidi previsti dall’articolo 74. Stabilisce un ordine di priorità e può subordinare il versamento dei sussidi ad altre condizioni o a oneri. L’UFAS disciplina il calcolo dei sussidi e i dettagli concernenti le condizioni del diritto al sussidio.
Art. 75bis
III. …
Art. 76
Parte 3: Il finanziamento
Capitolo 1: Cespiti
Art. 77 Principio
- I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti:
- dai contributi degli assicurati e dei datori di lavoro conformemente agli articoli 2 e 3;
- dai contributi della Confederazione;
bbis. dalle entrate che risultano per l’assicurazione dall’aumento, a suo favore, dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto;
c. dai redditi del patrimonio del Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità secondo l’articolo 79;
d. dalle entrate del regresso contro i terzi responsabili.
- L’assegno per grandi invalidi e le rendite straordinarie sono finanziati esclusivamente dalla Confederazione.
Art. 78 Contributo della Confederazione
- Il valore iniziale del contributo della Confederazione ammonta al 37,7 per cento della media aritmetica delle uscite dell’assicurazione negli anni 2010 e 2011 dopo deduzione dell’1,6 per cento.
- Ogni anno il valore iniziale è adeguato al tasso di variazione degli introiti dell’imposta sul valore aggiunto; al tasso di variazione è applicato un fattore di sconto. Il valore degli introiti dell’imposta è rettificato in funzione di eventuali modifiche dell’aliquota d’imposta e della base di calcolo.
- Il fattore di sconto corrisponde all’andamento del quoziente tra l’indice ai sensi dell’articolo 33tercapoverso 2 LAVS, da calcolare ogni anno, e l’indice dei salari calcolato dall’Ufficio federale di statistica a partire dal 2011.
- Il contributo della Confederazione è calcolato secondo i capoversi 2 e 3; da questo importo sono dedotti i contributi all’assegno per grandi invalidi e alle rendite straordinarie secondo l’articolo 77 capoverso 2.
- Il contributo della Confederazione ammonta al massimo alla metà delle uscite dell’assicurazione, ma almeno al 37,7 per cento delle uscite annuali dell’assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all’assegno per grandi invalidi secondo l’articolo 77 capoverso 2.
- L’articolo 104 LAVS è applicabile per analogia.
Art. 78bis
Capitolo 2: Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità
Art. 79 Costituzione
- Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità» (Fondo di compensazione AI), è costituito un fondo cui vanno accreditate tutte le entrate di cui all’articolo 77 e addebitate tutte le uscite di cui agli articoli 4–51,
66–68quatere 73–75 della presente legge nonché le uscite fondate su regressi secondo gli articoli 72–75 LPGA.
- Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione AI non devono, di regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno.
Art. 79a Amministrazione
L’amministrazione del Fondo di compensazione AI è retta dalla legge del 16 giugno 2017sui fondi di compensazione.
Capitolo 3: Vigilanza sull’equilibrio finanziario
Art. 80 …
Le disposizioni della LAVSconcernenti la vigilanza sull’equilibrio finanziario sono applicabili per analogia.
Parte 4: Relazione con il diritto europeo
Art.80a
- Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):
- regolamento (CE) n. 883/2004;
- regolamento (CE) n. 987/2009;
- regolamento (CEE) n. 1408/71;
- regolamento (CEE) n. 574/72.
- Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):
- regolamento (CE) n. 883/2004;
- regolamento (CE) n. 987/2009;
- regolamento (CEE) n. 1408/71;
- regolamento (CEE) n. 574/72.
- Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
- Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
Parte 5: Disposizioni finali e transitorie
Art. 81
Art. 82
Art. 83
- …
- …
Art. 84
Art. 85 Disposizione transitoria
- Le persone già invalide prima dell’entrata in vigore della presente legge sono legittimate alle prestazioni conformemente a questa. A tale scopo, è ammesso che l’invalidità si sia manifestata al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
2 e3. …
Art. 86 Entrata in vigore ed esecuzione
- Il Consiglio federale stabilisce l’entrata in vigore. Esso è autorizzato a prendere tutte le misure per l’attuazione tempestiva dell’assicurazione.
- Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge e di emanare le necessarie disposizioni. Può delegare la competenza di emanare tali disposizioni all’UFAS.Data dell’entrata in vigore:1° gennaio 1960Art. 27 cpv. 1 e 2, 53 a 59, 60 cpv. 2, 62, 64, 66,67 cpv. 1, 81, 84: 15 ottobre 1959
Disposizioni finali della modifica del 24 giugno 1977
(9arevisione dell’AVS)
a. …
b.…
c. …
d. …
e. Responsabilità dell’assicurazione e regresso nei confronti dei terzi responsabili
L’articolo 11 LAI e gli articoli 72–75 LPGAsi applicano ai casi in cui l’evento che motiva il risarcimento si è verificato dopo l’entrata in vigore delle presenti disposizioni.
f.…
Disposizioni finali della modifica del 9 ottobre 1986
(2arevisione dell’AI)
1Dalla sua entrata in vigore, il nuovo articolo 28 è applicabile anche alle rendite d’invalidità in corso, con le restrizioni seguenti.2Le rendite assegnate in base a un grado d’invalidità inferiore al 40 per cento devono essere rivedute (art. 41 LAI) entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. Se la revisione rileva un grado d’invalidità del 331/3per cento almeno, l’importo della rendita in corso è mantenuto fintanto che siano adempiuti i presupposti per i casi di rigore.3…
Disposizioni finali della modifica del 22 marzo 1991
(3arevisione dell’AI)
1I Cantoni devono attuare la nuova organizzazione entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.2I decreti cantonali e gli accordi intercantonali relativi alla riorganizzazione vanno sottoposti per approvazione alla Confederazione, al più tardi entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
Disposizioni finali della modifica del 7 ottobre 1994
(10arevisione dell’AVS)
1Le lettere c capoversi 1–9, f capoverso 2 e g capoverso 1 delle disposizioni transitorie relative alla LAVSsi applicano per analogia.2…3L’articolo 9 capoverso 3 si applica anche ai casi assicurativi verificatisi prima dell’entrata in vigore della presente disposizione. Nondimeno, il diritto ai provvedimenti d’integrazione sorge soltanto con l’entrata in vigore della revisione.4Le disposizioni transitorie dell’articolo 18 capoverso 2 della LAVS si applicano per analogia.
Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 2000
1I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato membro della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente all’entrata in vigore della presente legge possono restarlo durante sei anni consecutivi al massimo a contare dall’entrata in vigore della presente legge. Quelli di loro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell’entrata in vigore della presente legge possono restare assicurati fino all’età legale del pensionamento.2I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato al di fuori della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente al momento dell’entrata in vigore della presente legge possono restarlo finché adempiono le condizioni d’assicurazione.3Le persone che, al momento della nascita del diritto alla rendita, sono sottoposte all’assicurazione facoltativa hanno diritto a una rendita d’invalidità anche se non spettasse loro una rendita conformemente all’articolo 6 capoverso 1bis.4Le persone che non avevano diritto alla rendita poiché non erano assicurate al momento dell’insorgenza dell’invalidità possono sollecitare un riesame del loro diritto in base alle nuove disposizioni. Il diritto alla rendita sorge tuttavia al più presto con l’entrata in vigore della presente disposizione.5Le prestazioni assistenziali attualmente versate agli Svizzeri all’estero invalidi continuano a esserlo dopo l’entrata in vigore della presente legge fino a concorrenza dell’ammontare ricevuto finora, fintantoché essi adempiono le condizioni in materia di reddito.
Disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001
1Le persone assoggettate all’assicurazione facoltativa al momento dell’entrata in vigore della legge federale relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Accordo del 21 giugno 2001di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che risiedono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia possono rimanere assoggettate a detta assicurazione durante sei anni consecutivi al massimo a decorrere dall’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001. Chi ha già compiuto 50 anni al momento dell’entrata in vigore di detta modifica può rimanere assicurato fino all’età legale di pensionamento.2Le prestazioni assistenziali attualmente versate ai cittadini svizzeri che vivono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia continueranno ad esserlo anche dopo l’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001 a concorrenza dell’importo che ricevevano fino a quel momento, fintanto che adempieranno le condizioni in materia di redditi.
Disposizioni finali della modifica del 21 marzo 2003
(4arevisione dell’AI)
a. Aumento degli assegni per grandi invalidi; trasferimento dei sussidi di assistenza per minorenni e dei contributi alle spese per le cure a domicilio nell’assegno per grandi invalidi
1Gli assegni per grandi invalidi, i sussidi di assistenza per minorenni e i contributi alle spese per le cure a domicilio assegnati secondo il diritto anteriore devono essere riesaminati nel corso dell’anno successivo all’entrata in vigore della presente modifica di legge.2Gli importi maggiorati dell’assegno per grandi invalidi sono applicati a partire dall’entrata in vigore della presente modifica di legge. È fatto salvo il capoverso 4.3Al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di legge, i sussidi di assistenza per minorenni grandi invalidi vengono sostituiti dall’assegno per grandi invalidi secondo il nuovo diritto. Sono fatti salvi i capoversi 4 e 6.4Per gli assicurati che finora, oltre al sussidio di assistenza per minorenni grandi invalidi o all’assegno per grandi invalidi, avevano diritto a contributi alle spese per le cure a domicilio, occorre procedere a un calcolo comparativo. Se è inferiore alle prestazioni precedenti, l’assegno per grandi invalidi secondo il nuovo diritto sostituisce le prestazioni precedenti solo a partire dal primo giorno del secondo mese seguente la notificazione della decisione. Se è più elevato, si applicano i capoversi 2 e 3.5Per il calcolo comparativo secondo il capoverso 4 sono determinanti:
- nel caso dell’assegno per grandi invalidi e del sussidio di assistenza per minorenni grandi invalidi: l’importo mensile fissato mediante decisione formale (senza il sussidio alle spese di pensione);
- nel caso dei contributi alle spese per le cure a domicilio: l’importo medio mensile versato nei 12 mesi precedenti l’esame.6I sussidi di assistenza correnti e i contributi alle spese per le cure a domicilio prestate all’estero vengono versate nell’attuale importo anche dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge, sempre che ne siano adempiute le condizioni.
b. Progetti pilota per consolidare la condotta di vita autonoma e responsabile degli assicurati bisognosi di cure e di assistenza
Subito dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge, il Consiglio federale organizza uno o più progetti pilota per raccogliere esperienze in materia di provvedimenti intesi a consolidare una condotta di vita autonoma e responsabile di assicurati bisognosi di cure e di assistenza. Tali progetti devono in particolare graduare gli importi degli assegni per grandi invalidi in funzione del grado di grande invalidità, prevedere il versamento individuale degli assegni e agevolare la libertà di scelta negli ambiti principali della vita; l’assegno deve constare di un importo adeguato al grado d’invalidità e di un budget personale per grande invalidità, ragionevolmente proporzionale alle spese di soggiorno nell’istituto di cura. Peraltro è applicabile il nuovo articolo 68quatercapoversi 2–4.
c. Garanzia dei diritti acquisiti riguardo alle indennità giornaliere versate per i provvedimenti di integrazione in corso
Le nuove disposizioni sono applicabili anche alle indennità giornaliere per i provvedimenti di integrazione decisi in virtù del diritto anteriore. Se la loro applicazione comporta un’indennità giornaliera inferiore a quella versata secondo il diritto anteriore, quest’ultima continua ad essere concessa fino alla conclusione dei provvedimenti di integrazione.
d. Garanzia dei diritti acquisiti al momento della soppressione delle rendite per casi di rigore
1Dalla sua entrata in vigore, il nuovo articolo 28 è applicabile anche alle rendite di invalidità assegnate secondo il diritto anteriore. Rimangono salvi i capoversi 2 e 3.2Se l’avente diritto a una rendita non ha diritto a una prestazione complementare annua nel corso del mese precedente l’entrata in vigore della presente modifica di legge, la mezza rendita dell’assicurazione per l’invalidità continua ad essere versata fino a quando le seguenti condizioni sono adempiute:
- il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA) si trovano in Svizzera. Questa condizione deve essere adempiuta anche dai familiari per i quali è pretesa una prestazione;
- il grado di invalidità è pari almeno al 40 per cento, ma inferiore al 50 per cento;
- la condizione economica necessaria per determinare il caso di rigore secondo il diritto anteriore è adempiuta;
- il quarto di rendita e la prestazione complementare annua assommano a un importo inferiore alla mezza rendita.3Le rendite corrispondenti a un grado d’invalidità inferiore al 40 per cento devono essere rivedute entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo articolo 28 (art. 17 cpv. 1 LPGA). Se dalla revisione risulta un grado d’invalidità del 331/
3per cento almeno e l’importo della rendita non ha subito alcuna modifica in base al capoverso 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 9 ottobre 1986 (2arevisione dell’AI), l’importo della rendita pagato fino allora continua a essere versato dall’assicurazione per l’invalidità all’assicurato che ha il suo domicilio e la sua dimora abituale in Svizzera fino a quando il suo grado d’invalidità è pari almeno al 331/3per cento, ma inferiore al 50 per cento e la condizione economica necessaria per determinare il caso di rigore secondo il diritto anteriore è adempiuta.4La cassa di compensazione del Cantone di domicilio dell’avente diritto a una rendita è competente per l’esame del caso di rigore e il versamento delle rendite secondo i capoversi 2 e 3. Il Consiglio federale disciplina gli altri dettagli della procedura.
e. …
f. Garanzia dei diritti acquisiti riguardo alle rendite intere correnti
Le rendite intere correnti versate per un grado d’invalidità del 662/3per cento almeno continuano ad essere assegnate anche dopo l’entrata in vigore della 4arevisione dell’AI a tutti i beneficiari che in quel momento hanno già compiuto 50 anni. Tutte le altre rendite intere per un grado di invalidità inferiore al 70 per cento devono essere rivedute entro un anno dall’entrata in vigore della 4arevisione dell’AI.
Disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 2005
(misure per la semplificazione della procedura)
Il diritto previgente si applica:
- alle decisioni emanate dall’Ufficio AI non ancora passate in giudicato al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005;
- alle opposizioni pendenti presso l’Ufficio AI al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005;
- ai ricorsi pendenti presso il tribunale cantonale o federale delle assicurazioni o la Commissione federale di ricorso in materia di AVS e AI al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005.
Disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011
(6arevisione AI, primo pacchetto di misure)
a. Riesame delle rendite assegnate sulla base di una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa organica comprovata
1Le rendite assegnate sulla base di una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa organica comprovata sono riesaminate entro tre anni dall’entrata in vigore della presente modifica. Se le condizioni di cui all’articolo 7 LPGAnon sono soddisfatte, la rendita è ridotta o soppressa, anche qualora le condizioni di cui all’articolo 17 capoverso 1 LPGA non siano adempiute.2L’assicurato la cui rendita è ridotta o soppressa ha diritto ai provvedimenti di reintegrazione di cui all’articolo 8a . Questo diritto non comporta il diritto alla prestazione transitoria secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera c.3L’assicurato continua a percepire la rendita durante l’esecuzione dei provvedimenti di reintegrazione di cui all’articolo 8a e fino alla conclusione degli stessi, ma al massimo per due anni dal momento della riduzione o soppressione della rendita.4Il capoverso 1 non si applica a coloro che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica hanno compiuto 55 anni o che al momento in cui è avviata la procedura di riesame percepiscono una rendita dell’assicurazione per l’invalidità da oltre 15 anni.5Le modifiche di diritti alla rendita AI secondo i capoversi 1‒4 non comportano un adeguamento del diritto alla rendita secondo la LAINF(rendita complementare), né conferiscono altri diritti di compensazione agli assicurati.
b. Partecipanti al progetto pilota «Budget di assistenza»
1Gli assicurati che nel mese precedente all’entrata in vigore della presente modifica avevano diritto alle prestazioni previste dall’ordinanza del 10 giugno 2005concernente il progetto pilota «Budget di assistenza» e che adempiono le condizioni di cui all’articolo 42quaterhanno diritto al contributo per l’assistenza senza doverne fare richiesta.2Tali assicurati ricevono le prestazioni di cui all’ordinanza anzidetta sino al momento in cui l’ufficio AI determina l’entità del diritto al contributo per l’assistenza conformemente all’articolo 42sexies, ma al massimo durante 12 mesi a contare dall’entrata in vigore della presente modifica.
Allegato
Ripartizione delle prestazioni dei Cantoni
Prestazioni 2005 secondo il calcolo definitivo dei contributi dei Cantoni all’AI per il 2005 in milioni di franchiCapacità finanziaria secondo l’ordinanza del 9 novembre 2005che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per gli anni 2006 e 2007| | Calcolo della chiave di ripartizione | Prestazioni
dei Cantoni
(in franchi) |
| --- | --- | --- |
| | Prestazioni
AI 2005
(in mio. fr.) | Capacità finanziaria 2006/2007 | Indice
min. = 40 | Coefficiente | Ripartizione
in % | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) = (1)*(3) | | |
| ZH | 1 120 | 147 | 140 | 157 064 | 22.62 | 110 818 636 |
| BE | 738 | 68 | 73 | 53 587 | 7.72 | 37 808 881 |
| LU | 320 | 64 | 69 | 22 140 | 3.19 | 15 620 866 |
| UR | 27 | 40 | 49 | 1 311 | 0.19 | 925 297 |
| SZ | 96 | 110 | 109 | 10 445 | 1.50 | 7 369 314 |
| OW | 26 | 30 | 40 | 1 052 | 0.15 | 742 253 |
| NW | 26 | 128 | 124 | 3 274 | 0.47 | 2 309 735 |
| GL | 38 | 77 | 80 | 3 011 | 0.43 | 2 124 252 |
| ZG | 72 | 224 | 206 | 14 914 | 2.15 | 10 523 105 |
| FR | 272 | 47 | 55 | 14 843 | 2.14 | 10 472 990 |
| SO | 256 | 76 | 79 | 20 358 | 2.93 | 14 363 551 |
| BS | 267 | 173 | 163 | 43 472 | 6.26 | 30 671 999 |
| BL | 285 | 109 | 108 | 30 720 | 4.42 | 21 675 009 |
| SH | 72 | 94 | 95 | 6 868 | 0.99 | 4 845 572 |
| AR | 48 | 61 | 67 | 3 182 | 0.46 | 2 245 186 |
| AI | 11 | 61 | 67 | 719 | 0.10 | 507 280 |
| SG | 484 | 79 | 82 | 39 655 | 5.71 | 27 979 285 |
| GR | 159 | 58 | 64 | 10 202 | 1.47 | 7 197 883 |
| AG | 539 | 108 | 107 | 57 553 | 8.29 | 40 607 511 |
| TG | 218 | 86 | 88 | 19 149 | 2.76 | 13 510 705 |
| TI | 346 | 88 | 90 | 31 005 | 4.46 | 21 876 196 |
| VD | 619 | 99 | 99 | 61 409 | 8.84 | 43 328 045 |
| VS | 269 | 32 | 42 | 11 213 | 1.61 | 7 911 349 |
| NE | 191 | 63 | 68 | 13 056 | 1.88 | 9 212 006 |
| GE | 416 | 152 | 145 | 60 142 | 8.66 | 42 433 833 |
| JU | 88 | 38 | 47 | 4 137 | 0.60 | 2 919 261 |
| | | | | | | |
| Total | 7 004 | 100 | 100 | 694 480 | 100.00 | 490 000 000 |