Urteilskopf 107 V 245. Estratto della sentenza del 16 gennaio 1981 nella causa Cassa svizzera di compensazione contro Marra e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS-AI per le persone residenti all'estero
Regeste Art. 41 IVG, Art. 88bis IVV (in Kraft bis 31. Dezember 1976) und Art. 88a IVV (in Kraft sei dem 1. Januar 1977); Art. 2 des schweizerisch-italienischen Abkommens über Soziale Sicherheit und Art. 6 Titel II Abs. 5 der schweizerisch-italienischen Verwaltungsvereinbarung vom 25.2.1974. Ist eine Endverfügung mit Resolutiv-Bedingung (in casu eine Verfügung, welche die Schweizerische Ausgleichskasse erlassen hat, nachdem das INPS die verlangten Belege nicht eingereicht hatte) im Revisionsverfahren zulässig?
Sachverhalt ab Seite 24
BGE 107 V 24 S. 24
A.- Mediante decisioni del 20 marzo 1975 e sulla base di una deliberazione della Commissione dell'assicurazione per l'invalidità del cantone San Gallo, che aveva riconosciuto il cittadino BGE 107 V 24 S. 25italiano Alessandro Marra, nato nel 1934, invalido nella misura del 100%, la Cassa svizzera di compensazione gli assegnò una rendita intera d'invalidità e le relative rendite completive per i familiari con effetto retroattivo dal 1o novembre 1974. Avviato un procedimento di revisione, prenotato dalla Commissione dell'assicurazione per l'invalidità del cantone San Gallo per la fine di ottobre del 1975, in data 2 marzo 1976 la Cassa svizzera di compensazione chiese all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di sottoporre Alessandro Marra, domiciliato a Volturara Irpina, Italia, ad esame medico e di produrre la relativa documentazione sanitaria. Nulla essendole pervenuto la Cassa svizzera di compensazione scrisse l'8 giugno 1976 all'INPS che il riesame del caso non poteva più essere ritardato e fissò come ultimo termine per la produzione della documentazione medica richiesta il 31 agosto 1976, con la comminatoria che scaduto infruttuoso il termine le prestazioni assicurative sarebbero state soppresse. Copia di questo scritto, con l'invito ad assumere gli schiarimenti del caso presso l'INPS, venne recapitata all'interessato. Con decisione del 15 novembre 1976 la Cassa svizzera di compensazione, costatato che la richiesta documentazione non era stata prodotta, soppresse la rendita d'invalidità e le relative rendite completive a decorrere dal 30 novembre 1976. Concludendo precisò che il caso sarebbe stato riesaminato non appena essa fosse stata in possesso della documentazione necessaria. Il provvedimento, munito dell'indicazione del rimedio giuridico per il quale era deferibile alla Commissione di ricorso entro 10 giorni dalla notificazione, crebbe incontestato in giudicato. Il 3 marzo 1977 la Cassa svizzera di compensazione ricevette la documentazione medica richiesta. Fondandosi su questa documentazione il competente medico della Commissione della assicurazione per l'invalidità ritenne Alessandro Marra affetto da neurodistonia, blocco intervertebrale C5-C6, esiti di intervento per ernia del disco cervicale e scoliosi della colonna lombare. Valutò al 30% l'incapacità lavorativa dell'assicurato a decorrere dal 18 novembre 1976. Questa graduazione venne fatta propria dalla Commissione dell'assicurazione per l'invalidità e per decisione del 25 luglio 1977 la Cassa svizzera di compensazione confermò la soppressione della rendita con effetto retroattivo dal 30 novembre 1976.
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B.- Contro quest'ultima decisione Alessandro Marra fece produrre ricorso alla Commissione di ricorso. Addusse in sostanza che non erano dati i presupposti per la soppressione della prestazione e produsse a sostegno del gravame ulteriore documentazione medica. Esaminati gli atti sanitari prodotti, il medico della Commissione dell'assicurazione per l'invalidità concluse che l'insorgente avrebbe potuto lavorare nella misura del 60% quale manovale e dell'80/90% come magazziniere o operaio di montaggio. Con giudizio del 18 giugno 1979 la Commissione di ricorso, statuente con giudice unico, tutelò parzialmente il gravame disponendo che all'insorgente fosse da riconoscere il diritto ad una rendita intera d'invalidità sino al 31 luglio 1977 invece che fino al 30 novembre 1976 (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI in relazione con l'art. 41 LAI). Secondo il primo giudice la decisione del 15 novembre 1976 mediante la quale la Cassa svizzera di compensazione, carente la documentazione richiesta all'INPS, aveva soppresso la rendita era un provvedimento di natura incidentale. Se esso non intendeva sopprimere ma sospendere il versamento della rendita, la formulazione errata del dispositivo non bastava per dare alla decisione un contenuto definitivo. A quell'epoca lo stato degli atti non permetteva di concludere la procedura di revisione con un provvedimento finale.
C.- Contro il giudizio della Commissione di ricorso la Cassa svizzera di compensazione insorge con ricorso di diritto amministrativo. Richiamati gli art. 41 LAI, art. 85 OAI, art. 88bis OAI et art. 47 LAVS afferma che le citate disposizioni del regolamento d'applicazione della LAI sono riferibili soltanto al caso in cui l'assicurato è al beneficio di una rendita di invalidità. Diversa è la situazione quando l'amministrazione ha già sospeso il versamento della prestazione con provvedimento suscettibile di ricorso ed in seguito costata che l'assicurato non è più invalido da un'epoca anteriore al provvedimento successivamente preso. In questo caso per la ricorrente la decisione definitiva di soppressione della prestazione dev'essere possibile il più presto a decorrere dalla data del provvedimento di sospensione ed improprio sarebbe parificare tale provvedimento ad una soppressione retroattiva della prestazione assicurativa. Rispondendo al gravame Alessandro Marra chiede di confermare il giudizio impugnato e di disporre ulteriori accertamenti sanitari per il ripristino della rendita d'invalidità.
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L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali propone l'accoglimento del gravame.
Erwägungen
Estratto dai considerandi:
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b) Per l'art. 2 della vigente Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale (detta appresso Convenzione) - riservate le disposizioni della Convenzione medesima e del suo protocollo finale - i cittadini italiani e svizzeri godono della parità di trattamento per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni della legislazione svizzera sull'assicurazione per l'invalidità, applicabile in concreto in virtù dell'art. 1 cpv. 1 Convenzione. L'art. 6 titolo II cpv. 5 dell'Accordo amministrativo concernente l'applicazione dell'Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 e che completa e modifica l'Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 (entrato in vigore il 25 febbraio 1974, detto appresso Accordo amministrativo) dispone che l'INPS fa procedere, su domanda della Cassa svizzera di compensazione, agli esami medici che sono necessari per la revisione della rendita d'invalidità svizzera e le comunica i risultati al più tardi entro 6 mesi.
Dispositiv
Il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: Il ricorso di diritto amministrativo è accolto. Il querelato giudizio del 18 giugno 1979 viene annullato.