Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
20.12.1946
In Kraft seit
01.01.1948
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

831.10

Legge federale
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

(LAVS)

del 20 dicembre 1946 (Stato 1° gennaio 2026)

Parte prima: Assicurazione

Capo primo: Applicabilità della LPGA

Art. 1
  1. Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti disciplinata in questa prima parte, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
  2. Ad eccezione degli articoli 32 e 33 la LPGA non è applicabile alla concessione di sussidi per l’assistenza alle persone anziane (art. 101bis).

Capo primoa : Persone assicurate

Art. 1a Assicurazione obbligatoria
  1. Sono assicurati in conformità della presente legge:
    1. le persone fisiche domiciliate in Svizzera;
    2. le persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa nella Svizzera;
    3. I cittadini svizzeri che lavorano all’estero:
    1. al servizio della Confederazione; 2. al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi dell’articolo 12; 3. al servizio di organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione conformemente all’articolo 11 della legge federale del 19 marzo 1976sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionale. 1bis. Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al capoverso 1 lettera c.
  2. Non sono assicurati:
    1. gli stranieri che fruiscono di immunità e privilegi secondo il diritto internazionale;
    2. le persone che partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, se l’assoggettamento all’assicurazione giusta la presente legge costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre;
    3. le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e i dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 soltanto per un periodo relativamente breve; il Consiglio federale disciplina i dettagli.
  3. Possono continuare ad essere assicurati:
    1. le persone che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e sono da lui retribuite, se questi dà il proprio consenso;
    2. fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono 30 anni, gli studenti senza attività lucrativa che lasciano il loro domicilio in Svizzera per dedicarsi a una formazione all’estero.
  4. Possono aderire all’assicurazione:
    1. le persone domiciliate in Svizzera non assicurate in virtù di una convenzione internazionale;
    2. i membri del personale di cittadinanza svizzera di un beneficiario istituzionale di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007sullo Stato ospite che non sono obbligatoriamente assicurati in Svizzera in virtù di un accordo concluso con tale beneficiario;
    3. i coniugi senza attività lucrativa di persone che esercitano un’attività lucrativa e che sono assicurate in virtù dei capoversi 1 lettera c, 3 lettera a o in virtù di una convenzione internazionale, in quanto domiciliati all’estero.
  5. Il Consiglio federale precisa le condizioni per continuare l’assicurazione in virtù del capoverso 3 e per aderirvi in virtù del capoverso 4; fissa inoltre le modalità di recesso e di esclusione.
Art. 2 Assicurazione facoltativa
  1. I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell’AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all’assicurazione facoltativa.
  2. Gli assicurati possono disdire l’assicurazione facoltativa.
  3. Gli assicurati sono esclusi dall’assicurazione facoltativa se non forniscono le informazioni richieste o non pagano i contributi nel termine prescritto.
  4. I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa sono pari all’8,7 per cento del reddito determinante. Il contributo minimo è comunque di 870 franchiall’anno.
  5. Gli assicurati senza attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 870 franchiall’anno. Il contributo massimo corrisponde a 25 volte il contributo minimo.
  6. Il Consiglio federale emana disposizioni completive sull’assicurazione facoltativa, disciplina segnatamente il termine e le modalità di adesione, di recesso e di esclusione. Disciplina inoltre la determinazione e la riscossione dei contributi, nonché la concessione delle prestazioni. Può adeguare alle particolarità dell’assicurazione facoltativa la durata dell’obbligo di pagare i contributi, come pure il calcolo e il computo dei contributi.

Capo secondo: Contributi

A. Contributi degli assicurati

I. Obbligo di pagare i contributi
Art. 3 Persone tenute al pagamento dei contributi
  1. Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un’attività lucrativa. 1bis. Per gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa l’obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni. Esso dura sino alla fine del mese in cui raggiungono l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1.
  2. Non sono tenuti a pagare i contributi: a. gli adolescenti che esercitano un’attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 17 anni; [tab] b. e c.… d. i membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui, fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 20 anni, se non ricevono un salario in contanti; e. …
  3. Si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo:
    1. i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa;
    2. gli assicurati che lavorano nell’azienda del proprio coniuge, se non riscuotono alcun salario in contanti.
  4. Il capoverso 3 si applica anche agli anni civili in cui:
    1. il matrimonio è contratto o sciolto;
    2. il coniuge che esercita un’attività lucrativa riceve o rinvia una rendita di vecchiaia.
II. Contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa
Art. 4 Calcolo dei contributi
  1. I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
  2. Il Consiglio federale può escludere da questo calcolo:
    1. i redditi provenienti da un’attività lucrativa esercitata all’estero;
    2. i redditi provenienti da un’attività lucrativa ottenuti dopo il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1, fino a una volta e mezzo l’importo della rendita di vecchiaia minima secondo l’articolo 34 capoverso 5; il Consiglio federale prevede la possibilità per gli assicurati di chiedere che tali redditi siano inclusi nel calcolo.
Art. 5 Contributi sul reddito di un’attività dipendente
1. Regola
  1. Dal reddito di un’attività dipendente, chiamato qui di seguito «salario determinante», è prelevato un contributo del 4,35 per cento.
  2. Il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro.
  3. Per i familiari che lavorano nell’azienda di famiglia, è considerato salario determinante soltanto quello versato in contanti:
    1. fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 20 anni; come pure
    2. dopo l’ultimo giorno del mese in cui raggiungono l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1.
  4. Il Consiglio federale può escludere dal salario determinante le prestazioni di carattere sociale, nonché le elargizioni fatte da un datore di lavoro a favore dei suoi dipendenti in occasione di avvenimenti particolari.
Art. 6 2. Contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi
  1. Gli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi versano contributi pari all’8,7 per cento del salario determinante.
  2. I contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi possono essere riscossi, d’intesa con lo stesso, secondo il metodo previsto dall’articolo 14 capoverso 1. In simili casi, il tasso del contributo è del 4,35 per cento del salario determinante, tanto per il datore di lavoro quanto per l’assicurato.
Art. 7 3. Salari complessivi

Il Consiglio federale può stabilire salari complessivi per i familiari che lavorano nell’azienda agricola di famiglia.

Art. 8 Contributi sul reddito di un’attività lucrativa indipendente
1. Regola
  1. Dal reddito di un’attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo dell’8,1 per cento. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a 60 500 franchi, ma è almeno di 10 100 franchil’anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,35 per cento secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.
  2. Se il reddito annuo di un’attività lucrativa indipendente è uguale o inferiore a 10 000 franchi, l’assicurato deve pagare il contributo minimo di 435 franchil’anno, salvo che tale importo sia già stato pagato sul suo salario determinante. In questo caso l’assicurato può chiedere che il contributo sul reddito dell’attività lucrativa indipendente sia riscosso al tasso più basso della tavola scalare.
Art. 9 2. Nozione e determinazione
  1. Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d’altri.
  2. Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:
    1. le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;
    2. gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall’uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;
    3. le perdite commerciali subite e allibrate;
    4. le elargizioni fatte dal titolare dell’azienda, nel periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale, purché sia escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica;
    5. i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;
    6. l’interesse del capitale proprio impegnato nell’azienda; il tasso d’interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.Il Consiglio federale può accordare, all’occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo proveniente da un’attività lucrativa indipendente.
  3. Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell’azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.
  4. Le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all’articolo 8 della presente legge, all’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e all’articolo 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952sulle indennità di perdita di guadagno. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.
Art. 9bis Adeguamento della tavola scalare e del contributo minimo

Il Consiglio federale può adeguare all’indice delle rendite secondo l’articolo 33teri limiti della tavola scalare di cui all’articolo 8 e il contributo minimo di cui agli articoli 2, 8 e 10.

III. Contributi degli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa
Art. 10
  1. Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 435 franchi; il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori 435 franchi, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l’importo limite in funzione delle condizioni sociali dell’assicurato per le persone che non esercitano durevolmente un’attività lucrativa a tempo pieno.
  2. Pagano il contributo minimo:
    1. gli studenti che non esercitano un’attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 25 anni;
    2. le persone senza attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni dell’aiuto sociale pubblico;
    3. le persone senza attività lucrativa assistite finanziariamente da terzi.
    2bis. Il Consiglio federale può prevedere che altri assicurati senza attività lucrativa paghino il contributo minimo, se non si può ragionevolmente esigere ch’essi paghino contributi più elevati.
  3. Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate sulla cerchia delle persone non considerate esercitanti un’attività lucrativa e sul calcolo dei contributi. Esso può prevedere che, a richiesta degli assicurati, i contributi pagati sul reddito di un’attività lucrativa siano imputati sui contributi da questi dovuti a titolo di persone non esercitanti un’attività lucrativa.
  4. Il Consiglio federale può obbligare gli istituti scolastici a segnalare alla cassa di compensazione competente gli studenti potenzialmente obbligati a versare contributi a titolo di persone non esercitanti un’attività lucrativa. Se vi acconsente, la scuola può essere incaricata di prelevare i contributi.
IV. Riduzione e condono dei contributi
Art. 11
  1. I contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 o 10 capoverso 1, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al contributo minimo.
  2. Il contributo minimo il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente può essere condonato, a richiesta motivata e previa consultazione dell’autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati il Cantone di domicilio paga il contributo minimo. I Cantoni possono far contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di questo contributo.

B. Contributi dei datori di lavoro

Art. 12 Datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi
  1. È considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l’articolo 5 capoverso 2.
  2. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d’impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato.
  3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e le consuetudini stabilite dal diritto internazionale concernenti:
    1. l’assoggettamento all’obbligo di pagare i contributi dei datori di lavoro che non hanno uno stabilimento d’impresa in Svizzera;
    2. l’esenzione dall’obbligo di pagare i contributi dei datori di lavoro che hanno uno stabilimento d’impresa in Svizzera.
Art. 13 Ammontare del contributo dei datori di lavoro

Il contributo dei datori di lavoro è fissato al 4,35 per cento della somma dei salari determinanti, pagati a persone tenute al versamento dei contributi.

C. Riscossione dei contributi

Art. 14 Termini e procedura di riscossione
  1. I contributi del reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.
  2. I contributi del reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all’obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione. 2bis. I contributi dei richiedenti l’asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e di quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che non esercitano un’attività lucrativa sono fissati e versati, fatto salvo l’articolo 16 capoverso 1, soltanto nel momento in cui: a. tali persone sono riconosciute come rifugiati; b a tali persone è rilasciato un permesso di dimora; o c. in virtù dell’età, della morte o dell’invalidità di tali persone, insorge un diritto a prestazioni ai sensi della presente legge o della LAI.
  3. Di regola i contributi che devono essere versati dai datori di lavoro sono richiesti con procedura semplificata secondo l’articolo 51 LPGA. Questo vale anche per contributi di notevole entità, in deroga all’articolo 49 capoverso 1 LPGA.
  4. Il Consiglio federale emana prescrizioni su:
    1. i termini di pagamento dei contributi;
    2. la procedura di diffida e di tassazione d’ufficio;
    3. il pagamento di contributi arretrati;
    4. il condono del pagamento di contributi arretrati, anche in deroga all’articolo 24 LPGA;
    5. … .
  5. Il Consiglio federale può stabilire che non si debbano versare contributi su un salario determinante annuo che non superi l’importo della rendita mensile massima di vecchiaia; può escludere questa possibilità per determinate attività. Il lavoratore può tuttavia chiedere in ogni caso che il datore di lavoro versi i contributi.
  6. Il Consiglio federale può inoltre stabilire che sul reddito annuo di un’attività lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio, che non superi l’importo della rendita mensile massima di vecchiaia, i contributi siano prelevati soltanto a richiesta dell’assicurato.
Art. 14bis Supplementi
  1. Se il datore di lavoro impiega lavoratori senza conteggiarne i salari con la cassa di compensazione, quest’ultima gli infligge un supplemento del 50 per cento sui contributi dovuti. In caso di recidiva, la cassa di compensazione aumenta il supplemento sino al 100 per cento al massimo dei contributi dovuti. I supplementi non possono essere dedotti dal salario del lavoratore.
  2. La riscossione di supplementi presuppone che il datore di lavoro sia stato condannato per un delitto o una contravvenzione secondo gli articoli 87 e 88.
  3. La cassa di compensazione versa i supplementi al Fondo di compensazione AVS. Il Consiglio federale stabilisce la quota che le casse di compensazione possono trattenere a copertura delle loro spese.
Art. 15 Esecuzione per crediti di contributi dovuti
  1. I contributi che non sono stati pagati, nonostante diffida, devono essere incassati senza ritardo in via di esecuzione, a meno che essi non possano essere compensati con rendite scadute.
  2. Di regola l’esecuzione per i contributi si prosegue in via di pignoramento anche contro un debitore soggetto alla procedura di fallimento (art. 43 LF dell’11 apr. 1889 sulla esecuzione e sul fallimento).
Art. 16 Prescrizione
  1. I contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato.Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
  2. Il credito per contributi, fissato in una decisione notificata conformemente al capoverso 1, si estingue cinque anni dopo la fine dell’anno civile in cui la decisione è passata in giudicato.Durante la procedura d’inventario chiesta dagli eredi (art. 580 e segg. CC) o la moratoria concordataria, il corso del termine rimane sospeso. Se allo spirare del termine è in corso una procedura di esecuzione o di fallimento, il termine spira alla chiusura di tale procedura. L’articolo 149a capoverso 1 della legge federale dell’11 aprile 1889sulla esecuzione e sul fallimento non è applicabile.Il credito per contributi non estinto alla nascita del diritto alla rendita può in ogni caso essere ancora compensato conformemente all’articolo 20 capoverso 3.
  3. Il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente pagati si estingue un anno dopo che la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell’indebito pagamento, ma in ogni caso cinque anni dopo la fine dell’anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito. In deroga all’articolo 25 capoverso 3 LPGA, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine scade in ogni caso soltanto un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato. Se sono stati pagati contributi paritetici su prestazioni sottoposte all’imposta federale diretta sull’utile netto delle persone giuridiche, il diritto alla restituzione si estingue, in deroga all’articolo 25 capoverso 3 LPGA, un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale è passata in giudicato.
Art. 17

Capo terzo: Rendite

A. Diritto alla rendita

I. In generale
Art. 18 Aventi diritto
  1. Hanno diritto alle rendite di vecchiaia e superstiti, conformemente alle disposizioni che seguono, i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi. …
  2. Gli stranieri come pure i loro superstiti che non possiedono la cittadinanza svizzera hanno diritto alla rendita solo fintanto che hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera.Ogni persona per cui venga erogata una rendita deve adempiere personalmente tale esigenza. Sono salve le disposizioni speciali di diritto federale relative allo statuto dei rifugiati e degli apolidi e le convenzioni internazionali contrarie, in particolare quelle concluse con Stati la cui legislazione accorda ai cittadini svizzeri e ai loro superstiti vantaggi pressappoco equivalenti a quelli della presente legge. 2bis. Nel caso di persone che hanno avuto successivamente più cittadinanze, per il diritto alla rendita è determinante la cittadinanza posseduta durante la riscossione della rendita.
  3. In caso di domicilio all’estero, i contributi pagati in conformità agli articoli 5, 6, 8, 10 o 13 da stranieri, originari di Stati con i quali non è stata conclusa una convenzione internazionale, possono essere rimborsati agli stessi o ai loro superstiti. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e in particolare l’entità del rimborso.
Art. 19
Art. 20 Esecuzione forzata e compensazione delle rendite
  1. Il diritto alla rendita non è soggetto a esecuzione forzata.
  2. Possono essere compensati con prestazioni scadute:
    1. i crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI, dalla legge federale del 25 settembre 1952sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952sugli assegni familiari nell’agricoltura;
    2. i crediti per la restituzione di prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
    3. i crediti per la restituzione di rendite e indennità giornaliere dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicurazione contro le malattie.
II. Diritto alla rendita di vecchiaia
Art. 21 Età di riferimento e rendita di vecchiaia
  1. Le persone che hanno compiuto i 65 anni (età di riferimento) hanno diritto a una rendita di vecchiaia senza riduzioni né supplementi.
  2. Il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell’età di riferimento. Si estingue con la morte dell’avente diritto.
Art. 22
Art. 22bis Rendita completiva
  1. Gli uomini e le donne che hanno beneficiato di una rendita completiva dell’assicurazione per l’invalidità fino al sorgere del diritto alla rendita di vecchiaia, continuano a ricevere la rendita completiva fino al momento in cui il coniuge acquisisce il diritto alla rendita di vecchiaia o di invalidità. La persona divorziata è parificata alla persona coniugata, se provvede in maniera preponderante ai figli che le sono assegnati e non può pretendere per sé una rendita d’invalidità o di vecchiaia.
  2. In deroga all’articolo 20 LPGA, la rendita completiva va versata al coniuge che non ha diritto alla rendita:
    1. su sua richiesta, se il coniuge avente diritto a una rendita non provvede al sostentamento della famiglia;
    2. su sua richiesta, se i coniugi vivono separati;
    3. d’ufficio, se i coniugi sono divorziati.
  3. Sono salve disposizioni diverse pronunciate dal giudice civile nei casi di cui al capoverso 2.
Art. 22ter Rendita per i figli
  1. Le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfano. Per i figli elettivi, affiliati dopo che sia sorto il diritto a una rendita di vecchiaia o una rendita dell’assicurazione per l’invalidità anteriore a quella di vecchiaia, non esiste alcun diritto a una rendita completiva, salvo qualora si tratti di figli dell’altro coniuge.
  2. La rendita per figli è versata di regola come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni sull’impiego appropriato (art. 20 LPGA) come pure le disposizioni diverse imposte dal giudice civile. Il Consiglio federale può disciplinare il versamento per casi speciali, in deroga all’articolo 20 LPGA, segnatamente per figli di genitori separati o divorziati.
III. Diritto alla rendita vedovile
Art. 23 Rendita vedovile
  1. Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli.
  2. Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi:
    1. i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l’articolo 25 capoverso 3;
    2. gli affiliati, giusta l’articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati.
  3. Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l’adozione.
  4. Il diritto si estingue:
    1. con il passaggio a nuove nozze;
    2. con la morte della vedova o del vedovo.
  5. Il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Art. 24 Disposizioni particolari
  1. Le vedove hanno inoltre diritto a una rendita per vedove se, al momento della morte del coniuge, non hanno figli o affiliati ai sensi dell’articolo 23, ma hanno compiuto i 45 anni e sono state sposate durante almeno cinque anni. Se una vedova si è sposata più volte, si tiene conto, ai fini del computo, della durata complessiva dei diversi matrimoni.
  2. Oltre alle cause di estinzione di cui all’articolo 23 capoverso 4, il diritto alla rendita per vedovi si estingue quando l’ultimo figlio compie i 18 anni.
Art. 24a Coniugi divorziati
  1. Il coniuge divorziato è parificato alla persona vedova se:
    1. ha uno o più figli e il matrimonio è durato almeno dieci anni;
    2. il matrimonio è durato almeno dieci anni e il divorzio è intervenuto dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni;
    3. il figlio più giovane ha compiuto i 18 anni dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni.
  2. Se il coniuge divorziato non soddisfa almeno una delle condizioni del capoverso 1, il diritto a una rendita vedovile sussiste soltanto e fintantoché ha figli di meno di 18 anni.
Art. 24b Concorso di rendite vedovili con rendite di vecchiaia o d’invalidità

Se una persona soddisfa contemporaneamente le condizioni per la concessione di una rendita per superstiti e di una rendita di vecchiaia o di una rendita secondo la LAI, è versata soltanto la rendita più elevata. Per il calcolo comparativo, la 13amensilità della rendita di vecchiaia di cui all’articolo 34tere, se del caso, il supplemento di rendita di cui all’articolo 34bissono computati nella rendita di vecchiaia annua.

IV. Diritto alla rendita per orfani
Art. 25 Rendita per orfani
  1. Hanno diritto a una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani.
  2. I trovatelli hanno diritto a una rendita per orfano.
  3. Il Consiglio federale disciplina il diritto alla rendita per orfani per i figli elettivi.
  4. Il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre. Si estingue quando l’orfano compie i 18 anni o muore.
  5. Per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione.
Art. 26a28
Art. 28bis Concorso con altre rendite

Se un orfano soddisfa contemporaneamente le condizioni di una rendita per orfani e una rendita vedovile o una rendita secondo la LAI, è versata soltanto la rendita più elevata. Se entrambi i genitori sono deceduti, il confronto avviene in base alla somma delle due rendite per orfani.

B. Rendite ordinarie

Art. 29 Beneficiari: rendite complete e rendite parziali
  1. Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti.
  2. Le rendite ordinarie sono assegnate in forma di:
    1. rendite complete agli assicurati che hanno una durata di contribuzionecompleto;
    2. rendite parziali agli assicurati che hanno una durata di contribuzione incompleta.
I. Norme per il calcolo delle rendite ordinarie
Art. 29bis Disposizioni generali per il calcolo della rendita
  1. La rendita è calcolata al raggiungimento dell’età di riferimento.
  2. Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi provenienti dall’attività lucrativa, nonché dagli accrediti per compiti educativi o per compiti assistenziali, totalizzati tra il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato (raggiungimento dell’età di riferimento o decesso).
  3. Se ha versato contributi all’AVS dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, l’avente diritto può chiedere, una sola volta, che la rendita sia ricalcolata. Nel nuovo calcolo della rendita sono computati anche i redditi provenienti dall’attività lucrativa che l’avente diritto ha conseguito durante il periodo di contribuzione supplementare e sui quali ha versato contributi. I contributi versati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento non fanno nascere il diritto a una rendita.
  4. Eventuali lacune contributive possono essere colmate con i contributi versati dall’avente diritto tra il raggiungimento dell’età di riferimento e i cinque anni successivi se durante tale periodo:
    1. l’avente diritto ha conseguito un reddito equivalente almeno al 40 per cento della media dei redditi provenienti dall’attività lucrativa non ripartiti conseguiti nel corso del periodo di cui al capoverso 2; e
    2. i contributi versati su questo reddito corrispondono al contributo minimo annuo.
  5. Il Consiglio federale disciplina il computo:
    1. dei mesi di contribuzione trascorsi durante l’anno di inizio del diritto alla rendita;
    2. dei periodi di contribuzione precedenti il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni;
    3. degli anni concessi in più; e
    4. dei periodi di contribuzione totalizzati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.
  6. Disciplina inoltre il momento in cui inizia il diritto alla rendita ricalcolata conformemente al capoverso 3.
Art. 29ter Durata di contribuzione completa
  1. La durata di contribuzione è completa se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d’età.
  2. Sono considerati anni di contribuzione i periodi:
    1. durante i quali una persona ha pagato i contributi;
    2. durante i quali il suo coniuge, giusta l’articolo 3 capoverso 3, ha versato almeno il doppio del contributo minimo;
    3. durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza.
Art. 29quater Reddito annuo medio
1. Principio

La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si compone:

  1. dei redditi risultanti da un’attività lucrativa;
  2. degli accrediti per compiti educativi;
  3. degli accrediti per compiti assistenziali.
Art. 29quinquies 2. Redditi risultanti da un’attività lucrativa.
Contributi delle persone che non esercitano un’attività lucrativa
  1. Sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi.
  2. I contributi delle persone che non esercitano un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto nell’articolo 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa.
  3. I redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se:
    1. entrambi i coniugi hanno raggiunto l’età di riferimento;
    2. la vedova o il vedovo raggiunge l’età di riferimento;
    3. il matrimonio è sciolto mediante divorzio;
    4. entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità; o
    5. uno dei coniugi ha diritto a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità e l’altro raggiunge l’età di riferimento.
  4. Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
    1. tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato per il coniuge che ha per primo diritto alla rendita, fatto salvo il caso della riscossione anticipata della rendita secondo l’articolo 40; e
    2. in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti.
  5. Il capoverso 4 non è applicabile all’anno civile in cui il matrimonio è contratto o sciolto.
  6. Il Consiglio federale disciplina la procedura. Stabilisce in particolare quale cassa di compensazione debba procedere alla ripartizione dei redditi.
Art. 29sexies 3. Accrediti per compiti educativi
  1. Un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l’autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni. Tuttavia, ai genitori che esercitano in comune l’autorità parentale non sono accordati due accrediti cumulativi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l’assegnazione dell’accredito per compiti educativi, nei casi in cui:
    1. uno o entrambi i genitori abbiano in custodia fanciulli senza però esercitare l’autorità parentale;
    2. soltanto uno dei genitori sia assicurato presso l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti;
    3. le condizioni per l’assegnazione di un accredito per compiti educativi non siano adempite per l’intero anno civile;
    4. genitori divorziati o non coniugati esercitano in comune l’autorità parentale.
  2. L’accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l’articolo 34 al momento dell’inizio del diritto alla rendita.
  3. L’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi. Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell’età di riferimento da parte del coniuge più anziano.
Art. 29septies 4. Accrediti per compiti assistenziali
  1. Gli assicurati che si occupano di parenti in linea ascendente o discendente o di fratelli e sorelle che beneficiano di un assegno per grandi invalidi dell’AVS, dell’AI, dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell’assicurazione militare hanno diritto a un accredito per compiti assistenziali se possono raggiungere facilmente le persone che assistono. Essi devono far valere tale diritto ogni anno per scritto. Sono parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e i figliastri nonché il partner che convive con l’assicurato nella medesima economia domestica ininterrottamente da almeno cinque anni.
  2. Per i periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto all’accredito per compiti educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti assistenziali.
  3. Il Consiglio federale può precisare il criterio della facile raggiungibilità di cui al capoverso 1.Esso disciplina la procedura nonché l’assegnazione dell’accredito per compiti assistenziali nei casi in cui:
    1. più persone adempiano le condizioni per l’assegnazione di un accredito per compiti assistenziali;
    2. soltanto uno dei coniugi sia assicurato presso l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti;
    3. le condizioni per l’assegnazione di un accredito per compiti assistenziali non siano adempite per l’intero anno civile.
  4. L’accredito per compiti assistenziali corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l’articolo 34 al momento dell’inizio del diritto alla rendita. Esso viene registrato nel conto individuale.
  5. Qualora il diritto all’accredito per compiti assistenziali non venga fatto valere entro cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno civile durante il quale ci si è occupati di una persona, l’accredito per l’anno corrispondente non viene più registrato nel conto individuale.
  6. L’accredito per compiti assistenziali durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi. Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell’età di riferimento da parte del coniuge più anziano.
Art. 30 5. Determinazione del reddito annuo medio
  1. La somma dei redditi dell’attività lucrativa è rivalutata in funzione dell’indice delle rendite previsto nell’articolo 33ter. Il Consiglio federale determina annualmente i fattori di rivalutazione.
  2. La somma dei redditi rivalutati derivanti da un’attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione.
Art. 30bis Prescrizioni per il calcolo delle rendite

Il Consiglio federale emana prescrizioni per il calcolo delle rendite.A tale scopo può arrotondare per eccesso o per difetto il reddito determinante e le rendite.Esso può emanare disposizioni sul computo delle frazioni di anni di contribuzione e dei corrispondenti redditi e prevedere che gli anni di contribuzione e i redditi di un’attività lucrativa nel periodo di tempo per il quale fu erogata una rendita d’invalidità non siano computati.

Art. 30ter Conti individuali
  1. Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale precisa i particolari.
  2. I redditi di un’attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e dai quali il datore di lavoro ha trattenuto i contributi legali, sono annotati nel conto individuale, anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi alla cassa di compensazione.
  3. I redditi soggetti a contribuzione dei lavoratori sono annotati nel conto individuale sotto l’anno in cui sono stati versati. I redditi sono tuttavia annotati sotto l’anno in cui è stata esercitata l’attività lucrativa se il lavoratore:
    1. non lavora più per il datore di lavoro quando il salario gli viene versato;
    2. fornisce la prova che il reddito soggetto a contribuzione proviene da un’attività lucrativa esercitata in un anno precedente e per la quale sono stati versati contributi inferiori a quello minimo.
  4. I redditi delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, dei dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi e delle persone senza attività lucrativa sono sempre annotati sotto l’anno per il quale sono fissati i contributi.
Art. 31 Determinazione di una nuova rendita

Se deve essere fissata una nuova rendita di vecchiaia in seguito all’insorgere del diritto alla rendita del coniuge o allo scioglimento del matrimonio, le regole di calcolo applicabili al primo caso di rendita sono determinanti. La nuova rendita calcolata in base a queste disposizioni dev’essere aggiornata.

Art. 32
Art. 33 Rendita per superstiti
  1. La rendita vedovile e per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio della persona deceduta, che è composto dal reddito non ripartito e dagli accrediti per compiti educativi o assistenziali. Rimane salvo il capoverso 2.
  2. Se muoiono entrambi i genitori, ogni rendita per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio, determinato secondo i principi generali (art. 29quatersegg.), di ciascuno dei genitori.
  3. Se la persona assicurata muore prima di aver compiuto i 45 anni, al suo reddito medio dell’attività lucrativaper il calcolo della rendita per superstiti viene aggiunto un supplemento percentuale. Il Consiglio federale stabilisce i tassi corrispondenti in base all’età dell’assicurato al momento del decesso.
Art. 33bis Commutazione di una rendita d’invalidità
  1. Le rendite di vecchiaia o per superstiti che sostituiscono una rendita in conformità della LAIsono calcolate fondandosi sugli stessi elementi che per la rendita di invalidità, se deriva un vantaggio all’avente diritto. 1bis. Il calcolo della rendita dei coniugi dev’essere adeguato giusta il capoverso 1 se le condizioni della ripartizione e dell’attribuzione reciproca del reddito sono soddisfatte.
  2. Se la rendita d’invalidità è stata calcolata in conformità dell’articolo 37 capoverso 2 della LAI, le prescrizioni di questo articolo si applicano per analogia alla rendita di vecchiaia o alla rendita per i superstiti, il cui calcolo si fonda sugli stessi elementi che per la rendita d’invalidità.
  3. Se le rendite ordinarie di vecchiaia o per i superstiti sostituiscono rendite straordinarie d’invalidità calcolate in conformità degli articoli 39 capoverso 2 e 40 capoverso 3 LAI, dette rendite ordinarie importano, se la durata di contribuzione è intera, almeno il 1331/3per cento dell’ammontare minimo della corrispondente rendita completa.
  4. Per il calcolo della rendita di vecchiaia di una persona il cui coniuge beneficia o ha beneficiato di una rendita d’invalidità, il reddito annuo medio determinante al momento dell’insorgere della rendita d’invalidità è considerato come reddito giusta l’articolo 29quinquiesper la durata di riscossione della rendita. Se il grado d’invalidità è inferiore al 60 per cento, è presa in considerazione soltanto una frazione corrispondente del reddito medio annuo.Il Consiglio federale disciplina i dettagli e la procedura.
Art. 33ter Adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari
  1. Di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, il Consiglio federale adegua le rendite ordinarie all’evoluzione dei prezzi e dei salari fissando, su proposta della Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, un nuovo indice delle rendite.
  2. L’indice delle rendite corrisponde alla media aritmetica dell’indice dei salari, determinato dall’Ufficio federale di statistica, e dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.
  3. Il Consiglio federale propone, secondo la situazione finanziaria dell’assicurazione, di modificare il rapporto fra i due valori degli indici menzionati nel capoverso 2.
  4. Il Consiglio federale adegua anzitempo le rendite ordinarie qualora l’indice nazionale dei prezzi al consumo abbia subìto, in un anno, un aumento di oltre il 4 per cento.
  5. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive, arrotondare per eccesso o per difetto l’indice delle rendite e disciplinare la procedura per l’adeguamento delle rendite.
II. Rendite complete
Art. 34 Calcolo e importo della rendita completa
1. Rendita di vecchiaia
  1. La rendita mensile di vecchiaia si compone di (formula delle rendite):
    1. una frazione dell’importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa della rendita);
    2. una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile della rendita).
  2. Sono applicabili le disposizioni seguenti:
    1. se il reddito annuo medio determinante è inferiore o uguale all’importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita equivale all’importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 74/100 e la parte variabile equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per 13/600;
    2. se il reddito annuo medio determinante è superiore all’importo minimo della rendita semplice di vecchiaia moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita equivale all’importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 104/100, e la parte variabile equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per 8/600.
  3. L’importo massimo della rendita corrisponde al doppio dell’importo minimo.
  4. L’importo minimo è pagato fino a un reddito annuo medio determinante uguale a dodici volte il suo ammontare e l’importo massimo a partire da un reddito annuo medio determinante uguale o superiore a settantadue volte l’importo minimo.
  5. L’importo minimo della rendita completa di vecchiaia di 1260 franchi corrisponde a un indice delle rendite di 229,1 punti.
Art. 34bis 1a . Misura compensativa per le donne della generazione di transizione che non anticipano la riscossione della rendita
  1. Salvo in caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia, le donne della generazione di transizione che riscuotono la rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento di rendita. Sono applicabili le disposizioni seguenti:

    1. se il reddito annuo medio determinante è inferiore o uguale all’importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l’articolo 34 moltiplicato per quattro, il supplemento di rendita di base ammonta a 160 franchi al mese;
    2. se il reddito annuo medio determinante è superiore all’importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l’articolo 34 moltiplicato per quattro, ma inferiore o uguale a tale importo moltiplicato per cinque, il supplemento di rendita di base ammonta a 100 franchi al mese;
    3. se il reddito annuo medio determinante è superiore all’importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l’articolo 34 moltiplicato per cinque, il supplemento di rendita di base ammonta a 50 franchi al mese.
  2. Il supplemento di rendita di base è graduato come segue:| Anno di nascita | Supplemento di rendita mensile
    in % del supplemento di base | | --- | --- | | Donne nate nel 1961 | 25 | | Donne nate nel 1962 | 50 | | Donne nate nel 1963 | 75 | | Donne nate nel 1964 | 100 | | Donne nate nel 1965 | 100 | | Donne nate nel 1966 | 81 | | Donne nate nel 1967 | 63 | | Donne nate nel 1968 | 44 | | Donne nate nel 1969 | 25 |

  3. Appartengono alla generazione di transizione le donne che raggiungono l’età di riferimento nei nove anni successivi all’entrata in vigore della presente disposizione.

  4. Il supplemento di rendita è versato in aggiunta alla rendita calcolata conformemente all’articolo 34. Non è sottoposto alla riduzione di cui all’articolo 35.

  5. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare il diritto delle donne con durata di contribuzione incompleta.

Art. 34ter 1b . 13amensilità della rendita di vecchiaia
  1. Gli assicurati che nel mese di dicembre hanno diritto a una rendita di vecchiaia ricevono una 13amensilità della stessa.
  2. La 13amensilità è versata quale supplemento della rendita di vecchiaia annua. Corrisponde a un dodicesimo della rendita di vecchiaia riscossa nell’anno civile in questione.
  3. La 13amensilità della rendita di vecchiaia è versata nel mese di dicembre. Se l’importo annuo della rendita di vecchiaia è versato una volta all’anno conformemente all’articolo 44 capoverso 2, la 13amensilità è versata insieme a tale importo.
Art. 35 2. Somma delle due rendite per coniugi
  1. La somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia se:
    1. entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia o a una percentuale di essa;
    2. uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia o a una percentuale di essa e l’altro a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità.
  2. Non è prevista nessuna riduzione a scapito dei coniugi che non vivono più in comunione domestica in seguito ad una decisione giudiziaria.
  3. Le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla somma delle rendite non ridotte. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la riduzione delle due rendite accordate agli assicurati con durata di contribuzione incompleta o che percepiscono soltanto una percentuale della rendita.
Art. 35bis 3. Supplemento accordato alle vedove e ai vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia

Le vedove e i vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento del 20 per cento sulla propria rendita. La rendita e il supplemento non devono superare l’importo massimo della rendita di vecchiaia.

Art. 35ter 4. Rendita per figli
  1. La rendita per figli è pari al 40 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante. Se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per figli, le due rendite per figli devono essere ridotte qualora superino il 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L’articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.
  2. In caso di differimento della riscossione di una percentuale della rendita di vecchiaia in virtù dell’articolo 39 capoverso 1, la rendita per figli è differita nella stessa misura percentuale.
Art. 36 5. Rendita vedovile

La rendita vedovile è pari all’80 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.

Art. 37 6. Rendita per orfani
  1. La rendita per orfani è pari al 40 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante. La rendita per orfani destinata ad aventi diritto che avevano un rapporto di filiazione soltanto con il genitore deceduto è pari al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.
  2. Se muoiono entrambi i genitori, le rendite per orfani devono essere ridotte qualora superino il 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L’articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.
  3. I figli trovatelli ricevono una rendita per orfani pari al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia.
Art. 37bis 7. Concorso di rendite per orfani e rendite per figli

Se per la medesima persona sono riunite le condizioni che danno diritto a una rendita per orfani e a una rendita per figli, la somma delle due rendite ammonta al massimo al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L’articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.

III. Rendite parziali
Art. 38 Calcolo
  1. La rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa calcolata conformemente agli articoli 34 a 37.
  2. Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell’assicurato e quello degli assicurati della sua classe d’età, come pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione.
  3. Il Consiglio federale emana disposizioni particolari sulla graduazione delle rendite.
IV. Riscossione flessibile della rendita
Art. 39 Riscossione differita della rendita di vecchiaia
  1. Chi ha diritto a una rendita di vecchiaia può differire, di un anno almeno e di cinque anni al massimo, la riscossione della totalità della rendita o di una percentuale di essa compresa tra il 20 e l’80 per cento. Durante tale periodo può revocare la riscossione differita in qualsiasi momento, con effetto all’inizio del mese successivo.
  2. Chi ha differito la riscossione di una percentuale della rendita può chiedere, una sola volta, la riduzione di tale percentuale. L’aumento della percentuale è escluso.
  3. La rendita di vecchiaia differita, o la percentuale di rendita differita, è aumentata del controvalore attuariale delle prestazioni differite.
  4. Il Consiglio federale stabilisce in modo uniforme le aliquote d’aumento e definisce la procedura. Può escludere il differimento per certi generi di rendite. Riesamina le aliquote d’aumento almeno ogni dieci anni.
Art. 40 Riscossione anticipata della rendita di vecchiaia
  1. Chi adempie le condizioni per l’ottenimento di una rendita di vecchiaia può, dal compimento dei 63 anni, anticipare la riscossione della totalità della rendita o di una percentuale di essa compresa tra il 20 e l’80 per cento. Può chiedere la riscossione anticipata della rendita in qualsiasi momento, con effetto all’inizio del mese successivo. La riscossione anticipata vale soltanto per le prestazioni future. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la possibilità di revocare la riscossione anticipata in caso di concessione a posteriori di una rendita d’invalidità.
  2. Chi ha anticipato la riscossione di una percentuale della rendita può chiedere, una sola volta, l’aumento di tale percentuale. L’aumento vale soltanto per le prestazioni future. Non può essere revocato.
  3. Durante il periodo di riscossione anticipata della rendita non sono versate rendite per figli.
  4. In deroga all’articolo 29tercapoverso 1, in caso di riscossione anticipata della rendita la durata di contribuzione non è completa. La rendita anticipata è calcolata in base al numero di anni di contribuzione totalizzati fino all’inizio della riscossione anticipata e corrisponde a una rendita parziale con durata di contribuzione incompleta.
  5. Il calcolo della rendita anticipata è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi provenienti dall’attività lucrativa, nonché dagli accrediti per compiti educativi o per compiti assistenziali, totalizzati tra il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’avente diritto compie i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’inizio della riscossione anticipata della totalità della rendita o di una percentuale di essa. Al raggiungimento dell’età di riferimento la rendita è ricalcolata secondo l’articolo 29biscapoversi 1 e 2.
Art. 40a Riduzione della rendita di vecchiaia in caso di riscossione anticipata
  1. La rendita di vecchiaia anticipata è ridotta del controvalore attuariale della prestazione anticipata.
  2. Il Consiglio federale stabilisce in modo uniforme le aliquote di riduzione in base a principi attuariali e definisce la procedura. Riesamina le aliquote di riduzione almeno ogni dieci anni.
  3. Se il reddito annuo medio determinante è inferiore o uguale all’importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l’articolo 34 moltiplicato per quattro, le aliquote di riduzione sono ridotte del 40 per cento.
Art. 40b Combinazione di riscossione anticipata e riscossione differita della rendita di vecchiaia
  1. Chi anticipa la riscossione di una percentuale della rendita di vecchiaia può differire la riscossione della percentuale restante al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.
  2. La percentuale di rendita differita non può più essere ridotta se la percentuale di rendita anticipata è già stata aumentata una volta durante il periodo di riscossione anticipata.
Art. 40c Aliquote di riduzione per le donne della generazione di transizione in caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia

Le donne della generazione di transizione a partire dai 62 anni compiuti possono anticipare la riscossione della rendita secondo le modalità previste dagli articoli 40 e 40b . Alla rendita anticipata si applicano le aliquote di riduzione seguenti:| Anni di
anticipazione | Aliquota di riduzione in %, se il reddito annuo medio determinante è inferiore o uguale all’importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l’articolo 34 moltiplicato per quattro | Aliquota di riduzione in %, se il reddito annuo medio determinante è superiore all’importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l’articolo 34 moltiplicato per quattro, ma inferiore o uguale a tale importo moltiplicato per cinque | Aliquota di riduzione in %, se il reddito annuo medio determinante è superiore all’importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l’articolo 34 moltiplicato per cinque | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 0 | 2,5 | 3,5 | | 2 | 2 | 4,5 | 6,5 | | 3 | 3 | 6,5 | 10,5 |

V. Riduzione delle rendite ordinarie
Art. 41 Riduzione per soprassicurazione
  1. In deroga all’articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA, le rendite per figli e per orfani sono ridotte nella misura in cui, insieme con la rendita del padre o della madre, superino il 90 per cento del reddito annuo medio determinante per il calcolo di quest’ultima.
  2. Il Consiglio federale stabilisce tuttavia un importo minimo.
  3. Il Consiglio federale emana disposizioni particolari e prescrizioni speciali sulle rendite parziali.

C. Rendite straordinarie

Art. 42 Beneficiari
  1. Hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera che possono far valere lo stesso numero di anni d’assicurazione della loro classe d’età, ma non possono pretendere una rendita ordinaria poiché non sono stati obbligati a pagare contributi durante un anno almeno prima del sorgere del diritto alla rendita.Lo stesso diritto spetta ai loro superstiti.
  2. Chiunque benefici d’una rendita deve adempire personalmente le esigenze di domicilio e dimora abituale in Svizzera.
  3. I coniugi di cittadini svizzeri all’estero affiliati all’assicurazione obbligatoria che in virtù di una convenzione bilaterale o di usi internazionali, non appartengono all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dello Stato di domicilio, sono parificati ai coniugi di cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera.
Art. 43 Importo delle rendite straordinarie
  1. Le rendite straordinarie sono pari all’importo minimo delle rendite ordinarie complete corrispondenti. È fatto salvo il capoverso 3.
  2. In deroga all’articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA, le rendite straordinarie per figli e per orfani sono ridotte in quanto, aggiunte alle rendite del padre e della madre, superino l’importo massimo stabilito dal Consiglio federale.

D. Assegno per grandi invalidi, contributo per l’assistenza e mezzi ausiliari

Art. 43bis Assegno per grandi invalidi
  1. Ha diritto all’assegno per grandi invalidi chi percepisce la totalità della rendita di vecchiaia, o è beneficiario di prestazioni complementari, e presenta una grande invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve, sempre che abbia domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera. 1bis. Il diritto all’assegno per una grande invalidità di grado lieve decade in caso di soggiorno in istituto.
  2. Il diritto all’assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l’assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per sei mesi, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.
  3. L’assegno mensile per grandi invalidi di grado elevato ammonta all’80 per cento, quello per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20 per cento dell’importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall’articolo 34 capoverso 5.
  4. Chi, sino alla fine del mese in cui raggiunge l’età di riferimento o sino al momento in cui anticipa la riscossione della totalità della rendita, ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione per l’invalidità riceve un assegno d’importo per lo meno uguale a quello ricevuto fino ad allora. 4bis. Il Consiglio federale può prevedere una prestazione proporzionale all’assegno per grandi invalidi dell’assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia solo in parte addebitabile a un infortunio.
  5. Le disposizioni della LAIsono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità.Spetta agli uffici per l’assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.
Art. 43ter Contributo per l’assistenza

Chi, sino alla fine del mese in cui raggiunge l’età di riferimento o sino al momento in cui anticipa la riscossione della totalità della rendita, ha beneficiato di un contributo per l’assistenza dell’assicurazione per l’invalidità continua a ricevere un contributo d’importo pari al massimo a quello ricevuto fino ad allora. Al diritto al contributo per l’assistenza e alla sua entità si applicano per analogia gli articoli 42quater–42octiesLAI.

Art. 43quater Mezzi ausiliari
  1. Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA) che abbisognano di apparecchi costosi per spostarsi, per stabilire contatti con il proprio ambiente o per attendere autonomamente alla propria persona, hanno diritto a mezzi ausiliari.
  2. Esso stabilisce in quali casi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto a mezzi ausiliari per esercitare un’attività lucrativa o svolgere le loro mansioni abituali.
  3. Esso indica i mezzi ausiliari consegnati o sussidiati dall’assicurazione; ne disciplina la consegna, come pure la procedura, e stabilisce quali norme della LAIsono applicabili.

E. Disposizioni varie

Art. 43quinquies Vigilanza sull’equilibrio finanziario

Il Consiglio federale fa esaminare periodicamente se lo sviluppo finanziario dell’assicurazione è equilibrato e sottopone il risultato di tale esame alla Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Se necessario propone un emendamento della legge.

Art. 44 Versamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi
  1. Di regola le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono versati su un conto bancario o postale. A sua richiesta, possono essere versati direttamente al beneficiario. Il Consiglio federale disciplina la procedura.
  2. Le rendite il cui importo non supera il 20 per cento della rendita minima completa sono versate, in deroga all’articolo 19 capoversi 1 e 3 LPGA, una volta all’anno. L’avente diritto può chiedere il versamento mensile.
Art. 45
Art. 46 Ricupero di rendite e assegni per grandi invalidi non riscossi
  1. Il diritto al pagamento arretrato è disciplinato nell’articolo 24 capoverso 1 LPGA.
  2. Se l’assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l’assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA. Sono accordati pagamenti retroattivi per periodi più lunghi, se l’assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se egli presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti. 2bis. In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto agli arretrati della 13amensilità della rendita di vecchiaia si estingue con il decesso dell’assicurato.
  3. Il Consiglio federale può limitare o escludere, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il pagamento di rendite ordinarie di vecchiaia arretrate, per le quali vale il rinvio.
Art. 47
Art. 48
Art. 48bisa48sexies

Capo quarto: Organizzazione

A. In generale

Art. 49 Regola

L’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è applicata, sotto la vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA), dai datori di lavoro e dai lavoratori nonché dalle casse di compensazione professionali, dalle casse di compensazione cantonali, dalle casse di compensazione della Confederazione e da un Ufficio centrale di compensazione (organi esecutivi).

Art. 49a Sistemi d’informazione e requisiti
  1. Gli organi esecutivi gestiscono sistemi d’informazione che consentono lo scambio elettronico di informazioni e il trattamento di dati.
  2. Essi provvedono affinché siano garantite in qualsiasi momento la stabilità e l’adattabilità necessarie dei loro sistemi d’informazione nonché la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati.
  3. Le organizzazioni specializzate degli organi esecutivi elaborano norme per l’adempimento dei requisiti di cui all’articolo 72a capoverso 2 lettera b.
Art. 49b Sistemi d’informazione per l’esecuzione di convenzioni internazionali

Il Consiglio federale può prescrivere agli organi esecutivi l’utilizzo di sistemi d’informazione sviluppati, previa consultazione degli organi interessati, per l’adempimento dei compiti previsti dall’allegato II dell’Accordo del 21 giugno 1999tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e da altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.

Art. 49c Registro delle prestazioni in denaro correnti
  1. L’Ufficio centrale di compensazione di cui all’articolo 71 tiene un registro centrale delle prestazioni in denaro correnti, contenente anche le informazioni disponibili relative alla concessione di prestazioni estere, allo scopo di:
    1. evitare la riscossione indebita di prestazioni in denaro;
    2. garantire la trasparenza sulle prestazioni in denaro concesse;
    3. agevolare l’adeguamento delle prestazioni in denaro.
  2. Vi registra:
    1. le prestazioni in denaro correnti;
    2. i decessi e i cambiamenti di stato civile degli aventi diritto a rendite nonché, se disponibile, la data di nascita del coniuge o del partner registrato.
  3. L’Ufficio centrale di compensazione notifica i decessi e i cambiamenti di stato civile alle casse di compensazione e mette a disposizione degli organi di cui all’articolo 50b capoverso 1 i dati necessari.
Art. 49d Registro degli assicurati
  1. L’Ufficio centrale di compensazione tiene un registro centrale degli assicurati allo scopo di:
    1. assegnare agli assicurati un numero AVS secondo l’articolo 50c ;
    2. garantire che tutti i conti individuali di un assicurato siano presi in considerazione in caso di assegnazione di una rendita.
  2. Vi registra:
    1. gli assicurati e i loro numeri AVS;
    2. le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato;
    3. i numeri d’assicurato esteri necessari per l’esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale.
  3. L’Ufficio centrale di compensazione mette a disposizione degli organi di cui agli articoli 50b capoverso 1 e 153c capoverso 1 i dati necessari.
Art. 49e Disposizioni d’esecuzione concernenti il registro delle prestazioni in denaro correnti e il registro degli assicurati

Il Consiglio federale disciplina:

  1. la responsabilità per la protezione dei dati;
  2. i dati da registrare e da comunicare;
  3. i termini di conservazione;
  4. l’accesso ai dati;
  5. la collaborazione fra gli utenti;
  6. la sicurezza dei dati;
  7. la partecipazione ai costi da parte degli assicuratori contro gli infortuni e dell’assicurazione militare.
Art. 49f Trattamento di dati personali
  1. Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge o da convenzioni internazionali, segnatamente per:
    1. calcolare e riscuotere i contributi assicurativi;
    2. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
    3. stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne l’impiego;
    4. far valere pretese di regresso nei confronti di terzi responsabili;
    5. sorvegliare l’esecuzione della presente legge;
    6. allestire statistiche;
    7. assegnare o verificare il numero AVS.
  2. Per adempiere tali compiti possono inoltre trattare o far trattare dati personali che permettono segnatamente di valutare la salute, la gravità dell’infermità fisica o psichica, i bisogni e la situazione economica dell’assicurato.
Art. 50
Art. 50a Comunicazione di dati
  1. Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA:
    1. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge;
    2. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all’articolo 32 capoverso 2 LPGA, l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
    bbis. agli organi di un’altra assicurazione sociale e ad altri servizi o istituzioni autorizzati a utilizzare il numero AVS, qualora i dati siano necessari per assegnare o verificare tale numero; bter. ai servizi incaricati dell’esercizio della banca dati centrale per documentare lo stato civile o incaricati di gestire il sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo, qualora i dati siano necessari per assegnare o verificare tale numero; c. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992sulla statistica federale; cbis. ai registri cantonali dei tumori e al registro dei tumori pediatrici secondo la legge del 18 marzo 2016sulla registrazione dei tumori; d. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine; dbis. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015sulle attività informative; e. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 1. alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti, 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio, 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto, 4. agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell’11 aprile 1889sulla esecuzione e sul fallimento, 5. alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l’applicazione delle leggi in materia fiscale, 6. alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all’articolo 448 capoverso 4 del Codice civile, 7. … 8. alle autorità competenti nel settore della migrazione di cui all’articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005sugli stranieri e la loro integrazione.
  2. Le autorità federali, cantonali e comunali interessate possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005contro il lavoro nero.
  3. In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati dev’essere garantito.
  4. Negli altri casi, in deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:
    1. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
    2. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse dell’assicurato.
  5. Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito.
  6. Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d’informazione della persona interessata.
  7. I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.
Art. 50b Procedura di richiamo
  1. Possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro delle prestazioni in denaro correnti (art. 49c ) e al registro degli assicurati (art. 49d ):
    1. l’Ufficio centrale del 2° pilastro, nell’ambito dell’articolo 24d della legge federale del 17 dicembre 1993sul libero passaggio;
    2. le casse di compensazione, le agenzie da esse designate, gli uffici AI e l’ufficio federale competente, per i dati necessari all’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla LAI;
    3. gli assicuratori contro gli infortuni secondo la legge federale del 20 marzo 1981sull’assicurazione contro gli infortuni, per verificare il diritto dei beneficiari di rendite in corso;
    4. l’assicurazione militare, per verificare il diritto dei beneficiari di rendite in corso;
    5. gli organi esecutivi competenti per le prestazioni complementari.
Art. 50c Numero AVS
  1. Il numero AVS è assegnato a ogni persona che:
    1. ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA);
    2. abita all’estero e versa contributi o percepisce prestazioni o fa domanda per ottenerne.
  2. Il numero AVS è inoltre assegnato a una persona se risulta necessario:
    1. per attuare l’AVS; o
    2. nei rapporti con un servizio o un’istituzione che ha il diritto di utilizzarlo sistematicamente al di fuori dell’AVS.
  3. Il numero AVS non deve essere composto in modo tale da permettere di risalire alla persona cui esso è assegnato.
Art. 50d a 50g

B. Datori di lavoro

Art. 51 Compiti
  1. I datori di lavoro devono prelevare i contributi del dipendente su ogni salario ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2.
  2. I datori di lavoro devono verificare, in base ai documenti ufficiali d’identità, le indicazioni date dai dipendenti nella domanda per ottenere il certificato di assicurazione. Essi sono tenuti a regolare periodicamente, con le casse di compensazione, alle quali sono affiliati, il conto dei contributi riscossi sui salari, di quelli dovuti da essi e delle rendite e degli assegni per grandi invalidi versati, e a dare le indicazioni necessarie per la tenuta dei conti individuali dei dipendenti.
  3. Il Consiglio federale può assegnare ai datori di lavoro altri compiti relativi alla riscossione dei contributi o al pagamento delle rendite.
Art. 52 Responsabilità
  1. Il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione.
  2. Se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno.
  3. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazionisugli atti illeciti.
  4. La cassa di compensazione competente fa valere il diritto al risarcimento del danno mediante decisione formale.
  5. In deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA, in caso di ricorso è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro è domiciliato.
  6. La responsabilità di cui all’articolo 78 LPGA è esclusa.

C. Casse di compensazione

I. Casse di compensazione professionali
Art. 53 1 Condizioni
a. Costituzione di casse di compensazione dei datori di lavoro
  1. Sono autorizzate a costituire casse di compensazione professionali una o più associazioni professionali svizzere, come pure una o più associazioni interprofessionali svizzere o regionali, di datori di lavoro o di persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, qualora:
    1. si possa prevedere, secondo il numero dei membri e la composizione delle associazioni, che la costituenda cassa di compensazione comprenderà almeno 2000 datori di lavoro oppure persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, o incasserà contributi di almeno 50 milioni di franchi l’anno;
    2. la decisione di costituire una cassa di compensazione sia stata presa dall’organo dell’associazione competente a modificare gli statuti, alla maggioranza di tre quarti dei voti emessi, e sia stata documentata con atto pubblico.
    1bis. Le casse di compensazione professionali vanno costituite quali enti autonomi di diritto pubblico.
  2. Se parecchie delle associazioni indicate nel capoverso 1 costituiscono insieme una cassa di compensazione o se una siffatta associazione intende partecipare alla gestione di una cassa di compensazione esistente, ogni singola associazione deve prendere una decisione conforme al capoverso 1 lettera b per quanto concerne la gestione in comune della cassa.
Art. 54 b. …
Art. 55 2. Garanzia
  1. Le associazioni che intendono costituire una cassa di compensazione devono prestare garanzia per il risarcimento dei danni, di cui rispondono conformemente all’articolo 78 LPGAe all’articolo 70 della presente legge.
  2. La garanzia deve essere prestata, a scelta delle associazioni, mediante:
    1. deposito di una somma in valuta svizzera;
    2. pegno di cartevalori svizzere;
    3. atto di fideiussione.
  3. La garanzia dev’essere prestata per un dodicesimo della somma dei contributi che la cassa di compensazione incasserà presumibilmente nel corso di un anno, tuttavia essa deve importare al minimo 200 000 franchi, e non deve sorpassare 500 000 franchi. Se la differenza tra la somma effettiva dei contributi e quella presunta sorpassa il 10 per cento, la garanzia dev’essere adeguata.
  4. Il Consiglio federale emanerà le disposizioni particolari relative alla garanzia.
Art. 56 3. Procedura
  1. Le associazioni che intendono costituire una cassa di compensazione devono chiederne per iscritto l’autorizzazione al Consiglio federale, allegando alla loro domanda il progetto di regolamento della cassa. Nel contempo esse devono provare che sono adempite le condizioni indicate nell’articolo 53 ed eventualmente quelle dell’articolo 54.
  2. Il Consiglio federale accorda l’autorizzazione di costituire una cassa di compensazione professionale, se le condizioni dell’articolo 53 ed eventualmente quelle dell’articolo 54 sono adempite e se è stata prestata la garanzia conformemente all’articolo 55.
  3. La cassa di compensazione professionale è costituita ed acquista la personalità giuridica quando il regolamento della cassa è stato approvato dal Consiglio federale.
Art. 57 4. Regolamento della cassa
  1. Le associazioni fondatrici stabiliscono il regolamento della cassa. Soltanto esse hanno la competenza di modificarlo. Il regolamento della cassa e le modificazioni dello stesso devono essere sottoposti all’approvazione del Consiglio federale.
  2. Il regolamento deve contenere disposizioni su:
    1. la sede della cassa di compensazione;
    2. la composizione e la nomina del comitato direttivo della cassa;
    3. i compiti e le competenze del comitato direttivo della cassa e del gerente della cassa;
    4. l’organizzazione interna della cassa;
    5. la istituzione di agenzie, nonché i compiti e le competenze delle stesse;
    6. le norme relative alla riscossione di contributi per le spese di amministrazione;
    7. il controllo dei datori di lavoro;
    8. la partecipazione, nel caso di più associazioni fondatrici, delle associazioni alla prestazione della garanzia nel senso dell’articolo 55 e l’ordinamento del regresso nei casi in cui sono applicabili l’articolo 78 LPGAe l’articolo 70 della presente legge.
Art. 58 Organizzazione
1. Comitato direttivo della cassa
  1. L’organo supremo di una cassa di compensazione professionale è il comitato direttivo della cassa.
  2. Il comitato direttivo si compone di rappresentanti delle associazioni fondatrici e, all’occorrenza, di rappresentanti delle organizzazioni di impiegati od operai, se ad esse sono affiliati complessivamente almeno il 10 per cento degli impiegati od operai che dipendono dalla cassa di compensazione. Il presidente, nonché la maggioranza dei membri del comitato direttivo sono designati dalle associazioni fondatrici; gli altri membri, in ogni caso un terzo almeno, dalle organizzazioni di impiegati od operai interessate, in proporzione del numero degli impiegati od operai da esse rappresentati e appartenenti alla cassa di compensazione. Possono essere nominate membri del comitato direttivo soltanto persone affiliate alla cassa di compensazione in qualità di assicurati o di datori di lavoro.
  3. Al comitato direttivo incombe:
    1. l’organizzazione interna della cassa;
    2. la nomina del gerente della cassa;
    bbis. la nomina dell’ufficio di revisione; c. la fissazione dei contributi per le spese di amministrazione; d. il disciplinamento delle revisioni della cassa e dei controlli dei datori di lavoro; e. l’approvazione del conto d’esercizio e del rapporto di gestione.…
  4. Il regolamento può attribuire altri compiti e competenze al comitato direttivo.
Art. 59 2. Gerente della cassa
  1. Il gerente della cassa è incaricato dell’amministrazione della cassa di compensazione, per quanto non ne è competente il comitato direttivo.
  2. Egli deve presentare ogni anno al comitato direttivo il rapporto di gestione e il conto d’esercizio.
Art. 60 Scioglimento
  1. La decisione di scioglimento di una cassa professionale di compensazione deve essere presa dall’organo competente a modificare gli statuti, con la maggioranza di tre quarti dei voti emessi, deve risultare da atto pubblico e essere notificata immediatamente al Consiglio federale, il quale fissa la data dello scioglimento. 1bis. Le casse di compensazione professionali costituiscono riserve in grado di coprire i costi derivanti da uno scioglimento. 1ter. Se una cassa di compensazione professionale è sciolta, il Consiglio federale può imporre a una o più altre casse di compensazione professionali di rilevare tutti o parte degli assicurati e dei beneficiari di rendite, nel caso in cui non sia possibile trovare un’altra soluzione. La cassa rilevataria è adeguatamente indennizzata a tal fine. L’indennità è a carico della cassa sciolta e, sussidiariamente, delle sue associazioni fondatrici.
  2. Se una delle condizioni indicate negli articoli 53 e 55 non è adempiuta durevolmente o se gli organi di una cassa di compensazione violano in modo grave e ripetutamente loro doveri, il Consiglio federale scioglie la cassa di compensazione. Le casse di compensazione costituite anteriormente al 1° gennaio 1973 sono sciolte per mancato adempimento della condizione relativa ai contributi, soltanto se incassano contributi per un ammontare inferiore a 1 milione di franchi l’anno. L’importo limite applicabile alle casse di compensazione costituite tra il 1° gennaio 1973 e l’entrata in vigore della presente disposizione è di 10 milioni di franchi.
  3. Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate relative alle riserve e al loro ammontare nonché allo scioglimento delle casse di compensazione professionali.
II. Casse di compensazione cantonali
Art. 61 Decreti cantonali
  1. Ogni Cantone istituisce mediante decreto una cassa di compensazione cantonale avente carattere di ente autonomo cantonale di diritto pubblico. È fatto salvo il capoverso 1bis. 1bis. La cassa di compensazione cantonale può fare parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali, se questo ha carattere di ente autonomo di diritto pubblico ed è dotato di una commissione amministrativa indipendente dal Cantone.
  2. Il decreto cantonale necessita dell’approvazione della Confederazione e contiene disposizioni su:
    1. i compiti e le competenze del gerente della cassa;
    2. l’organizzazione interna della cassa;
    3. le norme relative alla riscossione di contributi per le spese di amministrazione;
    dbis. la nomina dell’ufficio di revisione; e. il controllo dei datori di lavoro; f. l’approvazione del conto d’esercizio e del rapporto di gestione della cassa di compensazione; g. l’istituzione della commissione amministrativa nonché le dimensioni, la composizione e le competenze della stessa.
III. Casse di compensazione della Confederazione
Art. 62 Costituzione e compiti
  1. Il Consiglio federale istituisce una cassa di compensazione per il personale dell’amministrazione federale e delle aziende federali.
  2. Il Consiglio federale istituisce una cassa di compensazione incaricata di applicare l’assicurazione facoltativa e di eseguire i compiti ad essa assegnati da convenzioni internazionali e di versare le prestazioni spettanti a persone all’estero. La cassa di compensazione affilia inoltre gli studenti assicurati in virtù dell’articolo 1a capoverso 3 lettera b.
IV. Disposizioni comuni
Art. 63 Compiti delle casse di compensazione
  1. Alle casse di compensazione incombono in particolare i compiti seguenti:
    1. la fissazione, la riduzione e il condono dei contributi;
    2. la fissazione delle rendite e degli assegni per grandi invalidi;
    3. la riscossione dei contributi e il pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi;
    4. l’allestimento del conto dei contributi riscossi, delle rendite e degli assegni per grandi invalidipagati con i propri affiliati (datori di lavoro, persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e persone che non esercitano un’attività lucrativa) da una parte, e con l’Ufficio centrale di compensazione, dall’altra parte;
    5. la tassazione d’ufficio e l’applicazione della procedura di diffida e di esecuzione;
    6. la tenuta dei conti individuali;
    7. la riscossione dei contributi per le spese di amministrazione.
  2. Le casse di compensazione cantonali devono inoltre vigilare che siano assoggettate all’assicurazione tutte le persone tenute a pagare dei contributi.
  3. Il Consiglio federale può affidare alle casse di compensazione altri compiti nell’ambito della presente legge.Esso disciplina la collaborazione tra le casse di compensazione e l’Ufficio centrale di compensazione.
Art. 63a Delega di altri compiti alle casse di compensazione
  1. La Confederazione e, con l’approvazione del Consiglio federale, i Cantoni e le associazioni fondatrici possono delegare alle casse di compensazione altri compiti. L’approvazione può essere vincolata a condizioni e oneri.
  2. La delega di compiti non deve pregiudicare la regolare applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
  3. Chi delega compiti garantisce che i costi derivanti alle casse di compensazione dall’adempimento di tali compiti siano interamente coperti.
  4. Per l’esecuzione dei compiti delegati dalla Confederazione, le casse di compensazione sono vincolate esclusivamente alle istruzioni dell’autorità di vigilanza di cui all’articolo 72.
Art. 63b Delega di compiti delle casse a terzi
  1. Le casse di compensazione possono, con l’approvazione del Consiglio federale, delegare a terzi determinati compiti secondo gli articoli 63 capoverso 1 e 63a capoverso 1. L’approvazione può essere vincolata a condizioni e oneri.
  2. I terzi incaricati e il loro personale sono tenuti a rispettare le prescrizioni della presente legge, in particolare le disposizioni relative al trattamento e alla comunicazione di dati. Essi sottostanno all’obbligo del segreto secondo l’articolo 33 LPGAper i compiti delle casse da essi svolti.
  3. La responsabilità di cui all’articolo 78 LPGA e all’articolo 70 della presente legge per i compiti delle casse che vengono svolti da terzi resta alle associazioni fondatrici o ai Cantoni.
Art. 64 Affiliazione alle casse e obbligo di informare
  1. Sono affiliati alle casse di compensazione professionali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, che fanno parte di una delle associazioni fondatrici. I datori di lavoro e le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, che sono membri nel contempo di un’associazione professionale e di un’associazione interprofessionale saranno, a loro libera scelta, affiliati alla cassa di compensazione dell’associazione professionale o a quella dell’associazione interprofessionale.
  2. Sono affiliati alle casse di compensazione cantonali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente che non fanno parte di un’associazione fondatrice di una cassa di compensazione professionale, nonché le persone che non hanno un occupazione lucrativa e gli assicurati a dipendenza di datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi. 2bis. Gli assicurati che cessano di esercitare un’attività lucrativa prima di raggiungere l’età di riferimento restano affiliati quali persone senza attività lucrativa alla cassa di compensazione precedentemente competente, se hanno raggiunto il limite d’età richiesto; il Consiglio federale fissa questo limite d’età.Il Consiglio federale può stabilire che il loro coniuge senza attività lucrativa e tenuto a pagare i contributi sia affiliato alla stessa cassa di compensazione.
  3. L’affiliazione di un datore di lavoro a una cassa di compensazione si estende a tutti gli impiegati e operai per i quali egli è tenuto a versare dei contributi. 3bis. Le persone assicurate in virtù dell’articolo 1a capoverso 4 lettera c sono affiliate alla stessa cassa di compensazione del coniuge.
  4. Il Consiglio federale emana le disposizioni sull’affiliazione di datori di lavoro e di persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, che fanno parte di più associazioni professionali o che esercitano la loro attività in più di un Cantone.
  5. I datori di lavoro, le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, le persone che non hanno un’occupazione lucrativa e gli assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione.
  6. In deroga all’articolo 35 LPGA, le controversie sull’affiliazione alle casse di compensazione sono giudicate dal competente ufficio federale. La sua decisione può essere invocata dalle casse di compensazione e dalle persone interessate entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso riguardante l’affiliazione.
Art. 64a Competenza per la determinazione e il versamento delle rendite per coniugi

La fissazione e il versamento delle rendite per coniugi incombono alla cassa di compensazione che deve versare la rendita del coniuge che riscuote per primo la rendita di vecchiaia; è fatto salvo l’articolo 62 capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Art. 65 Agenzie
  1. Le casse di compensazione professionali possono istituire agenzie in singole regioni linguistiche o in Cantoni ove si trova un numero rilevante di datori di lavoro e di persone esercitanti attività lucrativa indipendente, a esse affiliati. Esse sono tenute a istituirne una se, in una regione linguistica o in un Cantone, un numero rilevante di datori di lavoro o di persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, affiliati a esse, ne fa richiesta.
  2. Le casse di compensazione cantonali possono istituire agenzie.
  3. I Governi cantonali possono istituire agenzie della cassa cantonale di compensazione per il personale dell’amministrazione e delle aziende cantonali, nonché per gli impiegati e gli operai dei Comuni.
Art. 66 Gestione dei rischi e della qualità, sistema di controllo interno
  1. Le casse di compensazione identificano, limitano e sorvegliano i principali rischi (gestione dei rischi).
  2. Esse applicano un sistema di gestione della qualità e istituiscono un sistema di controllo interno della propria attività. Entrambi i sistemi sono adeguati alle dimensioni delle casse e al volume dei loro compiti.
  3. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sui requisiti minimi richiesti per la gestione dei rischi, la gestione della qualità e il sistema di controllo interno.
Art. 66a Garanzia di un’attività irreprensibile

Le seguenti persone devono godere di buona reputazione, offrire la garanzia di un’attività irreprensibile e dichiarare le proprie relazioni d’interesse:

  1. i membri del comitato direttivo di una cassa di compensazione professionale;
  2. i membri della commissione amministrativa di una cassa di compensazione cantonale;
  3. il gerente, il suo supplente e le altre persone cui sono affidati compiti di direzione.
Art. 66b Rapporti della cassa di compensazione

Le casse di compensazione presentano annualmente all’autorità di vigilanza un rapporto di gestione e mettono a sua disposizione gli indicatori necessari per l’esercizio della vigilanza.

Art. 67 Presentazione dei conti
  1. Per la presentazione dei conti da parte delle casse di compensazione vige il principio della trasparenza.
  2. Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle modalità con cui deve essere garantita la trasparenza. In particolare disciplina le modalità secondo cui:
    1. impostare il regolamento dei conti e dei pagamenti delle casse di compensazione con i datori di lavoro, le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un’attività lucrativa e i beneficiari di rendite, da una parte, e con l’Ufficio centrale di compensazione, dall’altra parte;
    2. indicare le spese di amministrazione e il loro finanziamento;
    3. impostare la contabilità e la presentazione dei conti delle casse di compensazione;
    4. impostare la contabilità e la presentazione dei conti dell’istituto cantonale delle assicurazioni sociali di cui fa parte una cassa di compensazione cantonale secondo l’articolo 61 capoverso 1bis.
Art. 68 Requisiti relativi all’ufficio di revisione e al capo revisore
  1. Ogni cassa di compensazione, comprese le sue agenzie, è sottoposta a revisione da parte di un’impresa di revisione abilitata a esercitare la funzione di perito revisore secondo la legge del 16 dicembre 2005sui revisori (LSR).
  2. Possono esercitare la funzione di capo revisore le persone fisiche abilitate a esercitare la funzione di perito revisore secondo la LSR.
  3. All’indipendenza dell’ufficio di revisione si applica per analogia l’articolo 728 del Codice delle obbligazioni, fatta eccezione per i capoversi 2 numero 2 e 6 relativamente alle società da verificare (prima parte del periodo). Il Consiglio federale può definire ulteriori criteri riguardanti l’incompatibilità con il mandato di verifica dell’ufficio di revisione.
  4. Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate sui requisiti relativi all’ufficio di revisione e al capo revisore in aggiunta alle condizioni di abilitazione di cui ai capoversi 1 e 2.
  5. Se una cassa di compensazione fa parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali, l’ufficio di revisione di quest’ultimo deve adempiere le condizioni di cui ai capoversi 1–4 ed eseguire anche la revisione della cassa di compensazione.
Art. 68a Compiti dell’ufficio di revisione
  1. L’ufficio di revisione verifica se il conto d’esercizio è stato allestito conformemente all’articolo 67.
  2. Verifica inoltre se:
    1. la contabilità è conforme alle disposizioni legali;
    2. l’organizzazione e la gestione sono conformi alle disposizioni legali;
    3. i sistemi d’informazione soddisfano i requisiti di cui all’articolo 72a capoverso 2 lettera b;
    4. la gestione dei rischi, il sistema di gestione della qualità e il sistema di controllo interno soddisfano i requisiti di cui all’articolo 66;
    5. i compiti delegati secondo l’articolo 63a capoverso 1 sono svolti conformemente a quanto approvato dal Consiglio federale.
  3. L’ufficio di revisione presenta un rapporto sulla revisione all’autorità di vigilanza, conformemente alle istruzioni di quest’ultima. Se la cassa di compensazione fa parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali, l’ufficio di revisione presenta all’autorità di vigilanza anche il rapporto sulla revisione dell’istituto delle assicurazioni sociali.
  4. L’ufficio di revisione notifica senza indugio all’autorità di vigilanza l’eventuale constatazione di reati, gravi irregolarità o violazioni dei principi di un’attività irreprensibile.
  5. Il Consiglio federale può incaricare l’autorità di vigilanza di emanare prescrizioni particolareggiate relative all’esecuzione delle revisioni. Le casse di compensazione sono sentite in merito a queste prescrizioni.
Art. 68b Controllo dei datori di lavoro
  1. La cassa di compensazione controlla periodicamente se i datori di lavoro che le sono affiliati si attengono alle disposizioni legali. Essa può far eseguire il controllo da:
    1. un’impresa di revisione e un capo revisore che adempiono i requisiti di cui all’articolo 68;
    2. un servizio speciale della cassa di compensazione o un’organizzazione specializzata delle casse di compensazione;
    3. un assicuratore o un organo esecutivo di un’assicurazione sociale secondo la LPGA.
  2. Gli organi incaricati di svolgere il controllo dei datori di lavoro presentano alla cassa di compensazione un rapporto in merito.
  3. Essi notificano senza indugio alla cassa di compensazione l’eventuale constatazione di reati o gravi irregolarità.
  4. Il Consiglio federale può incaricare l’autorità di vigilanza di emanare prescrizioni particolareggiate relative al controllo dei datori di lavoro.
Art. 69 Copertura delle spese di amministrazione
  1. A copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prelevano dai loro membri (datori di lavoro, persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, persone che non esercitano un’attività lucrativa e persone assicurate facoltativamente secondo l’art. 2) contributi commisurati alla capacità economica delle persone tenute a pagarli.È applicabile l’articolo 15. Il Consiglio federale può prendere le misure atte ad impedire che le aliquote dei contributi per le spese dell’amministrazione non differiscano troppo da una cassa all’altra.
  2. Per le loro spese di amministrazione, alle casse potranno essere concessi dei sussidi, prelevati dal Fondo di compensazione AVS. L’importo di questi sussidi sarà fissato dal Consiglio federale, che terrà equamente conto della struttura di ogni singola cassa di compensazione e dei compiti che le incombono. 2bis. Per la procedura di conteggio semplificata di cui agli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 2005contro il lavoro nero alle casse di compensazione vengono concesse indennità prelevate dal Fondo di compensazione AVS e il cui importo è stabilito dal Consiglio federale.
  3. I contributi alle spese di amministrazione prelevati in virtù del capoverso 1, e i sussidi concessi in virtù del capoverso 2, devono essere impiegati esclusivamente per coprire le spese di amministrazione delle casse di compensazione e delle loro agenzie, nonché per sopperire alle spese di revisione e di controllo. Le casse di compensazione devono tenere un conto separato delle spese di amministrazione.
Art. 70 Responsabilità per danni
  1. Le associazioni fondatrici, la Confederazione e i Cantoni rispondono nei confronti dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti per i danni derivanti da atti illeciti commessi dai loro organi di cassa o da singoli funzionari violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni. Le pretese di risarcimento sono fatte valere dal competente ufficio federale mediante decisione. La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 1968sulla procedura amministrativa.
  2. Le pretese di risarcimento di assicurati e terzi di cui all’articolo 78 LPGAdevono essere fatte valere presso la competente cassa di compensazione; quest’ultima statuisce mediante decisione.
  3. La pretesa di risarcimento per danni si estingue:
    1. nel caso del capoverso 1, se il competente ufficio federale non emette una decisione entro un anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l’atto che l’ha cagionato;
    2. nel caso del capoverso 2, se il danneggiato non inoltra la sua richiesta entro un anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l’atto che l’ha cagionato.
  4. ** I danni, dei quali rispondono le associazioni fondatrici di una cassa di compensazione professionale, devono essere coperti con prelevamenti sulla garanzia prestata. All’occorrenza, la garanzia deve essere ricostituita entro tre mesi nella somma prescritta. Allorché il danno supera la garanzia, rispondono solidalmente le associazioni fondatrici della cassa di compensazione.
  5. I danni, dei quali rispondono i Cantoni, possono essere compensati con prestazioni della Confederazione.

D. Ufficio centrale di compensazione

Art. 71 Costituzione e compiti
  1. Il Consiglio federale costituisce, in seno all’Amministrazione federale, un Ufficio centrale di compensazione. 1bis. L’Ufficio centrale ha il compito di tenere la contabilità dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell’assicurazione per l’invalidità e delle indennità di perdita di guadagno. Tiene conti separati per le tre assicurazioni sociali e stila bilanci e conti economici mensili e annuali.
  2. L’Ufficio centrale regola periodicamente i conti dei contributi riscossi, delle rendite e degli assegni per grandi invalidiversati, con le casse di compensazione. Esso sorveglia il regolamento dei conti e può, a questo fine, esaminare sul posto i conti delle casse di compensazione ed esigere documenti giustificativi.
  3. L’Ufficio centrale provvede a che le somme provenienti dai saldi dei conti siano rimesse, dalle casse di compensazione, al Fondo di compensazione AVS, oppure che siano da quest’ultimo accreditate alle dette casse. A questo scopo, nonché per la prestazione di anticipi alle casse, esso può emettere direttamente degli assegni sul Fondo di compensazione AVS.
  4. L’Ufficio centrale è responsabile della gestione e dell’ulteriore sviluppo del registro delle prestazioni in denaro correnti (art. 49c ) e del registro degli assicurati (art. 49d ). 4bis. Su domanda, e in collaborazione con le organizzazioni specializzate degli organi esecutivi competenti per l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l’assicurazione per l’invalidità, le indennità di perdita di guadagno e gli assegni familiari nell’agricoltura, l’Ufficio centrale può sviluppare e gestire un sistema d’informazione che consente agli assicurati di trasmettere dati agli organi esecutivi e a questi ultimi di scambiarsi dati tra loro.
  5. L’Ufficio centrale provvede affinché tutti i conti individuali dell’assicurato siano presi in considerazione nel caso di assegnazione della rendita.
  6. L’Ufficio centrale completa le richieste di informazioni trasmessegli dall’Ufficio centrale del 2° pilastro secondo l’articolo 58a della legge federale del 25 giugno 1982sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e risponde alle medesime.
Art. 71a Responsabilità

Per la responsabilità è applicabile per analogia l’articolo 70 capoversi 1–3.

E. Vigilanza della Confederazione

Art. 72 Autorità di vigilanza

Il Consiglio federale designa l’autorità di vigilanza.

Art. 72a Compiti dell’autorità di vigilanza
  1. L’autorità di vigilanza sorveglia l’esecuzione della presente legge per assicurare un’applicazione uniforme e di elevata qualità dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
  2. Adempie segnatamente i seguenti compiti:
    1. valuta sistematicamente i rapporti degli uffici di revisione e i rapporti di gestione delle casse di compensazione e adotta le misure eventualmente necessarie;
    2. previa consultazione degli organi esecutivi, fissa i requisiti in materia di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati che i sistemi d’informazione devono garantire secondo l’articolo 49a capoverso 2;
    3. emana istruzioni allo scopo di garantire un’esecuzione uniforme;
    4. emana istruzioni per il calcolo dei contributi e delle prestazioni;
    5. rileva indicatori presso le casse di compensazione e l’Ufficio centrale di compensazione ed elabora statistiche.
Art. 72b Provvedimenti dell’autorità di vigilanza

L’autorità di vigilanza può:

  1. esigere che le casse di compensazione le forniscano tutte le informazioni o i documenti necessari per la sua attività di vigilanza;
  2. stabilire obiettivi per una cassa di compensazione in casi specifici;
  3. impartire istruzioni a una cassa di compensazione in casi specifici;
  4. ordinare un controllo dei datori di lavoro a spese della cassa di compensazione;
  5. eseguire una revisione complementare oppure ordinarne una a spese della cassa di compensazione;
  6. esigere dal competente organo di nomina che i responsabili di cui all’articolo 66a che non offrono la garanzia di un’attività irreprensibile siano revocati dalla loro funzione;
  7. esigere dal competente organo di nomina che il gerente, il suo supplente e le altre persone cui sono affidati compiti di direzione siano avvertiti, ammoniti o, nei casi di mancanza grave ai propri doveri, revocati dalla loro funzione, qualora non adempiano i loro obblighi in conformità delle prescrizioni;
  8. nei casi di grave e ripetuta inosservanza delle prescrizioni legali, affidare l’amministrazione della cassa di compensazione a un commissario;
  9. in casi motivati, esigere dal competente organo di nomina la revoca dell’ufficio di revisione dalla sua funzione;
  10. sospendere il versamento di eventuali sussidi prelevati dal Fondo di compensazione AVS.
Art. 73 Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
  1. Il Consiglio federale nomina una commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, nella quale devono essere rappresentati in adeguata proporzione gli assicurati, le associazioni economiche svizzere, gli istituti di assicurazione …, la Confederazione e i Cantoni. La Commissione può istituire delle sottocommissioni per la trattazione di questioni speciali.
  2. La Commissione, oltre ai compiti indicati espressamente nella presente legge, dà parere al Consiglio federale sulle questioni relative all’applicazione e all’ulteriore sviluppo dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio federale può assegnarle altri compiti. Essa ha il diritto di fare, di propria iniziativa, proposte al Consiglio federale.

Capo quinto:

Art. 74a83

Capo sesto: Contenzioso

Art. 84 Foro speciale

In deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA, i ricorsi contro decisioni delle casse cantonali di compensazione sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo in cui ha sede la cassa di compensazione.

Art. 85
Art. 85bis Autorità federale di ricorso
  1. In deroga all’articolo 58 capoverso 2 LPGA, i ricorsi di persone all’estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell’assicurato.
  2. In caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è gratuita per le parti; tuttavia, le spese possono essere accollate alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. In caso di controversie di altro genere, le spese processuali sono rette dall’articolo 63 della legge federale del 20 dicembre 1968sulla procedura amministrativa.
  3. Se l’esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto.
Art. 86

Capo settimo: Disposizioni penali relative alla parte prima

Art. 87 Reati

Chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene per sé o per altri una prestazione a norma della presente legge che non gli spetta,chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, si sottrae, in tutto o in parte, all’obbligo di pagare i contributi,chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, omette di affiliarsi a una cassa di compensazione e di conteggiare i salari soggetti a contribuzione dei suoi lavoratori nel termine stabilito dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 14,chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, versa a un lavoratore salari da cui sono stati dedotti i contributi e, invece di pagare alla cassa di compensazione i contributi dovuti dal lavoratore, li utilizza lui stesso o li adopera per soddisfare altre pretese,chiunque viola l’obbligo del segreto oppure, nell’applicazione della presente legge, abusa del suo ufficio, quale organo o funzionario, a danno di terze persone o a suo vantaggio,chiunque non ottempera all’obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA),chiunque, nella sua qualità di revisore o di aiuto revisore, procedendo a una revisione o a un controllo, oppure alla stesura o alla presentazione del rapporto di revisione o di controllo viola in modo grave i suoi doveri,…è punito, sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto cui è comminata una pena più grave, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 88 Contravvenzioni

Chiunque, in violazione dell’obbligo che gli incombe, fornisce intenzionalmente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni,chiunque si oppone a un controllo ordinato dall’autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce,chiunque non riempie o riempie in modo non conforme al vero i moduli prescritti,…è punito con la multa, sempreché non si verifichi una fattispecie indicata nell’articolo 87.

Art. 89
Art. 90 Notificazione delle sentenze e delle dichiarazioni di non doversi procedere

Le sentenze e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate immediatamente nel loro testo integrale alla cassa di compensazione che ha denunciato il reato.

Art. 91 Multe d’ordine
  1. Chiunque viola le prescrizioni d’ordine o di controllo, senza che l’infrazione sia punibile secondo gli articoli 87 e 88, è punito dalla cassa di compensazione, previo ammonimento, con una multa d’ordine fino a 1000 franchi. In caso di recidiva nei due anni seguenti può essere pronunciata la multa fino a 5000 franchi.
  2. La decisione di multa deve indicare i motivi.

Capo ottavo: Disposizioni diverse relative alla parte prima

Art. 92
Art. 92a
Art. 93 Informazione dell’assicurazione contro la disoccupazione

L’Ufficio centrale di compensazione confronta le indennità giornaliere notificategli dall’assicurazione contro la disoccupazione con le registrazioni nei conti individuali notificategli dalle casse di compensazione. Se constata che una persona che ha riscosso un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione ha realizzato, nello stesso periodo, un reddito da attività lucrativa, ne informa d’ufficio, per ulteriori chiarimenti, il servizio competente dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 93bis Informazione della Segreteria di Stato della migrazione
  1. L’Ufficio centrale di compensazione confronta periodicamente i numeri AVS delle persone dei settori dell’asilo e degli stranieri comunicatigli dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per le quali i Cantoni ricevono indennizzi a titolo forfettario con le registrazioni nei conti individuali notificategli dalle casse di compensazione.
  2. Se constata che una persona notificata ha realizzato un reddito da attività lucrativa, l’Ufficio centrale di compensazione lo comunica d’ufficio alla SEM per la verifica degli indennizzi versati a titolo forfettario e il conteggio corretto del contributo speciale.
  3. La Confederazione versa un contributo forfettario per indennizzare proporzionalmente le spese sostenute dall’Ufficio centrale di compensazione e dalle casse di compensazione per il confronto, la trasmissione e la gestione dei dati.
Art. 94
Art. 95 Rimborso e assunzione delle spese
  1. Il Fondo di compensazione AVS rimborsa alla Confederazione:
    1. le spese dell’Ufficio centrale di compensazione;
    2. le spese della cassa di compensazione indicata nell’articolo 62 capoverso 2 risultanti dall’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; le spese risultanti dall’applicazione dell’assicurazione facoltativa sono rimborsate soltanto fino a concorrenza dell’ammontare non coperto dai contributi per le spese di amministrazione;
    3. le spese da essa sostenute per lo svolgimento dei compiti di vigilanza, l’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e un’informazione generale degli assicurati in merito ai contributi e alle prestazioni;
    4. le spese da essa sostenute per effettuare o far effettuare studi scientifici sull’attuazione e sugli effetti della presente legge al fine di migliorare il funzionamento dell’assicurazione; e
    5. le spese di esecuzione e di vigilanza da essa sostenute per la concessione dei sussidi di cui all’articolo 101bis.
  2. Nel quadro del capoverso 1 lettera a, il Fondo di compensazione AVS rimborsa all’Ufficio centrale di compensazione le spese derivanti dalla gestione e dall’ulteriore sviluppo del registro delle prestazioni in denaro correnti, del registro degli assicurati nonché del sistema d’informazione di cui all’articolo 71 capoverso 4bis.
  3. Il Fondo di compensazione AVS assume:
    1. le spese per lo sviluppo e la gestione di sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale, a condizione che essi comportino agevolazioni per le casse di compensazione, gli assicurati o i datori di lavoro;
    2. le tasse postali comprovate derivanti dall’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
  4. Il Consiglio federale emana disposizioni sull’entità delle spese assunte dal Fondo di compensazione AVS e fissa l’importo che può essere utilizzato per l’informazione generale degli assicurati.
Art. 95a Rimborso di ulteriori spese

Il Fondo di compensazione AVS rimborsa alla Confederazione, oltre alle spese di cui all’articolo 95, le spese per lo sviluppo e la gestione dei sistemi d’informazione necessari per l’adempimento dei compiti previsti dall’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Art. 96
Art. 97
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Art. 101
Art. 101bis Sussidi per l’assistenza alle persone anziane
  1. L’assicurazione può accordare sussidi alle spese di personale e di organizzazione delle istituzioni private di utilità pubblica attive a livello nazionale per l’esecuzione dei seguenti compiti a favore delle persone anziane:
    1. consulenza, assistenza e occupazione;
    2. corsi che servono a mantenere oppure a migliorare le facoltà intellettuali o fisiche, a permettere di attendere autonomamente alla propria persona e a stabilire contatti col proprio ambiente;
    3. coordinamento e sviluppo;
    4. formazione continua per il personale ausiliario.
  2. Il versamento dei sussidi avviene mediante contratti di prestazioni. Il Consiglio federale stabilisce i criteri di sussidio e fissa i limiti massimi dei sussidi. Stabilisce un ordine di priorità e può subordinare il versamento dei sussidi ad altre condizioni e oneri.L’Ufficio federale competente conclude i contratti di prestazioni e disciplina il calcolo dei sussidi e i dettagli delle condizioni per la loro concessione.
  3. L’assicurazione non sussidierà le spese di cui al capoverso 1 se già sussidiate in virtù di altre leggi federali.
Art. 101ter

Parte seconda: Finanziamento

Capo primo: Mezzi finanziari

Art. 102 Norma
  1. Le prestazioni dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sono finanziate con:
    1. i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro;
    2. il contributo della Confederazione;
    3. i redditi del patrimonio del Fondo di compensazione AVS;
    4. le entrate provenienti dal regresso contro i terzi responsabili;
    5. gli introiti risultanti dall’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto secondo l’articolo 130 capoversi 3 e 3terCost. destinati all’assicurazione medesima;
    6. il prodotto della tassa sulle case da gioco.
  2. L’assegno per grandi invalidi è finanziato esclusivamente dalla Confederazione.
Art. 103 Contributo della Confederazione

Il contributo della Confederazione ammonta al 20,2 per cento delle uscite annue dell’assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all’assegno per grandi invalidi secondo l’articolo 102 capoverso 2.

Art. 104 Finanziamento del contributo della Confederazione
  1. Il contributo della Confederazione è finanziato anzitutto con i proventi dell’imposizione del tabacco e delle bevande distillate.
  2. L’importo residuo è coperto mediante le risorse generali.
Art. 105e106

Capo secondo: Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 107 Costituzione
  1. Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti» (Fondo di compensazione AVS), è costituito un fondo cui vanno accreditate tutte le entrate di cui all’articolo 102 e addebitati tutte le prestazioni in conformità della parte prima, capo terzo, i sussidi di cui all’articolo 69 capoverso 2 della presente legge e le uscite fondate su regressi secondo gli articoli 72–75 LPGA.
  2. La Confederazione versa ogni mese il suo contributo al Fondo di compensazione AVS.
  3. Il Fondo di compensazione AVS non deve, di regola, scendere sotto un importo uguale a quello delle uscite di un anno.
Art. 108
Art. 109 Amministrazione

L’amministrazione del Fondo di compensazione AVS è retta dalla legge del 16 giugno 2017sui fondi di compensazione.

Art. 110

Capo terzo:

Art. 111
Art. 112

Capo quarto:

Art. 113a153

Parte terza: Relazione con il diritto europeo

Art. 153a
  1. Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):
    1. regolamento (CE) n. 883/2004;
    2. regolamento (CE) n. 987/2009;
    3. regolamento (CEE) n. 1408/71;
    4. regolamento (CEE) n. 574/72.
  2. Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):
    1. regolamento (CE) n. 883/2004;
    2. regolamento (CE) n. 987/2009;
    3. regolamento (CEE) n. 1408/71;
    4. regolamento (CEE) n. 574/72.
  3. Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
  4. Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Parte quarta: Utilizzazione sistematica del numero AVS al di fuori dell’AVS

Art. 153b Definizione

Per utilizzazione sistematica del numero AVS secondo l’articolo 50c si intende il collegamento del numero AVS, in forma integrale, parziale o modificata, con dati personali raccolti in forma strutturata.

Art. 153c Aventi diritto
  1. Soltanto le seguenti autorità, organizzazioni e persone sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero AVS: a. nella misura in cui è necessario per l’adempimento dei loro compiti legali: 1. i dipartimenti federali e la Cancelleria federale, 2. le unità decentrate dell’Amministrazione federale, 3. le unità delle amministrazioni cantonali e comunali, 4. le organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non appartengono alle amministrazioni di cui ai numeri 1–3 e alle quali sono conferiti compiti amministrativi sulla base del diritto federale, cantonale o comunale oppure di un contratto, purché il diritto applicabile preveda l’utilizzazione sistematica del numero AVS, 5. le istituzioni di formazione; b. le imprese di assicurazione private nei casi di cui all’articolo 47a della legge del 2 aprile 1908sul contratto d’assicurazione; c. gli organi incaricati dell’esecuzione dei controlli previsti da un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale.
  2. Esse non possono utilizzare sistematicamente il numero AVS negli ambiti in cui il diritto applicabile lo esclude espressamente.
**Art. 153d **** Misure tecniche e organizzative

Le autorità, organizzazioni e persone autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero AVS possono utilizzarlo soltanto se hanno adottato le seguenti misure tecniche e organizzative:

  1. l’accesso alle banche dati contenenti il numero AVS è limitato alle persone che necessitano del numero AVS per l’adempimento dei propri compiti e i diritti di lettura e scrittura nelle banche dati elettroniche sono limitati in modo corrispondente;
  2. è designato un responsabile per l’utilizzazione sistematica del numero AVS;
  3. le persone con diritto di accesso vengono istruite, nell’ambito della formazione e della formazione continua, sul fatto che il numero AVS può essere utilizzato soltanto per l’adempimento dei compiti ed essere comunicato soltanto in conformità alle prescrizioni legali;
  4. sono adottate misure conformi al livello di rischio e allo stato della tecnica per garantire la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati, provvedendo in particolare a cifrare in modo conforme allo stato della tecnica le serie di dati contenenti il numero AVS che vengono trasmesse attraverso una rete pubblica;
  5. è definita la procedura da seguire in caso di accesso abusivo a banche dati o di utilizzazione abusiva delle medesime.
Art. 153e Analisi dei rischi
  1. Le seguenti unità svolgono periodicamente un’analisi dei rischi che tiene conto in particolare del rischio di collegamenti illeciti tra banche dati:
    1. i dipartimenti federali e la Cancelleria federale, per le banche dati da essi gestite e per le banche dati gestite dalle autorità, organizzazioni e persone di cui all’articolo 153c capoverso 1 lettera a numeri 2 e 4, dalle istituzioni di formazione nei rispettivi ambiti di competenza e dalle imprese di assicurazione private di cui all’articolo 153c capoverso 1 lettera b;
    2. i Cantoni, per le banche dati gestite da unità delle amministrazioni cantonali e comunali e dalle organizzazioni e persone di cui all’articolo 153c capoverso 1 lettera a numeri 4 e 5, purché il diritto cantonale o comunale applicabile preveda l’utilizzazione sistematica del numero AVS.
  2. Per gli scopi dell’analisi dei rischi tengono un elenco delle banche dati in cui è utilizzato sistematicamente il numero AVS.
Art. 153f Obbligo di collaborazione

Le autorità, organizzazioni e persone che utilizzano sistematicamente il numero AVS coadiuvano l’Ufficio centrale di compensazione nell’adempimento dei suoi compiti. In particolare:

  1. comunicano all’Ufficio centrale di compensazione l’utilizzazione sistematica del numero AVS;
  2. permettono all’Ufficio centrale di compensazione di svolgere controlli, mettono a disposizione dello stesso i dati necessari per verificare il numero AVS e gli forniscono le informazioni necessarie al riguardo;
  3. apportano al numero AVS le correzioni ordinate dall’Ufficio centrale di compensazione.
Art. 153g Comunicazione del numero AVS nell’ambito dell’esecuzione del diritto cantonale o comunale

Le autorità, organizzazioni e persone che utilizzano sistematicamente il numero AVS nell’ambito dell’esecuzione del diritto cantonale o comunale sono autorizzate a comunicare il numero AVS se non vi si oppongono interessi manifestamente degni di protezione della persona interessata e:

  1. la comunicazione è necessaria affinché possano adempiere i loro compiti, in particolare verificare il numero AVS;
  2. la comunicazione è indispensabile affinché il destinatario possa adempiere i suoi compiti legali; o
  3. nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso alla comunicazione.
Art. 153h Emolumenti

Il Consiglio federale può prevedere emolumenti per i servizi che l’Ufficio centrale di compensazione fornisce in relazione all’utilizzazione sistematica del numero AVS al di fuori dell’AVS.

Art. 153i Disposizioni penali relative alla parte quarta
  1. Chi utilizza sistematicamente il numero AVS senza esservi autorizzato secondo l’articolo 153c capoverso 1 è punito con una pena pecuniaria.
  2. Chi utilizza il numero AVS senza adottare le misure tecniche o organizzative di cui all’articolo 153d è punito con la multa.
  3. L’articolo 79 LPGAè applicabile.

Parte quinta: Disposizioni finali

Art. 154 Attuazione ed esecuzione
  1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il Consiglio federale è autorizzato, a contare dalla pubblicazione della presente legge nellaRaccolta Ufficiale delle leggi della Confederazione , a mettere in vigore già innanzi il 1° gennaio 1948, determinate disposizioni particolari relative all’organizzazione.
  2. Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge e di emanare le relative disposizioni esecutive.
Art. 155

Disposizioni finali della modifica del 28 giugno 1974

Disposizioni finali della modifica del 24 giugno 1977
(9arevisione dell’AVS)

a. Primo adeguamento delle rendite da parte del Consiglio federale

1Il primo adeguamento delle rendite avviene allorché l’indice nazionale dei prezzi al consumo raggiunge 175,5 punti. In tale momento, l’indice delle rendite giusta l’articolo 33tercapoverso 2 della LAVS, come anche i suoi componenti indice dei prezzi e indice dei salari, saranno stabiliti a 100 punti.2L’importo minimo della rendita semplice completa di vecchiaia a tenore dell’articolo 34 capoverso 2 della LAVS sarà allora stabilito a 550 franchi, per la data più vicina possibile. Fino a tale momento, il Consiglio federale stabilisce d’anno in anno il fattore di rivalutazione secondo l’articolo 30 capoverso 4 della LAVS in base a un indice di 167,5 punti.3Allo stesso momento, il più presto, il Consiglio federale può anche adeguare corrispondentemente i limiti di reddito stabiliti negli articoli 42 capoverso 1 della LAVS e 2 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), nonché la tavola scalare giusta gli articoli 6 e 8 della LAVS.

b. ad.…

e. Applicazione del regresso nei confronti di terzi responsabili

Gli articoli 72–75 LPGAsi applicano ai casi in cui l’evento che motiva il risarcimento si è verificato dopo l’entrata in vigore delle presenti disposizioni.

f. Applicazione del nuovo articolo 30 capoversi 2 e 2bisdella LAVS

L’articolo 30 capoversi 2 e 2bisdella LAVS s’applica alle rendite sorte dopo la sua entrata in vigore. Alle rendite in corso a tale momento s’applicano le disposizioni previgenti, anche in caso di cambiamento del genere di rendita.

g.

Disposizioni finali della modifica del 20 marzo 1981

Disposizione finale della modifica del 7 ottobre 1983

Disposizioni finali della modifica del 7 ottobre 1994
(10arevisione dell’AVS)

a. Assoggettamento

1Le persone finora assicurate in conformità all’articolo 1 capoverso 1 lettera c rimangono sottoposte al diritto previgente. Esse possono tuttavia chiedere l’applicazione del nuovo diritto. In caso di cambiamento di datore di lavoro, si applica il nuovo diritto.2Le persone, giusta l’articolo 1 capoverso 3, che non sono state assicurate per un periodo inferiore a tre anni possono chiedere, d’intesa con il datore di lavoro, l’adesione all’assicurazione entro il termine di un anno a partire dell’entrata in vigore della presente modificazione.

b.

c. Introduzione di un nuovo sistema di rendite

1Le nuove disposizioni si applicano a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre 1996. Esse si applicano parimenti alle rendite semplici di vecchiaia in corso di persone il cui coniuge ha diritto a una rendita di vecchiaia dopo il 31 dicembre 1996 o il cui matrimonio è sciolto dopo questa data.2Nel calcolare le rendite di vecchiaia da assegnare alle persone vedove e divorziate nate prima del 1° gennaio 1953 si tiene conto di un accredito transitorio qualora non sia stato possibile computare a dette persone almeno 16 anni di accrediti per compiti educativi o assistenziali.3L’accredito transitorio corrisponde alla metà dell’importo dell’accredito per compiti educativi. Esso sarà scaglionato come segue:| Anno di nascita | Accredito transitorio pari alla metà dell’importo dell’accredito per compiti educativi |

| --- | --- |

| | |

| 1945 e anni precedenti | 16 anni |

| 1946 | 14 anni |

| 1947 | 12 anni |

| 1948 | 10 anni |

| 1949 | 8 anni |

| 1950 | 6 anni |

| 1951 | 4 anni |

| 1952 | 2 anni |

L’accredito transitorio può tuttavia essere computato al massimo per il numero di anni determinante per la fissazione della scala della rendita assegnata all’avente diritto.4Nel calcolare la rendita di vecchiaia di assegnare alle persone divorziate si applica l’articolo 29quinquiescapoverso 3 anche nei casi in cui il matrimonio è stato sciolto prima del 1° gennaio 1997.5Quattro anni dopo l’entrata in vigore della presente modificazione, le correnti rendite di vecchiaia per coniugi saranno sostituite da rendite di vecchiaia giusta il nuovo diritto secondo i seguenti principi:

  1. è mantenuta la vecchia scala delle rendite;
  2. a ogni coniuge è computata la metà del reddito annuo medio determinante per la rendita per coniugi;
  3. a ogni coniuge è accordato un accredito transitorio giusta il capoverso 3.6Se ne deriva una rendita più elevata per i coniugi, la donna sposata può chiedere dal 1° gennaio 1997, che la rendita per coniugi del marito sia sostituita da due rendite secondo i principi del capoverso 5 e che la sua rendita sia fissata in funzione della scala delle rendite corrispondente alla propria durata di contribuzione.7Quattro anni dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, le correnti rendite semplici di vecchiaia di persone vedove o divorziate che sono state fissate in base ai redditi del marito e della moglie saranno sostituite da rendite di vecchiaia giusta la presente modificazione secondo i seguenti principi:
  4. è mantenuta la vecchia scala delle rendite;
  5. il reddito annuo medio determinante per l’attuale rendita è dimezzato;
  6. agli aventi diritto è accordato un accredito transitorio giusta il capoverso 3;
  7. le persone vedove ricevono un supplemento giusta l’articolo 35bis.8L’articolo 31 si applica parimenti alle rendite di vecchiaia delle persone vedove e divorziate fissate secondo il vecchio diritto se ciò dà rendite più elevate. Esso si applica per analogia alle rendite ricalcolate sotto il vecchio diritto in seguito a un divorzio o a un nuovo matrimonio. Le rendite così aumentate sono versate soltanto su richiesta e al più presto a partire dall’entrata in vigore della presente modificazione.9Un accredito transitorio giusta il capoverso 3 è accordato, quattro anni dopo l’entrata in vigore della presente modificazione, alle persone divorziate la cui rendita semplice di vecchiaia era stata fissata unicamente in base ai loro redditi e senza prendere in considerazione gli accrediti per compiti educativi.10I nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni inferiori. Il Consiglio federale emana disposizioni relative alle modalità di calcolo.

d. Aumento dell’età di pensionamento delle donne e introduzione della rendita anticipata

1L’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni quattro anni dopo l’entrata in vigore della decima revisione dell’AVS e a 64 anni otto anni dopo la sua entrata in vigore.2Il versamento anticipato della rendita è introdotto:

  1. al momento dell’entrata in vigore della decima revisione dell’AVS, al compimento dei 64 anni per gli uomini;
  2. quattro anni dopo l’entrata in vigore, al compimento dei 63 anni per gli uomini e dei 62 anni per le donne.3Le rendite di donne che si avvalgono della facoltà di anticipare la rendita tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2009 sono ridotte della metà del tasso di riduzione giusta l’articolo 40 capoverso 3.

e. Soppressione della rendita completiva per la moglie nell’AVS

1L’età minima richiesta per la moglie che pretende una rendita completiva, giusta il previgente articolo 22biscapoverso 1, è adeguata come segue: per ogni anno civile trascorso a partire dell’entrata in vigore del nuovo articolo 22biscapoverso 1, il previgente limite di età di 55 anni è aumentato di un anno.2La rendita completiva a favore della moglie accordata ad un assicurato che beneficia di una rendita di vecchiaia anticipata dev’essere ridotta conformemente all’articolo 40 capoverso 3.

f. Nuove disposizioni concernenti la rendita per vedove e introduzione della rendita per vedovi

1Il diritto alla rendita vedovile per le donne divorziate che hanno compiuto i 45 anni il 1° gennaio 1997 è retto dalle disposizioni attualmente vigenti se non sussiste nessun diritto alla prestazione giusta il nuovo articolo 24a .2Per quanto i nuovi disposti diano diritto a una prestazione, gli articoli 23–24a e 33 si applicano anche agli eventi assicurati verificatisi prima del 1° gennaio 1997. Nondimeno, le prestazioni sono concesse solo su richiesta e al più presto a partire dall’entrata in vigore.

g. Mantenimento del diritto previgente

1L’articolo 2 del decreto federale del 19 giugno 1992concernente il miglioramento delle prestazioni AVS e AI e il loro finanziamento si applica anche dopo il 31 dicembre 1995 per le rendite il cui diritto è sorto prima del 1° gennaio 1997. L’articolo 2 si applica per analogia anche agli assicurati celibi.2L’attuale articolo 29biscapoverso 2 si applica agli anni di contributo precedenti il 1° gennaio 1997, anche se la rendita è fissata dopo l’entrata in vigore della decima revisione.3I datori di lavoro che il 1° gennaio 1997 hanno versato essi stessi le rendite ai dipendenti o ai loro superstiti conformemente all’articolo 51 capoverso 2 possono continuare a versare le rendite alle stesse condizioni.

h. Prestazioni accordate a cittadini di Stati che non hanno concluso convenzioni di sicurezza sociale con la Svizzera

L’articolo 18 capoverso 2 si applica anche qualora l’evento assicurato si sia verificato prima del 1° gennaio 1997, purché i contributi AVS non siano già stati rimborsati all’assicurato. Il diritto alla rendita ordinaria sorge tuttavia al più presto con l’entrata in vigore. L’articolo 18 capoverso 3 si applica per le persone alle quali i contributi AVS non sono ancora stati rimborsati e il cui diritto al rimborso non è ancora caduto in prescrizione.

Disposizioni finali della modifica del 19 marzo 1999

1Il decreto federale del 4 ottobre 1985che stabilisce i contributi, federale e cantonale, all’assicurazione vecchiaia e superstiti è abrogato.2

Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 2000

1I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato membro della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente all’entrata in vigore della presente legge possono restarlo durante 6 anni consecutivi al massimo a contare dall’entrata in vigore della presente legge. Quelli di loro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell’entrata in vigore della presente legge possono restare assicurati fino all’età legale del pensionamento.2I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato al di fuori della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente al momento dell’entrata in vigore della presente leggepossono restarlo finché adempiono le condizioni d’assicurazione.3Le prestazioni assistenziali attualmente versate agli Svizzeri all’estero continuano a esserlo dopo l’entrata in vigore della presente legge fino a concorrenza dell’ammontare ricevuto finora, fintantoché essi adempiono le condizioni in materia di reddito.

Disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001

1Le persone assoggettate all’assicurazione facoltativa al momento dell’entrata in vigore della legge federale relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Accordo del 21 giugno 2001di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che risiedono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia possono rimanere assoggettate a detta assicurazione durante sei anni consecutivi al massimo a decorrere dall’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001. Chi ha già compiuto 50 anni al momento dell’entrata in vigore di detta modifica può rimanere assicurato fino all’età legale di pensionamento.2Le prestazioni assistenziali attualmente versate ai cittadini svizzeri che vivono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia continueranno ad esserlo anche dopo l’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001, a concorrenza dell’importo che ricevevano fino a quel momento, fintanto che adempieranno le condizioni in materia di redditi.

Disposizione finale della modifica del 19 dicembre 2003

Disposizioni finali della modifica del 17 dicembre 2004

1Le persone che vivono a Cipro, in Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia o Ungheria e sono assicurate facoltativamente all’entrata in vigore del Protocollo del 26 ottobre 2004relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della Comunità europea, possono restarlo durante sei anni consecutivi al massimo a contare dall’entrata in vigore del Protocollo. Coloro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell’entrata in vigore della presente modifica possono restare assicurati fino all’età di riferimento.2Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti a Cipro, in Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia o Ungheria, continueranno ad essere loro versate nella stessa misura anche dopo l’entrata in vigore del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della CE, finché adempiono le condizioni di reddito.

Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 2006

1A tutte le persone che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono in possesso di numeri d’assicurato secondo il diritto anteriore è assegnato un nuovo numero d’assicurato.2Il Consiglio federale disciplina i casi nei quali dopo l’entrata in vigore della presente modifica può essere assegnato un numero d’assicurato secondo il diritto anteriore.3I servizi e le istituzioni che non adempiono le condizioni per poter utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato secondo il nuovo diritto possono continuare a utilizzare il numero d’assicurato secondo il diritto anteriore per un periodo di cinque anni.

Disposizione finale della modifica del 18 dicembre 2020

I servizi e le istituzioni che utilizzano il numero AVS secondo il diritto previgente adottano entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del 18 dicembre 2020 le misure tecniche e organizzative di cui all’articolo 153d .

Disposizioni finali della modifica del 17 giugno 2022 (Modernizzazione della vigilanza)

1I Cantoni provvedono ai necessari adeguamenti organizzativi derivanti dall’articolo 61 entro cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2022.2Le casse di compensazione adottano le misure necessarie derivanti dall’articolo 66 entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica.

Allegato

Tariffa dei dazi sui tabacchi

Zitiert in

Decisioni

976