L’Istituto e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) sono autorizzati, previa ponderazione degli interessi, a comunicare nel singolo caso al titolare di un’autorizzazione d’esercizio o di un’omologazione di un medicamento, nonché a chiunque immette in commercio dispositivi medici, i dati confidenziali raccolti secondo la presente legge, inclusi i dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 5 lettera c numero 5 della legge federale del 25 settembre 20201sulla protezione dei dati, se ritengono una simile misura necessaria per scoprire e combattere un presunto commercio illegale di agenti terapeutici.2
I dati personali dei pazienti non possono essere comunicati.