Per adempiere i propri compiti, l’Istituto gestisce un sistema d’informazione sui dispositivi medici; quest’ultimo serve in particolare a garantire la sicurezza e la sorveglianza dei dispositivi medici nonché la vigilanza.
Il sistema d’informazione contiene i dati di cui all’articolo 62a necessari per la sorveglianza dei dispositivi medici e per l’esecuzione di procedure di notifica e di autorizzazione per sperimentazioni cliniche ai sensi della presente legge.
I dati di cui al capoverso 2 possono essere confrontati automaticamente con Eudamed.
I dati di cui al capoverso 2 non degni di particolare protezione possono essere pubblicati, purché sia garantita la protezione dei segreti professionali e commerciali.
Il Consiglio federale disciplina:
la struttura e il catalogo dei dati;
i diritti d’accesso;
le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati;
la durata di conservazione.
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