Se necessario all’adempimento dei compiti attribuiti loro dalla presente legge, i servizi della Confederazione e dei Cantoni, i centri regionali e i terzi incaricati di compiti d’esecuzione possono trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione:1
a.2 dati concernenti la salute:
1. per la sorveglianza del mercato da parte delle autorità,
2. per la vigilanza nell’ambito di notifiche di fenomeni ed effetti indesiderati e di vizi di qualità,
3. per la verifica di sperimentazioni cliniche nell’ambito di notifiche e mediante ispezioni, o
4. nell’ambito di domande di autorizzazioni temporanee secondo l’articolo 9b capoverso 1 nonché di autorizzazioni eccezionali per i dispositivi medici secondo l’articolo 46 capoverso 3 lettera b;
b. dati concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi o penali:
1. nel quadro di procedure per il rilascio di autorizzazioni d’esercizio, o
2. per valutare se un medico sperimentatore sia atto a svolgere sperimentazioni cliniche.
Nella misura del possibile, i dati personali degni di particolare protezione di cui al capoverso 1 lettera a vanno resi anonimi.
Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione concernenti:
la responsabilità del trattamento dei dati;
i diritti d’accesso mediante procedura di richiamo;
il termine di conservazione dei dati;
l’archiviazione e la distruzione dei dati;
la sicurezza dei dati.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 74 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 26 mag. 2021 (RU 2020 2961;FF 2019 1). ↩
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